| (Gestione).
1. La legge regionale disciplina le forme di gestione dei
diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici
nell'ambito dei seguenti princìpi:
a) sono mantenute e potenziate le associazioni
agrarie esistenti; per una gestione democratica dei diritti e
dei beni civici deve essere incentivata la formazione di
associazioni degli utenti, aperte a tutti i cittadini che ne
abbiano interesse, in rappresentanza della comunità degli
abitanti titolari dei beni stessi;
b) la legge regionale stabilisce le forme e i modi
attraverso cui gli utenti, riuniti in un apposita assemblea,
eleggono gli organi che devono amministrare i beni civici;
c) la legge regionale prevede la possibilità di
affidare la gestione dei beni civici a cooperative, ad
associazioni di giovani, ad associazioni ambientaliste,
culturali e ricreative, nonché ai coltivatori diretti di cui
all'articolo 22;
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d) la legge regionale può prevedere, per la
gestione dei beni civici, la formazione di consorzi o di
aziende speciali con la partecipazione di enti pubblici e di
privati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.
142;
e) la legge regionale stabilisce che la gestione
dei diritti e dei beni civici è concessa dietro corrispettivo
e in base ad un disciplinare che ne preveda le forme di
utilizzo e fissa altresì i modi in cui chi rappresenta la
comunità deve effettuare periodici e rigorosi controlli per
verificare se l'attività esercitata dal concessionario è
conforme al disciplinare di concessione;
f) la legge regionale indica i modi ed i casi in
cui deve essere disposta la revoca della concessione, revoca
che, comunque, deve essere ordinata quando l'attività
aziendale non sia esercitata nei termini stabiliti dalla
concessione, quando essa abbia conseguenze negative sulle
risorse territoriali concesse o su quelle restanti, quando il
canone diventi inadeguato al valore delle risorse prelevate o
quando l'impresa concessionaria sia morosa;
g) fino all'affidamento della gestione ad un
soggetto diverso, essa rimane di competenza del comune e della
associazione agraria della frazione che ne ha la
titolarità;
h) la legge regionale deve prevedere forme e modi
di partecipazione degli utenti ai processi decisionali e deve
sempre prevedere la possibilità per gli utenti di impugnare
qualsiasi provvedimento che interessa i diritti ed i beni
civici;
i) la gestione deve avvenire in base a programmi
annuali o pluriennali elaborati dal soggetto gestore
nell'ambito dei programmi degli enti territoriali
competenti;
l) la programmazione deve prevedere solo il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
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