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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66391
DDL5621-0018
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Legittimazione e reintegra).
     1.  La legge regionale stabilisce le procedure per la
  legittimazione delle occupazioni di cui al comma 2 e la
  reintegra di cui al comma 11 di beni civici occupati, nel
  rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
     2.  Le occupazioni in atto di beni civici appartenenti ai
  comuni, alle frazioni, o alle associazioni agrarie, compresi
  quelli acquisiti per effetto della liquidazione di cui
  all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se
  verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo
  21, ultimo comma, della citata legge n. 1766 del 1927 sono
  legittimate su istanza degli occupanti, sempre che concorrano
  le seguenti condizioni:
         a)  che l'occupazione duri almeno da dieci anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge;
         b)  che i beni civici non ricadano tra quelli della
  categoria A.
     3.  Per il calcolo dei dieci anni di cui al comma 2,
  lettera  a),  si somma la durata dell'occupazione del
  richiedente a quella dei suoi danti causa.
     4.  Il canone enfiteutico eventualmente dovuto per i beni
  civici legittimati di cui al comma 2 è pari al reddito
  dominicale catastale determinato ai fini delle imposte sul
  reddito al momento della domanda di legittimazione, con
  riferimento alla qualità e classe di coltura esistente al
  momento della domanda di legittimazione.
     5.  Chi occupi abusivamente un bene civico è tenuto a
  pagare un canone di dieci annualità.
 
                              Pag. 18
 
     6.  Il canone annuale e quello di cui al comma 5 sono
  ridotti al 30 per cento qualora l'occupante sia un coltivatore
  diretto di cui all'articolo 22 ed il fondo serva ad assicurare
  a sé o ad altro familiare una forma di occupazione.
     7.  Per i terreni non agricoli in base agli strumenti
  urbanistici vigenti o con vocazione edificatoria il canone è
  pari a venti volte quello dovuto per i terreni agricoli.
     8.  Le istanze di legittimazione delle occupazioni di beni
  civici presentate e non definite anteriormente alla data di
  entrata in vigore della presente legge devono essere
  riproposte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge
  regionale di cui al comma 1.
     9.  Nessuna legittimazione è consentita per i terreni
  occupati abusivamente dopo la data di entrata in vigore della
  presente legge né per quelli occupati nei dieci anni
  precedenti.
     10.  Le operazioni di legittimazione devono avvenire entro
  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     11.  I fondi occupati abusivamente, a qualunque epoca
  l'occupazione risalga, senza che sia intervenuta la
  legittimazione di cui al presente articolo, sono reintegrati
  nel patrimonio del comune, della frazione o dell'associazione
  agraria, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, fermo restando comunque l'obbligo di
  reintegrare quei fondi per i quali solo successivamente si
  venga a conoscenza dell'occupazione abusiva.
     12.  Qualsiasi legittimazione può essere concessa solo dopo
  il parere favorevole, espresso nei modi e nelle forme
  stabiliti dalle leggi regionali, del comune, della frazione o
  dell'associazione agraria interessati.
     13.  Per la legittimazione di beni civici di estensione
  superiore ai dieci ettari è necessario il consenso degli
  utenti, accertato attraverso  referendum  popolare.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=008 PAGFIN=0018 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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