| 1. Per le irregolarità formali, le infrazioni e le
inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano ai
fini della determinazione del reddito e dell'imposta, commesse
da persone fisiche fino al 31 dicembre 1994, non si procede
all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
2. Non si procede, altresì, al recupero delle imposte e
all'applicazione delle relative sanzioni per le violazioni che
danno luogo a rettifica per una maggiore imposta accertata
sino a lire 50 mila.
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