| (Valore dei diritti e dei beni civici
ed impegno del ricavato).
1. La cessione dei beni civici, se non diversamente
indicato, avviene per asta pubblica. Il prezzo non può essere
comunque inferiore a quello stabilito dalle disposizioni
vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
2. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie hanno
l'obbligo di reinvestire nell'acquisto di aree per
l'ampliamento del patrimonio civico i capitali provenienti da
alienazioni, liquidazioni, legittimazioni, affrancazioni e da
qualsiasi altra operazione prevista dalla presente legge,
nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di diritti
e beni civici.
3. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie pagano
il bene da acquistare a prezzo di mercato e sulla base di una
stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale competente. Non
è consentito stabilire un prezzo maggiore di quello previsto
dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
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