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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66398
DDL5621-0025
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Tutela e vigilanza dei diritti e
            dei beni civici e relative sanzioni).
     1.  Le regioni provvedono alla vigilanza e alla tutela dei
  diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni
  civici, nei modi e con gli effetti stabiliti con legge
  regionale, fatte salve le competenze dei commissari
  liquidatori per gli usi civici previste dalla presente
  legge.
     2.  La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i casi
  in cui l'esercizio della vigilanza e della tutela spetta ai
  sindaci o ad altra autorità amministrativa locale.
     3.  Le regioni istituiscono, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, appositi
  organi per la tutela dei diritti e dei beni civici.  Tali
 
                              Pag. 22
 
  organi possono promuovere e sollecitare azioni nell'interesse
  delle popolazioni.
     4.  Le regioni istituiscono, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, enti di
  vigilanza ambientale sui beni civici, composti in parti uguali
  da membri eletti dagli utenti e da membri eletti dalle
  articolazioni locali delle associazioni ambientaliste e
  culturali.
     5.  La regione e gli organi di cui ai commi 3 e 4 si
  avvalgono dell'opera del Corpo forestale dello Stato e delle
  Forze di polizia.
     6.  I provvedimenti adottati dagli organi di cui ai commi 3
  e 4 sono notificati agli interessati e sono impugnabili
  secondo le norme in vigore.
     7.  Chiunque occupa abusivamente i beni civici ovvero ne
  altera la destinazione è punito con la sanzione amministrativa
  dal pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 20 milioni.
  Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa
  non pregiudica l'azione di reintegra promossa dall'autorità
  prevista dalla presente legge.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=025 PAGFIN=0022 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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