| (Competenze amministrative).
1. Le regioni hanno le funzioni e le competenze
amministrative in materia di diritti e di beni civici ad esse
trasferite ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
stabiliscono con proprie leggi le forme e i modi con cui
esercitarle, nell'ambito di quanto previsto dalla presente
legge.
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