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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66419
DDL5624-0002
Progetto di legge Camera n. 5624 - testo presentato - (DDL13-5624)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5624. TESTIPDL
...C5624.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5624 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è
  finalizzato ad impedire il sorgere nell'immediato futuro di
  una grave e preoccupante situazione di paralisi della
  giustizia onoraria che potrebbe derivare dalla contraddittoria
  ed imprecisa formulazione di talune disposizioni dell'attuale
  disciplina dettata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, in
  tema di istituzione del giudice di pace.
     Infatti, oltre i due terzi dei magistrati onorari
  attualmente esercenti le funzioni di giudice di pace (circa
  2.800) cesserà dall'esercizio delle stesse, per decorrenza del
  termine quadriennale, al termine del prossimo mese di aprile.
  Stante l'imminente scadenza di tale termine, il Ministero di
  grazia e giustizia, pur riconoscendo l'evidente opportunità di
  attendere l'esito del dibattito parlamentare relativo al
  disegno di legge A.S. n. 3160, recante "Disposizioni
  concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace.
  Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
  di pace", attualmente all'esame del Senato della Repubblica,
  ha dovuto procedere alla pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale -  4^ serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998,
  di un bando di concorso per la copertura di 4.421 posti di
  giudice di pace.
     Peraltro, il rapido ed utile perfezionamento delle
  procedure concorsuali è seriamente minacciato dai possibili
  contrasti interpretativi cui, in assenza di un intervento
 
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  chiarificatore del legislatore, potrebbe dare adito la
  particolare complessità della citata disciplina.
     Ci si riferisce in particolare al coordinato disposto
  dagli articoli 5, comma 1, lettera  e),  e 7, comma 1,
  rispettivamente in tema di nomina e conferma del giudice di
  pace.  Infatti, mentre la prima disposizione condiziona la
  nomina del giudice di pace al possesso del requisito dell'età
  non inferiore a trenta e non superiore a settanta anni, la
  successiva, posta la durata quadriennale dell'incarico,
  prevede la possibilità che, in caso di conferma, l'esercizio
  delle funzioni di protragga fino al settantacinquesimo anno di
  età, con ciò stesso ipotizzando l'eventuale conferma di un
  magistrato onorario ultrasettantenne.
     Pertanto, stante un simile contrasto tra i diversi
  significati letterali delle due norme, appare necessario
  intervenire urgentemente sulla disciplina della conferma in
  modo da chiarirne l'autonomia rispetto all'istituto della
  nomina e dunque disporre la non applicabilità alla prima del
  citato limite massimo di età.
     Infatti, ove si dovesse accedere alla diversa
  interpretazione di tali norme, sostenuta dallo stesso
  Consiglio superiore della magistratura, la cui delibera
  costituisce presupposto per la nomina dei giudici di pace, che
  condiziona sia la nomina che la conferma al possesso del
  requisito del limite massimo di età di settanta anni, verrebbe
  sicuramente a crearsi una situazione estremamente penalizzante
  per l'amministrazione della giustizia, sotto un duplice
  profilo.  Da un lato, tale interpretazione si presterebbe a
  prevedibili impugnazioni per violazione di legge da parte
  degli attuali magistrati onorari cui verrebbe negata la
  conferma per superamento del suddetto limite massimo di età e
  dall'altro si ridurrebbe sensibilmente il numero degli
  aspiranti alla nomina, privando inoltre l'amministrazione
  della giustizia dell'apporto di quei magistrati onorari
  maggiormente esperti in ragione della loro pregressa
  attività.
     A tali esigenze risponde l'articolo 1 con il quale viene
  appunto disposta in via d'urgenza tale modifica normativa, in
  modo da permettere in tempi brevissimi e, comunque, non oltre
  la data del prossimo 2 febbraio, data di scadenza del termine
  di presentazione delle domande di ammissione al predetto
  concorso, la necessaria integrazione del bando.
     Una simile modifica comporterà necessariamente la
  riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
  ammissione e dunque renderà ancora più probabile che oltre i
  due terzi degli attuali giudici di pace cessino dall'incarico
  prima del termine delle operazioni concorsuali.
     Per tale motivo l'articolo 2 consente ai giudici di pace
  attualmente in servizio di esercitare le proprie funzioni fino
  alla conclusione delle operazioni di copertura dei rispettivi
  posti, onde evitare soluzioni di continuità
  nell'amministrazione della giustizia.  Peraltro, onde evitare
  che, nell'ipotesi di mancata copertura del posto per assenza
  di aspiranti idonei alla nomina, l'espletamento delle funzioni
  da parte degli attuali giudici di pace prosegua senza limiti
  di tempo, tale ulteriore espletamento delle funzioni dovrà
  comunque cessare entro la data del prossimo 31 dicembre.
  Ovviamente, anche tale disposizione è motivata da evidenti
  ragioni di necessità ed urgenza.
     Infine, l'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore
  del decreto.
     In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
  Costituzione, il decreto-legge viene ora presentato alle
  Camere per la conversione in legge.
 
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