| (Consenso dell'autorità competente).
1. Quando l'autorità competente esprime il proprio
consenso in applicazione delle disposizioni del presente capo,
non sono opponibili i vincoli di cui al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431. L'autorità competente può negare
il proprio consenso solo quando vi sia un interesse pubblico
specifico da tutelare.
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