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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66412
DDL5623-0002
Progetto di legge Camera n. 5623 - testo presentato - (DDL13-5623)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5623. TESTIPDL
...C5623.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5623 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  costituzionale modifica alcune delle norme fondamentali della
  Costituzione riguardanti la forma di governo delle regioni a
  statuto ordinario.
     Com'è noto, l'argomento è già in discussione alla Camera
  dei deputati, dove è stato avviato l'esame delle proposte di
  modifica dell'articolo 122 della Costituzione per
  l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della
  regione.  Tra i progetti in esame vi è anche una proposta di
  legge d'iniziativa del sottoscritto (AC 5587) che, oltre alla
  revisione dell'articolo 122, propone altri interventi
  all'articolo 121 (in materia di poteri del presidente della
  regione) e all'articolo 126 (definizione delle cause di
  scioglimento del Consiglio regionale) finalizzati ad inserire
  il principio dell'elezione diretta del presidente della
  regione in un quadro costituzionale coerente con tale
  importante innovazione.
     Con la presente proposta di legge costituzionale si
  intende offrire al dibattito sulla forma di governo regionale
  un ulteriore contributo, informato a criteri diversi da quelli
  che ispirano le iniziative sino ad oggi depositate.  La
  proposta riprende infatti nelle sue linee fondamentali
  l'impostazione adottata sul punto del testo che fu elaborato
  dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
 
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  Come si ricorderà, quel testo era basato essenzialmente su tre
  princìpi: si rivedeva l'attuale procedimento di definizione
  degli statuti regionali, rimettendone l'approvazione alla
  legge regionale deliberata a maggioranza assoluta del
  consiglio (con possibilità di svolgere sul nuovo statuto un
  eventuale  referendum  oppositivo); si attribuiva agli
  statuti regionali la scelta della forma di governo della
  regione e alla legge regionale (anche essa approvata a
  maggioranza assoluta) la definizione della legge elettorale
  regionale; si prevedeva infine una articolata disposizione
  transitoria che - siano alla data di entrata in vigore dei
  nuovi statuti e delle relative leggi elettorali regionali -
  disciplinava l'elezione degli organi regionali disponendo
  l'elezione diretta del presidente e definendo alcuni princìpi
  in materia di forma di governo regionale.  Il testo elaborato
  dalla Commissione giunse quindi all'approvazione - con talune
  modifiche - da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati,
  limitatamente alla parte riguardante il contenuto e la
  disciplina di approvazione degli statuti regionali.
     Nell'attuale fase di ripresa del confronto sui temi delle
  riforme istituzionali, sembra utile riproporre l'elaborazione
  svolta in sede di revisione complessiva della parte seconda
  della Costituzione, in quanto in essa il problema della
  stabilità e della razionalizzazione dell'assetto di governo
  delle regioni veniva affrontato puntando sull'espansione
  dell'autonomia regionale e sulla possibile differenziazione
  dei modelli istituzionali, in linea con l'ispirazione
  federalista alla base del complessivo progetto approvato dalla
  Commissione bicamerale.
     Con la presente proposta di legge costituzionale si
  riprende pertanto quella soluzione con gli adattamenti
  necessari al suo inserimento nel vigente testo costituzionale.
  Le modifiche ipotizzate riguardano gli articoli 121, 122, 123
  e 126 della Costituzione.
     Il nuovo testo dell'articolo 121 definisce la procedura di
  approvazione degli statuti delle regioni: si elimina la
  previsione riguardante l'approvazione di tali atti con legge
  statale, per rimetterne interamente la definizione alla legge
  regionale, con procedura aggravata: è infatti prevista la
  necessità di una doppia deliberazione (ad intervallo non
  minore di due mesi) da parte del consiglio regionale a
  maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Il testo così
  approvato può essere inoltre sottoposto a  referendum
  popolare su richiesta di un trentesimo degli elettori della
  regione o di un quinto dei consiglieri membri del consiglio
  regionale.  La consultazione ha natura di  referendum
  oppositivo: essa consegue l'effetto di impedire l'entrata in
  vigore del nuovo statuto solo se alla votazione partecipa la
  maggioranza degli aventi diritto e i voti contrari prevalgono
  su quelli favorevoli.  Si segnala, inoltre, che per la legge
  regionale di approvazione dello statuto è prevista
  espressamente la non sottoposizione al visto governativo
  richiesto per la generalità delle leggi regionali
  dall'articolo 127 della Costituzione.
     Con il nuovo articolo 122 si definiscono i contenuti
  minimi degli statuti regionali, fra i quali si annoverano la
  definizione della forma di governo della regione, le procedure
  di formazione delle leggi e degli altri atti normativi della
  regione, la disciplina degli istituti di democrazia diretta, i
  princìpi in materia di finanza, bilancio e contabilità della
  regione.
     L'articolo 123 attribuisce alla legge regionale -
  anch'essa approvata a maggioranza assoluta - la competenza a
  definire la disciplina di elezione degli organi regionali, che
  andrà ovviamente coordinata con le scelte effettuate dagli
  statuti in materia di forma di governo della regione.  Il testo
  costituzionale pone alcuni princìpi in materia di
  incompatibilità degli amministratori regionali, estendendo la
  disciplina prevista dall'attuale secondo comma dell'articolo
  122 ai membri della giunta; è inoltre introdotta
  l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e
  quella di consigliere o membro della giunta regionale.  Nel
  testo non compare invece un principio che fu approvato dalla
  Commissione bicamerale: l'attribuzione alla legge regionale
  del compito di promuovere l'equilibrio della rappresentanza
 
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  elettiva tra i sessi.  Il presentatore della proposta è
  senz'altro favorevole a tale importante innovazione: sembra
  tuttavia difficile limitarne l'introduzione solo con
  riferimento alla legge elettorale regionale, senza estenderne
  l'applicazione ad ogni tipo di elezione ed in primo luogo -
  come avveniva nel testo approvato dalla Commissione bicamerale
  - alle consultazioni per il Parlamento nazionale.
     L'articolo 126 rivede la disciplina dello scioglimento
  anticipato dei consigli regionali.  La formulazione vigente si
  fonda sul presupposto dell'elezione dei componenti del governo
  regionale da parte del consiglio: è quindi necessario
  prevedere una nuova disposizione coerente con l'attribuzione
  alla libertà statuaria delle regioni della scelta sulla forma
  di Governo della regione.  Si prevede pertanto una disciplina
  costituzionale assai più semplice che contempla come unica
  causa di scioglimento dei consigli e di revoca dei membri
  della giunta il caso di commissione di atti contrari alla
  Costituzione.
     L'ultima disposizione recata dalla presente proposta di
  legge costituzionale è di natura transitoria e disciplina il
  rinnovo degli organi regionali in caso di mancata approvazione
  dei nuovi statuti regionali e delle relative leggi elettorali.
  Si riprende in proposito il testo predisposto dalla
  Commissione bicamerale, prevedendo l'elezione diretta del
  presidente della regione sulla base della attuale disciplina
  dettata dalla legge n. 43 del 1995 e formalizzando come
  candidato alla carica di presidente della regione il capolista
  della lista regionale.  Il comma 2 dell'articolo 5 definisce,
  alcuni princìpi minimi di funzionamento dell'assetto di
  governo della regione in conseguenza dell'elezione diretta del
  suo presidente, anche in questo caso in linea con quanto
  ipotizzato dalla Commissione bicamerale.
 
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