| 1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 677. - (Competenza per territorio). - 1. La
competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura
di sorveglianza appartiene al tribunale di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna ovvero,
nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la
condanna più grave o al magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si
trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o
dell'inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l'interessato non è detenuto o internato,
la competenza, se la legge non dispone diversamente,
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più
sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al
magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la
sentenza divenuta irrevocabile per ultima".
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