| 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 14 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:
" 3-bis. Il condannato per uno dei delitti indicati
nell'articolo 407 del codice di procedura penale o per
omicidio volontario o per rapina aggravata a norma del terzo
comma dell'articolo 628 del codice penale può essere ammesso
al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno due terzi
della pena e quando siano acquisiti elementi tali da escludere
la attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata".
2. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Prima di pronunciarsi sull'ammissione al
regime di semilibertà, il tribunale di sorveglianza richiede
una dettagliata relazione al magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova
l'interessato al momento della presentazione della istanza e,
a norma del comma 5 dell'articolo 666 del codice di procedura
penale, assume informazioni dall'autorità di pubblica
sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la residenza o la
dimora nonché del luogo, se diverso dal primo, ove è stato
commesso il reato per il quale è stato condannato.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui ai commi
10, 11, 12 e 13 dell'articolo 30- ter ".
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