| 1. Il comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come sostituito dall'articolo 22 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:
" 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in
ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di
corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza
competente per la concessione dei permessi previsti
dall'articolo 30- ter, per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà,
la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la
liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei citati
benefìci, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione
delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, primo
comma, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni
altro provvedimento ad esso attribuito dalle legge".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
" 1-bis. Il magistrato di sorveglianza che ha redatto
la relazione ed ha espresso il parere sulla istanza di
permesso previsto dall'articolo 30- ter, non fa parte del
collegio costituito ai sensi del comma 1".
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