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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66439
DDL5625-0005
Progetto di legge Camera n. 5625 - testo presentato - (DDL13-5625)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5625. TESTIPDL
...C5625.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5625 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 30- ter  della legge 26 luglio 1975, n.
  354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986,
  n. 663, e modificato dall'articolo 13 della legge 19 marzo
  1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
     "Art. 30- ter. - (Permessi premio). - 1.  Ai
  condannati che dimostrino ravvedimento ai sensi del comma 14 e
  che non risultino di particolare pericolosità sociale, il
  tribunale di sorveglianza territorialmente competente può
  concedere permessi di durata non superiore ogni volta a
  quindici giorni per consentire di coltivare interessi
  affettivi, culturali o di lavoro ed in tal modo agevolarne il
  reinserimento sociale.  La durata dei permessi non può superare
  complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di
  espiazione.
 
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       2.  Per i condannati minori di età la durata dei
  permessi non può superare ogni volta venti giorni e la durata
  complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno
  di espiazione.
       3.  L'esperienza dei permessi premio è parte
  integrante del programma di trattamento e deve essere seguita
  dagli educatori e dagli assistenti penitenziari in
  collaborazione con gli operatori sociali operanti nel
  territorio.
       4.  Prima di pronunciarsi sulla istanza di permesso
  il tribunale di sorveglianza territorialmente competente
  richiede una dettagliata relazione al magistrato di
  sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui
  si trova l'interessato al momento della presentazione della
  istanza e, a norma del comma 5 dell'articolo 666 del codice di
  procedura penale, assume informazioni dall'autorità di
  pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la
  residenza o la dimora nonché del luogo, se diverso da quello
  di residenza, ove è stato commesso il reato per il quale
  l'interessato è stato condannato.
       5.  La concessione dei permessi è ammessa:
         a)  nei confronti dei condannati all'arresto o alla
  reclusione non superiore ad un anno anche se congiunta
  all'arresto;
         b)  nei confronti dei condannati alla reclusione
  superiore ad un anno dopo l'espiazione di almeno un quarto
  della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna
  all'ergastolo;
         c)  nei confronti dei condannati per uno dei reati
  indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o
  per omicidio volontario o rapina aggravata a norma del terzo
  comma dell'articolo 628 del codice penale dopo l'espiazione di
  almeno la metà della pena ovvero di quindici anni di essa nei
  casi di condanna all'ergastolo.
       6.  Nell'ipotesi prevista dalla lettera  c)  del
  comma 5, i permessi premio possono essere concessi solo se
 
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  sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità
  dei collegamenti con la criminalità organizzata.
       7.  Nei confronti dei soggetti che durante
  l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
  riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
  durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
  coercitiva della libertà personale, la concessione dei
  permessi è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione
  del fatto, purché abbiano dimostrato serio ravvedimento in
  tale ultimo periodo.
       8.  Per i soggetti che durante l'espiazione di una
  pena inflitta per uno dei delitti indicati nella lettera  c)
  del comma 5 hanno riportato condanna o sono imputati per
  delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o
  l'esecuzione di una misura coercitiva della libertà personale,
  non è ammessa la concessione di permessi.
       9.  Si applicano, ove del caso, le cautele previste
  per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; ai
  condannati per taluno dei delitti indicati nella lettera  c)
  del comma 5 è in ogni caso imposto, per tutta la durata del
  permesso, l'obbligo di presentarsi, almeno una volta al
  giorno, all'ufficio di polizia giudiziaria.  Il tribunale di
  sorveglianza fissa i giorni e le ore di presentazione e indica
  l'ufficio di polizia giudiziaria cui deve, a cura della
  cancelleria, essere comunicato tempestivamente, senza
  formalità ed anche con mezzi telematici, il provvedimento.
       10.  Il provvedimento di cui al comma 9 è comunicato
  immediatamente al pubblico ministero a norma dell'articolo
  153, comma 2, del codice di procedura penale, all'interessato
  ed al suo difensore, a norma dell'articolo 149 del medesimo
  codice.
       11.  Contro il provvedimento relativo ai permessi
  premio, il pubblico ministero, l'interessato e il suo
  difensore possono proporre ricorso per Cassazione entro tre
  giorni dalla comunicazione del provvedimento, a norma del
  comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
       12.  La Corte di cassazione provvede entro venti
  giorni dalla ricezione del ricorso di cui al comma 11.
 
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       13.  In deroga al disposto del comma 2 dell'articolo
  588 e del comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura
  penale, il permesso concesso in favore del condannato per uno
  dei reati indicati alla lettera  c)  del comma 5 del
  presente articolo è sospeso fino a quando la decisione non sia
  divenuta definitiva o comunque non sia decorso il termine di
  venti giorni previsto al comma 12.
       14.  I condannati dimostrano ravvedimento quando,
  durante la detenzione, hanno manifestato fattiva
  collaborazione all'avanzamento del processo rieducativo e
  costante senso di responsabilità e correttezza nel
  comportamento personale, nelle attività organizzate negli
  istituti e nelle eventuali attività lavorative o
  culturali".
 
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