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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66386
DDL5621-0013
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Gestione).
     1.  La legge regionale disciplina le forme di gestione dei
  diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici
  nell'ambito dei seguenti princìpi:
         a)  sono mantenute e potenziate le associazioni
  agrarie esistenti; per una gestione democratica dei diritti e
  dei beni civici deve essere incentivata la formazione di
  associazioni degli utenti, aperte a tutti i cittadini che ne
  abbiano interesse, in rappresentanza della comunità degli
  abitanti titolari dei beni stessi;
         b)  la legge regionale stabilisce le forme e i modi
  attraverso cui gli utenti, riuniti in un apposita assemblea,
  eleggono gli organi che devono amministrare i beni civici;
         c)  la legge regionale prevede la possibilità di
  affidare la gestione dei beni civici a cooperative, ad
  associazioni di giovani, ad associazioni ambientaliste,
  culturali e ricreative, nonché ai coltivatori diretti di cui
  all'articolo 22;
 
                              Pag. 13
 
         d)  la legge regionale può prevedere, per la
  gestione dei beni civici, la formazione di consorzi o di
  aziende speciali con la partecipazione di enti pubblici e di
  privati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.
  142;
         e)  la legge regionale stabilisce che la gestione
  dei diritti e dei beni civici è concessa dietro corrispettivo
  e in base ad un disciplinare che ne preveda le forme di
  utilizzo e fissa altresì i modi in cui chi rappresenta la
  comunità deve effettuare periodici e rigorosi controlli per
  verificare se l'attività esercitata dal concessionario è
  conforme al disciplinare di concessione;
         f)  la legge regionale indica i modi ed i casi in
  cui deve essere disposta la revoca della concessione, revoca
  che, comunque, deve essere ordinata quando l'attività
  aziendale non sia esercitata nei termini stabiliti dalla
  concessione, quando essa abbia conseguenze negative sulle
  risorse territoriali concesse o su quelle restanti, quando il
  canone diventi inadeguato al valore delle risorse prelevate o
  quando l'impresa concessionaria sia morosa;
         g)  fino all'affidamento della gestione ad un
  soggetto diverso, essa rimane di competenza del comune e della
  associazione agraria della frazione che ne ha la
  titolarità;
         h)  la legge regionale deve prevedere forme e modi
  di partecipazione degli utenti ai processi decisionali e deve
  sempre prevedere la possibilità per gli utenti di impugnare
  qualsiasi provvedimento che interessa i diritti ed i beni
  civici;
         i)  la gestione deve avvenire in base a programmi
  annuali o pluriennali elaborati dal soggetto gestore
  nell'ambito dei programmi degli enti territoriali
  competenti;
         l)  la programmazione deve prevedere solo il
  perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=016 PAGFIN=0013 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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