| (Onere dei procedimenti e disciplina fiscale).
1. Nei procedimenti regolati dalla presente legge i
comuni, le frazioni o le associazioni agrarie sono esonerati
dal pagamento delle tasse di bollo. La registrazione di
qualsiasi provvedimento di cui alla presente legge, nonché gli
atti di conciliazione e le sentenze, sono effettuati a tassa
fissa. Pari trattamento spetta per qualsiasi procedimento o
contratto avente per oggetto la gestione dei diritti e dei
beni civici.
2. Per gli oneri diversi da quelli di cui al comma 1 che
devono essere sostenuti nel caso di controversie giudiziarie,
compreso l'espletamento di consulenze tecniche, perizie ed
istruttorie amministrative, ai comuni, alle frazioni o alle
associazioni agrarie si applicano le disposizioni vigenti in
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materia di patrocinio gratuito e di anticipazione delle
spese.
3. Tutti gli atti relativi a diritti e beni civici di cui
alla presente legge sono redatti dal segretario del comune in
cui si trovano i beni civici o i fondi su cui sono esercitati
i diritti civici.
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