| (Legittimazione e reintegra).
1. La legge regionale stabilisce le procedure per la
legittimazione delle occupazioni di cui al comma 2 e la
reintegra di cui al comma 11 di beni civici occupati, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
2. Le occupazioni in atto di beni civici appartenenti ai
comuni, alle frazioni, o alle associazioni agrarie, compresi
quelli acquisiti per effetto della liquidazione di cui
all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se
verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo
21, ultimo comma, della citata legge n. 1766 del 1927 sono
legittimate su istanza degli occupanti, sempre che concorrano
le seguenti condizioni:
a) che l'occupazione duri almeno da dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che i beni civici non ricadano tra quelli della
categoria A.
3. Per il calcolo dei dieci anni di cui al comma 2,
lettera a), si somma la durata dell'occupazione del
richiedente a quella dei suoi danti causa.
4. Il canone enfiteutico eventualmente dovuto per i beni
civici legittimati di cui al comma 2 è pari al reddito
dominicale catastale determinato ai fini delle imposte sul
reddito al momento della domanda di legittimazione, con
riferimento alla qualità e classe di coltura esistente al
momento della domanda di legittimazione.
5. Chi occupi abusivamente un bene civico è tenuto a
pagare un canone di dieci annualità.
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6. Il canone annuale e quello di cui al comma 5 sono
ridotti al 30 per cento qualora l'occupante sia un coltivatore
diretto di cui all'articolo 22 ed il fondo serva ad assicurare
a sé o ad altro familiare una forma di occupazione.
7. Per i terreni non agricoli in base agli strumenti
urbanistici vigenti o con vocazione edificatoria il canone è
pari a venti volte quello dovuto per i terreni agricoli.
8. Le istanze di legittimazione delle occupazioni di beni
civici presentate e non definite anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere
riproposte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge
regionale di cui al comma 1.
9. Nessuna legittimazione è consentita per i terreni
occupati abusivamente dopo la data di entrata in vigore della
presente legge né per quelli occupati nei dieci anni
precedenti.
10. Le operazioni di legittimazione devono avvenire entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
11. I fondi occupati abusivamente, a qualunque epoca
l'occupazione risalga, senza che sia intervenuta la
legittimazione di cui al presente articolo, sono reintegrati
nel patrimonio del comune, della frazione o dell'associazione
agraria, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fermo restando comunque l'obbligo di
reintegrare quei fondi per i quali solo successivamente si
venga a conoscenza dell'occupazione abusiva.
12. Qualsiasi legittimazione può essere concessa solo dopo
il parere favorevole, espresso nei modi e nelle forme
stabiliti dalle leggi regionali, del comune, della frazione o
dell'associazione agraria interessati.
13. Per la legittimazione di beni civici di estensione
superiore ai dieci ettari è necessario il consenso degli
utenti, accertato attraverso referendum popolare.
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