| (Liquidazione).
1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi le forme ed i
modi per la liquidazione di diritti civici nell'ambito dei
seguenti princìpi:
a) agli effetti della presente legge i diritti
civici sono quelli di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno
1927, n. 1766;
b) per evitare l'ulteriore frazionamento del
terreno la liquidazione dei diritti di cui alla lettera
a) è effettuata in denaro a favore del comune, della
frazione o della associazione agraria che rappresenta gli
utenti titolari dei diritti;
c) per i diritti civici della prima classe di cui
all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, comunque
esercitati, la somma da corrispondere al comune, alla frazione
o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un
ottavo ed un massimo della metà del valore del fondo; per i
diritti civici della seconda classe di cui al medesimo
articolo 4 della citata legge n. 1766 del 1927 la somma da
corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione
Pag. 15
agraria è compresa tra un minimo di un quarto ed un massimo di
due terzi del valore del fondo;
d) quando i fondi gravati da diritti civici sono
incolti da almeno cinque anni o su di essi esiste una
emergenza ambientale o vi si deve realizzare un'opera pubblica
o sono necessari per assicurare continuità ad altri beni
civici, ed in tutti gli altri casi in cui vi sia accordo tra
le parti, il comune, la frazione, o l'associazione agraria,
può acquisire la proprietà del fondo, che diventa così un bene
civico, liquidando al privato una somma corrispondente al
valore della parte di fondo di sua spettanza in base a quanto
stabilito alla lettera b);
e) se i diritti civici non erano più in esercizio
alla data del 31 dicembre 1971 ed i fondi mantengono una
destinazione agricola trascritta nell'atto di liquidazione,
con vincolo da inserire nel piano regolatore generale del
comune competente per territorio, il titolare del fondo
corrisponde per la liquidazione dei diritti civici il 10 per
cento della somma di cui alla lettera c);
f) se il titolare è un coltivatore diretto di cui
all'articolo 22 può ottenere la liquidazione dei diritti
civici, pagando il 10 per cento della somma di cui alla
lettera c) se i diritti sono ancora esercitati ed il 5
per cento se ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e);
g) i diritti civici si intendono liquidati di
diritto se la somma complessiva da pagare è inferiore a lire
200 mila;
h) i diritti civici sono liquidati su richiesta
dell'ente rappresentativo della collettività o del
proprietario attuale del fondo.
2. Rimane ferma l'estinzione dei diritti civici stabilita
da leggi previgenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il provvedimento di liquidazione dei diritti civici
determina l'estinzione degli stessi. Il provvedimento è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e notificato
al proprietario dei fondi su cui gravavano ed al comune, alla
Pag. 16
frazione o alla associazione agraria rappresentante della
generalità degli aventi diritto.
4. Contro il provvedimento di liquidazione è ammesso
ricorso davanti al commissario liquidatore per gli usi
civici.
5. Ogni cambiamento della natura giuridica del fondo
conseguente alle operazioni di liquidazione deve essere
riportato nel catasto dei demani di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a).
| |