| (Disposizione transitoria).
1. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
delle Regioni a statuto ordinario e delle relative leggi
elettorali, l'elezione dei Presidenti delle Regioni è
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effettuata a suffragio universale e diretto. L'elezione è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. A
tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e dei
Consigli regionali si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; sono candidati
alla carica di Presidente della Regione i capilista delle
liste regionali; è proclamato Presidente della Regione il
capolista della lista regionale di cui al numero 2) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
delle Regioni a statuto ordinario l'organizzazione interna
delle Regioni è disciplinata nel modo seguente:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il
Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta, tra
i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio approvi a
maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, presentata da almeno un quarto dei
consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di
dimissioni. In caso di morte del Presidente della Regione, il
Consiglio elegge il nuovo Presidente, che resta in carica fino
al termine della legislatura;
c) salvo che per il Presidente della Regione la
carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di
componente del governo regionale;
d) si applicano le norme degli statuti previgenti,
in quanto compatibili.
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