| (Tutela e vigilanza dei diritti e
dei beni civici e relative sanzioni).
1. Le regioni provvedono alla vigilanza e alla tutela dei
diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni
civici, nei modi e con gli effetti stabiliti con legge
regionale, fatte salve le competenze dei commissari
liquidatori per gli usi civici previste dalla presente
legge.
2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i casi
in cui l'esercizio della vigilanza e della tutela spetta ai
sindaci o ad altra autorità amministrativa locale.
3. Le regioni istituiscono, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, appositi
organi per la tutela dei diritti e dei beni civici. Tali
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organi possono promuovere e sollecitare azioni nell'interesse
delle popolazioni.
4. Le regioni istituiscono, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, enti di
vigilanza ambientale sui beni civici, composti in parti uguali
da membri eletti dagli utenti e da membri eletti dalle
articolazioni locali delle associazioni ambientaliste e
culturali.
5. La regione e gli organi di cui ai commi 3 e 4 si
avvalgono dell'opera del Corpo forestale dello Stato e delle
Forze di polizia.
6. I provvedimenti adottati dagli organi di cui ai commi 3
e 4 sono notificati agli interessati e sono impugnabili
secondo le norme in vigore.
7. Chiunque occupa abusivamente i beni civici ovvero ne
altera la destinazione è punito con la sanzione amministrativa
dal pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 20 milioni.
Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa
non pregiudica l'azione di reintegra promossa dall'autorità
prevista dalla presente legge.
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