| (Alienazione).
1. Le regioni possono autorizzare l'alienazione di beni
civici, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 5,
solo nei casi in cui è prevista la possibilità del cambiamento
di destinazione d'uso di cui all'articolo 7 ed alle condizioni
ivi previste.
2. I fondi alienati sono cancellati dal catasto dei demani
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
| |