| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale modifica alcune delle norme fondamentali della
Costituzione riguardanti la forma di governo delle regioni a
statuto ordinario.
Com'è noto, l'argomento è già in discussione alla Camera
dei deputati, dove è stato avviato l'esame delle proposte di
modifica dell'articolo 122 della Costituzione per
l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della
regione. Tra i progetti in esame vi è anche una proposta di
legge d'iniziativa del sottoscritto (AC 5587) che, oltre alla
revisione dell'articolo 122, propone altri interventi
all'articolo 121 (in materia di poteri del presidente della
regione) e all'articolo 126 (definizione delle cause di
scioglimento del Consiglio regionale) finalizzati ad inserire
il principio dell'elezione diretta del presidente della
regione in un quadro costituzionale coerente con tale
importante innovazione.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende offrire al dibattito sulla forma di governo regionale
un ulteriore contributo, informato a criteri diversi da quelli
che ispirano le iniziative sino ad oggi depositate. La
proposta riprende infatti nelle sue linee fondamentali
l'impostazione adottata sul punto del testo che fu elaborato
dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
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Come si ricorderà, quel testo era basato essenzialmente su tre
princìpi: si rivedeva l'attuale procedimento di definizione
degli statuti regionali, rimettendone l'approvazione alla
legge regionale deliberata a maggioranza assoluta del
consiglio (con possibilità di svolgere sul nuovo statuto un
eventuale referendum oppositivo); si attribuiva agli
statuti regionali la scelta della forma di governo della
regione e alla legge regionale (anche essa approvata a
maggioranza assoluta) la definizione della legge elettorale
regionale; si prevedeva infine una articolata disposizione
transitoria che - siano alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti e delle relative leggi elettorali regionali -
disciplinava l'elezione degli organi regionali disponendo
l'elezione diretta del presidente e definendo alcuni princìpi
in materia di forma di governo regionale. Il testo elaborato
dalla Commissione giunse quindi all'approvazione - con talune
modifiche - da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati,
limitatamente alla parte riguardante il contenuto e la
disciplina di approvazione degli statuti regionali.
Nell'attuale fase di ripresa del confronto sui temi delle
riforme istituzionali, sembra utile riproporre l'elaborazione
svolta in sede di revisione complessiva della parte seconda
della Costituzione, in quanto in essa il problema della
stabilità e della razionalizzazione dell'assetto di governo
delle regioni veniva affrontato puntando sull'espansione
dell'autonomia regionale e sulla possibile differenziazione
dei modelli istituzionali, in linea con l'ispirazione
federalista alla base del complessivo progetto approvato dalla
Commissione bicamerale.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
riprende pertanto quella soluzione con gli adattamenti
necessari al suo inserimento nel vigente testo costituzionale.
Le modifiche ipotizzate riguardano gli articoli 121, 122, 123
e 126 della Costituzione.
Il nuovo testo dell'articolo 121 definisce la procedura di
approvazione degli statuti delle regioni: si elimina la
previsione riguardante l'approvazione di tali atti con legge
statale, per rimetterne interamente la definizione alla legge
regionale, con procedura aggravata: è infatti prevista la
necessità di una doppia deliberazione (ad intervallo non
minore di due mesi) da parte del consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il testo così
approvato può essere inoltre sottoposto a referendum
popolare su richiesta di un trentesimo degli elettori della
regione o di un quinto dei consiglieri membri del consiglio
regionale. La consultazione ha natura di referendum
oppositivo: essa consegue l'effetto di impedire l'entrata in
vigore del nuovo statuto solo se alla votazione partecipa la
maggioranza degli aventi diritto e i voti contrari prevalgono
su quelli favorevoli. Si segnala, inoltre, che per la legge
regionale di approvazione dello statuto è prevista
espressamente la non sottoposizione al visto governativo
richiesto per la generalità delle leggi regionali
dall'articolo 127 della Costituzione.
Con il nuovo articolo 122 si definiscono i contenuti
minimi degli statuti regionali, fra i quali si annoverano la
definizione della forma di governo della regione, le procedure
di formazione delle leggi e degli altri atti normativi della
regione, la disciplina degli istituti di democrazia diretta, i
princìpi in materia di finanza, bilancio e contabilità della
regione.
L'articolo 123 attribuisce alla legge regionale -
anch'essa approvata a maggioranza assoluta - la competenza a
definire la disciplina di elezione degli organi regionali, che
andrà ovviamente coordinata con le scelte effettuate dagli
statuti in materia di forma di governo della regione. Il testo
costituzionale pone alcuni princìpi in materia di
incompatibilità degli amministratori regionali, estendendo la
disciplina prevista dall'attuale secondo comma dell'articolo
122 ai membri della giunta; è inoltre introdotta
l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e
quella di consigliere o membro della giunta regionale. Nel
testo non compare invece un principio che fu approvato dalla
Commissione bicamerale: l'attribuzione alla legge regionale
del compito di promuovere l'equilibrio della rappresentanza
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elettiva tra i sessi. Il presentatore della proposta è
senz'altro favorevole a tale importante innovazione: sembra
tuttavia difficile limitarne l'introduzione solo con
riferimento alla legge elettorale regionale, senza estenderne
l'applicazione ad ogni tipo di elezione ed in primo luogo -
come avveniva nel testo approvato dalla Commissione bicamerale
- alle consultazioni per il Parlamento nazionale.
L'articolo 126 rivede la disciplina dello scioglimento
anticipato dei consigli regionali. La formulazione vigente si
fonda sul presupposto dell'elezione dei componenti del governo
regionale da parte del consiglio: è quindi necessario
prevedere una nuova disposizione coerente con l'attribuzione
alla libertà statuaria delle regioni della scelta sulla forma
di Governo della regione. Si prevede pertanto una disciplina
costituzionale assai più semplice che contempla come unica
causa di scioglimento dei consigli e di revoca dei membri
della giunta il caso di commissione di atti contrari alla
Costituzione.
L'ultima disposizione recata dalla presente proposta di
legge costituzionale è di natura transitoria e disciplina il
rinnovo degli organi regionali in caso di mancata approvazione
dei nuovi statuti regionali e delle relative leggi elettorali.
Si riprende in proposito il testo predisposto dalla
Commissione bicamerale, prevedendo l'elezione diretta del
presidente della regione sulla base della attuale disciplina
dettata dalla legge n. 43 del 1995 e formalizzando come
candidato alla carica di presidente della regione il capolista
della lista regionale. Il comma 2 dell'articolo 5 definisce,
alcuni princìpi minimi di funzionamento dell'assetto di
governo della regione in conseguenza dell'elezione diretta del
suo presidente, anche in questo caso in linea con quanto
ipotizzato dalla Commissione bicamerale.
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