| 1. Dopo l'articolo 30- ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 3 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 30- quater. - (Revoca del permesso premio e
sospensione cautelare). - 1. Il provvedimento di
concessione del permesso premio, durante la sua esecuzione,
può essere revocato dal tribunale di sorveglianza su richiesta
del pubblico ministero, quando risulti che il condannato abbia
collegamenti con persone dedite alla commissione di reati.
2. Il magistrato di sorveglianza nella cui
giurisdizione il condannato è in permesso premio, ove
ricorrano le condizioni per la revoca, può, su richiesta del
pubblico ministero, disporre, con provvedimento motivato, la
provvisoria sospensione del permesso, ordinando
l'accompagnamento del condannato nell'istituto. Trasmette
quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza
per le decisioni di competenza.
3. Contro il provvedimento di revoca del permesso
premio il pubblico ministero, l'imputato ed il suo difensore
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possono proporre ricorso per Cassazione a norma dei commi 6 e
7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale".
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