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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66390
DDL5621-0017
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Affrancazione).
     1.  Coloro che hanno enfiteusi, quote di beni civici
  assegnate ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o i
  loro aventi causa, possono affrancare il fondo anche in
  assenza della realizzazione di migliorie, con istanza proposta
  al comune, alla frazione o alla associazione agraria.
     2.  La somma dovuta per l'affrancazione è pari al canone
  enfiteutico moltiplicato per un coefficiente pari a dieci.
     3.  Se l'enfiteuta è un coltivatore diretto di cui
  all'articolo 22 ed il fondo serve a lui od a un suo famigliare
  come strumento di lavoro la somma dovuta per l'affrancazione è
  ridotta al 20 per cento.
     4.  I fondi concessi in enfiteusi per un canone annuo
  inferiore a lire 20 mila si intendono affrancati di diritto.
  L'obbligo relativo al canone è estinto dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
     5.  Gli atti di divisione, di alienazione o di cessione, a
  qualunque titolo, di quote di beni civici assegnati in
  enfiteusi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nulli
  per mancanza di affrancazione del fondo e trascritti
  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
  legge, sono convalidati.  Al fine della convalida si procede in
  ogni caso all'affrancazione del fondo ai sensi dei commi 1, 2,
  3 e 4.
     6.  Se il fondo quotizzato ai sensi della legge 16 giugno
  1927, n. 1766, è incolto da più di cinque anni e/o su di esso
  insistono emergenze ambientali, il comune, la frazione o
  l'associazione agraria possono procedere all'acquisizione
 
                              Pag. 17
 
  dello stesso, dopo il pagamento al privato del corrispettivo
  delle migliorie apportate.
     7.  Gli enfiteuti o i loro aventi causa che si siano
  legittimati possono affrancare i fondi moltiplicando il
  canone, come eventualmente ridotto o maggiorato, per un
  coefficiente pari a venti.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=011 PAGFIN=0017 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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