| 1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre
1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata
dell'ufficio. Conferma".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. Per la conferma non è richiesto il
requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni
non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di
età".
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