| 1. Il comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:
" 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi
previsti dall'articolo 30, sulle li-cenze ai detenuti
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semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative
all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione
domiciliare".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
" 7-bis. Redige le relazioni richieste dal tribunale
di sorveglianza, esprimendo parere sulle istanze di permesso
previste dall'articolo 30- ter ".
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