| (Acquisto di terreni).
1. I comuni, le frazioni, le associazioni agrarie e tutti
gli altri enti competenti possono acquistare fondi da
destinare alle necessità della collettività ed all'ampliamento
del patrimonio civico.
2. Gli enti di cui al comma 1 acquistano prioritariamente
fondi gravati da diritti civici, quelli sui quali esistano
emergenze ambientali, quelli necessari alla ricomposizione
fondiaria, quelli incolti e, comunque, tutti quei fondi che si
ritengono utili al perseguimento dei fini di cui alla presente
legge.
3. I terreni acquistati sono iscritti al catasto dei
demani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
| |