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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66417
DDL5623-0007
Progetto di legge Camera n. 5623 - testo presentato - (DDL13-5623)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5623. TESTIPDL
...C5623.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5623 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Disposizione transitoria). 
     1.  Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
  delle Regioni a statuto ordinario e delle relative leggi
  elettorali, l'elezione dei Presidenti delle Regioni è
 
                               Pag. 6
 
  effettuata a suffragio universale e diretto.  L'elezione è
  contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.  A
  tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e dei
  Consigli regionali si osservano, in quanto compatibili, le
  disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
  modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; sono candidati
  alla carica di Presidente della Regione i capilista delle
  liste regionali; è proclamato Presidente della Regione il
  capolista della lista regionale di cui al numero 2) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23
  febbraio 1995, n. 43.
     2.  Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
  delle Regioni a statuto ordinario l'organizzazione interna
  delle Regioni è disciplinata nel modo seguente:
         a)  entro dieci giorni dalla proclamazione, il
  Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta, tra
  i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;
         b)  nel caso in cui il Consiglio approvi a
  maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Regione, presentata da almeno un quarto dei
  consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
  elezioni del Consiglio e del Presidente.  Si procede parimenti
  a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di
  dimissioni.  In caso di morte del Presidente della Regione, il
  Consiglio elegge il nuovo Presidente, che resta in carica fino
  al termine della legislatura;
         c)  salvo che per il Presidente della Regione la
  carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di
  componente del governo regionale;
         d)  si applicano le norme degli statuti previgenti,
  in quanto compatibili.
 
DATA=990201 FASCID=DDL13-5623 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5623 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=035 PAGFIN=0006 RIGFIN=033 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=562300 00 FASCIDC=13DDL5623 SORTNAV=0562300 000 00000 ZZDDLC5623 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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