| (Giurisdizione).
1. La giurisdizione in materia di diritti e beni civici
secondo quanto previsto dalla presente legge spetta ai
commissari liquidatori per gli usi civici.
2. Le controversie concernenti l'accertamento e la tutela,
anche cautelare e possessoria, dei diritti e dei beni civici,
nonché la dichiarazione di atti nulli e la condanna per
usurpazione dei diritti e beni civici di cui alla presente
legge sono riservate alla giurisdizione del commissario
liquidatore per gli usi civici.
3. Le circoscrizioni territoriali dei commissari
liquidatori per gli usi civici coincidono con il territorio
della regione.
4. I commissari liquidatori per gli usi civici sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del
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Consiglio superiore della magistratura e su proposta delle
regioni competenti.
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