| (Scioglimento delle promiscuità).
1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.
Pag. 19
2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità
completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune
in cui essi sono localizzati.
3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso
comune, la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta
all'ente nel cui comune essi sono localizzati.
4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello
stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici
spetta al comune.
5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la
titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione
appartenente al comune in cui essi solo localizzati.
6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni
civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie
con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena
proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso
in cui la frazione che ne ha la maggiore quota rinunci, la
frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni
civici.
7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità
dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al
comune o alla frazione che li cede una somma di denaro
corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai
criteri dettati dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n.
1766.
| |