| (Ricorso al commissariato liquidatore
per gli usi civici).
1. Le azioni innanzi al commissario liquidatore per gli
usi civici sono esercitate con ricorso motivato dai titolari
dei diritti di cui all'articolo 1, dai cittadini e dalle
associazioni interessati, dagli enti gestori, dalle regioni
titolari delle funzioni amministrative e dal pubblico
ministero presso il commissario liquidatore per gli usi
civici.
2. Quando a promuovere l'azione è il commissario
liquidatore per gli usi civici, sulla questione decide un
diverso magistrato.
3. Presso ogni commissario liquidatore per gli usi civici
è distaccato, a tempo parziale, un magistrato della procura
della Repubblica presso il tribunale o le preture
territorialmente competenti, con i compiti del pubblico
ministero di cui al comma 1.
4. Si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano
la procedura davanti ai commissari liquidatori per gli usi
civici.
| |