| 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 20 luglio 1977, n. 450, è inserito il seguente:
"Ai condannati e imputati di uno dei delitti indicati
dall'articolo 407 del codice di procedura penale o di omicidio
volontario o rapina aggravata a norma del terzo comma
dell'articolo 628 del codice penale nel caso di concessione
del permesso devono sempre applicarsi le cautele previste dal
regolamento ed è obbligatoria la scorta".
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