| (Convalida degli atti nulli).
1. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle
frazioni o dalle associazioni agrarie, nulli per il mancato
rispetto delle procedure di cui alla legge 16 giugno 1927, n.
1766, sono convalidati se sono stati stipulati in buona fede,
se sono congrui nella determinazione dei corrispettivi e se
sono stati trascritti anteriormente al 1^ gennaio 1988.
2. Alle costruzioni realizzate senza titolo sui beni
civici si applicano le disposizioni della legge 28 febbraio
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1985, n. 47, previo acquisto, secondo le forme stabilite dalla
presente legge, dell'area necessaria a rendere utilizzabile il
fabbricato da parte del costruttore abusivo.
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