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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66389
DDL5621-0016
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Liquidazione).
     1.  Le regioni stabiliscono con proprie leggi le forme ed i
  modi per la liquidazione di diritti civici nell'ambito dei
  seguenti princìpi:
         a)  agli effetti della presente legge i diritti
  civici sono quelli di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno
  1927, n. 1766;
         b)  per evitare l'ulteriore frazionamento del
  terreno la liquidazione dei diritti di cui alla lettera
  a)  è effettuata in denaro a favore del comune, della
  frazione o della associazione agraria che rappresenta gli
  utenti titolari dei diritti;
         c)  per i diritti civici della prima classe di cui
  all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, comunque
  esercitati, la somma da corrispondere al comune, alla frazione
  o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un
  ottavo ed un massimo della metà del valore del fondo; per i
  diritti civici della seconda classe di cui al medesimo
  articolo 4 della citata legge n. 1766 del 1927 la somma da
  corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione
 
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  agraria è compresa tra un minimo di un quarto ed un massimo di
  due terzi del valore del fondo;
         d)  quando i fondi gravati da diritti civici sono
  incolti da almeno cinque anni o su di essi esiste una
  emergenza ambientale o vi si deve realizzare un'opera pubblica
  o sono necessari per assicurare continuità ad altri beni
  civici, ed in tutti gli altri casi in cui vi sia accordo tra
  le parti, il comune, la frazione, o l'associazione agraria,
  può acquisire la proprietà del fondo, che diventa così un bene
  civico, liquidando al privato una somma corrispondente al
  valore della parte di fondo di sua spettanza in base a quanto
  stabilito alla lettera  b);
         e)  se i diritti civici non erano più in esercizio
  alla data del 31 dicembre 1971 ed i fondi mantengono una
  destinazione agricola trascritta nell'atto di liquidazione,
  con vincolo da inserire nel piano regolatore generale del
  comune competente per territorio, il titolare del fondo
  corrisponde per la liquidazione dei diritti civici il 10 per
  cento della somma di cui alla lettera  c);
         f)  se il titolare è un coltivatore diretto di cui
  all'articolo 22 può ottenere la liquidazione dei diritti
  civici, pagando il 10 per cento della somma di cui alla
  lettera  c)  se i diritti sono ancora esercitati ed il 5
  per cento se ricorrono le condizioni di cui alla lettera
  e);
         g)  i diritti civici si intendono liquidati di
  diritto se la somma complessiva da pagare è inferiore a lire
  200 mila;
         h)  i diritti civici sono liquidati su richiesta
  dell'ente rappresentativo della collettività o del
  proprietario attuale del fondo.
     2.  Rimane ferma l'estinzione dei diritti civici stabilita
  da leggi previgenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     3.  Il provvedimento di liquidazione dei diritti civici
  determina l'estinzione degli stessi.  Il provvedimento è
  pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e notificato
  al proprietario dei fondi su cui gravavano ed al comune, alla
 
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  frazione o alla associazione agraria rappresentante della
  generalità degli aventi diritto.
     4.  Contro il provvedimento di liquidazione è ammesso
  ricorso davanti al commissario liquidatore per gli usi
  civici.
     5.  Ogni cambiamento della natura giuridica del fondo
  conseguente alle operazioni di liquidazione deve essere
  riportato nel catasto dei demani di cui all'articolo 3, comma
  2, lettera  a).
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=014 PAGFIN=0016 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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