| (Disposizioni transitorie).
1. Gli accertamenti e le liquidazioni di usi, la
concessione di fondi, le alienazioni ed i cambiamenti di
destinazione effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, se pregiudizievoli per gli interessi delle
popolazioni sono soggetti a revisione anche se riconosciuti
validi con sentenza passata in giudicato e sempre che i fondi
che ne sono oggetto non siano attualmente posseduti da
coltivatori diretti di cui all'articolo 22.
2. Sono soggette a revisione le liquidazioni d'uso in
qualsiasi tempo e con qualsiasi provvedimento effettuate, con
compensi di denaro o con scorpori non corrispondenti a quanto
previsto dalla presente legge. Le sentenze passate in
giudicato che abbiano negato, in tutto o in parte, la natura,
l'esistenza e l'estensione di usi civici o che abbiano
rigettato le domande di restituzione di beni o le istanze per
la dichiarazione di nullità di contratti, sono soggette a
revocazione entro sessanta giorni dal riesame della domanda da
parte della giunta regionale, che vi provvede d'ufficio.
3. La revocazione di cui al comma 2 è consentita:
a) in tutti i casi nei quali il comune, la
frazione o l'associazione agraria siano stati contumaci o non
abbiano compiuto atti difensivi;
b) in tutti i casi in cui in sede difensiva non
siano state prospettate le ragioni della popolazione;
c) per la mancata presentazione di documenti
attinenti alla controversia esistenti in pubblici archivi.
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