| 1. L'articolo 30- ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, e modificato dall'articolo 13 della legge 19 marzo
1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
"Art. 30- ter. - (Permessi premio). - 1. Ai
condannati che dimostrino ravvedimento ai sensi del comma 14 e
che non risultino di particolare pericolosità sociale, il
tribunale di sorveglianza territorialmente competente può
concedere permessi di durata non superiore ogni volta a
quindici giorni per consentire di coltivare interessi
affettivi, culturali o di lavoro ed in tal modo agevolarne il
reinserimento sociale. La durata dei permessi non può superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di
espiazione.
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2. Per i condannati minori di età la durata dei
permessi non può superare ogni volta venti giorni e la durata
complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno
di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio è parte
integrante del programma di trattamento e deve essere seguita
dagli educatori e dagli assistenti penitenziari in
collaborazione con gli operatori sociali operanti nel
territorio.
4. Prima di pronunciarsi sulla istanza di permesso
il tribunale di sorveglianza territorialmente competente
richiede una dettagliata relazione al magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui
si trova l'interessato al momento della presentazione della
istanza e, a norma del comma 5 dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, assume informazioni dall'autorità di
pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la
residenza o la dimora nonché del luogo, se diverso da quello
di residenza, ove è stato commesso il reato per il quale
l'interessato è stato condannato.
5. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore ad un anno anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore ad un anno dopo l'espiazione di almeno un quarto
della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna
all'ergastolo;
c) nei confronti dei condannati per uno dei reati
indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o
per omicidio volontario o rapina aggravata a norma del terzo
comma dell'articolo 628 del codice penale dopo l'espiazione di
almeno la metà della pena ovvero di quindici anni di essa nei
casi di condanna all'ergastolo.
6. Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) del
comma 5, i permessi premio possono essere concessi solo se
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sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata.
7. Nei confronti dei soggetti che durante
l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
coercitiva della libertà personale, la concessione dei
permessi è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione
del fatto, purché abbiano dimostrato serio ravvedimento in
tale ultimo periodo.
8. Per i soggetti che durante l'espiazione di una
pena inflitta per uno dei delitti indicati nella lettera c)
del comma 5 hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o
l'esecuzione di una misura coercitiva della libertà personale,
non è ammessa la concessione di permessi.
9. Si applicano, ove del caso, le cautele previste
per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; ai
condannati per taluno dei delitti indicati nella lettera c)
del comma 5 è in ogni caso imposto, per tutta la durata del
permesso, l'obbligo di presentarsi, almeno una volta al
giorno, all'ufficio di polizia giudiziaria. Il tribunale di
sorveglianza fissa i giorni e le ore di presentazione e indica
l'ufficio di polizia giudiziaria cui deve, a cura della
cancelleria, essere comunicato tempestivamente, senza
formalità ed anche con mezzi telematici, il provvedimento.
10. Il provvedimento di cui al comma 9 è comunicato
immediatamente al pubblico ministero a norma dell'articolo
153, comma 2, del codice di procedura penale, all'interessato
ed al suo difensore, a norma dell'articolo 149 del medesimo
codice.
11. Contro il provvedimento relativo ai permessi
premio, il pubblico ministero, l'interessato e il suo
difensore possono proporre ricorso per Cassazione entro tre
giorni dalla comunicazione del provvedimento, a norma del
comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
12. La Corte di cassazione provvede entro venti
giorni dalla ricezione del ricorso di cui al comma 11.
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13. In deroga al disposto del comma 2 dell'articolo
588 e del comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura
penale, il permesso concesso in favore del condannato per uno
dei reati indicati alla lettera c) del comma 5 del
presente articolo è sospeso fino a quando la decisione non sia
divenuta definitiva o comunque non sia decorso il termine di
venti giorni previsto al comma 12.
14. I condannati dimostrano ravvedimento quando,
durante la detenzione, hanno manifestato fattiva
collaborazione all'avanzamento del processo rieducativo e
costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli
istituti e nelle eventuali attività lavorative o
culturali".
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