| 1. Il circondario del tribunale di Nola è soppresso.
2. Tutti i comuni già compresi nella competenza del
circondario del tribunale di Nola passano alla competenza del
circondario del tribunale di Napoli.
3. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
dotazioni dei ruoli del Ministero, all'adeguamento degli
organici dei magistrati e del personale, occorrente per il
funzionamento dell'ufficio giudiziario di cui al comma 2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, provvede a destinare i
finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge
e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituite dalle tabelle A
e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
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