| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è
finalizzato ad impedire il sorgere nell'immediato futuro di
una grave e preoccupante situazione di paralisi della
giustizia onoraria che potrebbe derivare dalla contraddittoria
ed imprecisa formulazione di talune disposizioni dell'attuale
disciplina dettata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, in
tema di istituzione del giudice di pace.
Infatti, oltre i due terzi dei magistrati onorari
attualmente esercenti le funzioni di giudice di pace (circa
2.800) cesserà dall'esercizio delle stesse, per decorrenza del
termine quadriennale, al termine del prossimo mese di aprile.
Stante l'imminente scadenza di tale termine, il Ministero di
grazia e giustizia, pur riconoscendo l'evidente opportunità di
attendere l'esito del dibattito parlamentare relativo al
disegno di legge A.S. n. 3160, recante "Disposizioni
concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace.
Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
di pace", attualmente all'esame del Senato della Repubblica,
ha dovuto procedere alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998,
di un bando di concorso per la copertura di 4.421 posti di
giudice di pace.
Peraltro, il rapido ed utile perfezionamento delle
procedure concorsuali è seriamente minacciato dai possibili
contrasti interpretativi cui, in assenza di un intervento
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chiarificatore del legislatore, potrebbe dare adito la
particolare complessità della citata disciplina.
Ci si riferisce in particolare al coordinato disposto
dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 7, comma 1,
rispettivamente in tema di nomina e conferma del giudice di
pace. Infatti, mentre la prima disposizione condiziona la
nomina del giudice di pace al possesso del requisito dell'età
non inferiore a trenta e non superiore a settanta anni, la
successiva, posta la durata quadriennale dell'incarico,
prevede la possibilità che, in caso di conferma, l'esercizio
delle funzioni di protragga fino al settantacinquesimo anno di
età, con ciò stesso ipotizzando l'eventuale conferma di un
magistrato onorario ultrasettantenne.
Pertanto, stante un simile contrasto tra i diversi
significati letterali delle due norme, appare necessario
intervenire urgentemente sulla disciplina della conferma in
modo da chiarirne l'autonomia rispetto all'istituto della
nomina e dunque disporre la non applicabilità alla prima del
citato limite massimo di età.
Infatti, ove si dovesse accedere alla diversa
interpretazione di tali norme, sostenuta dallo stesso
Consiglio superiore della magistratura, la cui delibera
costituisce presupposto per la nomina dei giudici di pace, che
condiziona sia la nomina che la conferma al possesso del
requisito del limite massimo di età di settanta anni, verrebbe
sicuramente a crearsi una situazione estremamente penalizzante
per l'amministrazione della giustizia, sotto un duplice
profilo. Da un lato, tale interpretazione si presterebbe a
prevedibili impugnazioni per violazione di legge da parte
degli attuali magistrati onorari cui verrebbe negata la
conferma per superamento del suddetto limite massimo di età e
dall'altro si ridurrebbe sensibilmente il numero degli
aspiranti alla nomina, privando inoltre l'amministrazione
della giustizia dell'apporto di quei magistrati onorari
maggiormente esperti in ragione della loro pregressa
attività.
A tali esigenze risponde l'articolo 1 con il quale viene
appunto disposta in via d'urgenza tale modifica normativa, in
modo da permettere in tempi brevissimi e, comunque, non oltre
la data del prossimo 2 febbraio, data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di ammissione al predetto
concorso, la necessaria integrazione del bando.
Una simile modifica comporterà necessariamente la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
ammissione e dunque renderà ancora più probabile che oltre i
due terzi degli attuali giudici di pace cessino dall'incarico
prima del termine delle operazioni concorsuali.
Per tale motivo l'articolo 2 consente ai giudici di pace
attualmente in servizio di esercitare le proprie funzioni fino
alla conclusione delle operazioni di copertura dei rispettivi
posti, onde evitare soluzioni di continuità
nell'amministrazione della giustizia. Peraltro, onde evitare
che, nell'ipotesi di mancata copertura del posto per assenza
di aspiranti idonei alla nomina, l'espletamento delle funzioni
da parte degli attuali giudici di pace prosegua senza limiti
di tempo, tale ulteriore espletamento delle funzioni dovrà
comunque cessare entro la data del prossimo 31 dicembre.
Ovviamente, anche tale disposizione è motivata da evidenti
ragioni di necessità ed urgenza.
Infine, l'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore
del decreto.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il decreto-legge viene ora presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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