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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66449
DDL5627-0002
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
Pag. 2 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
           (Interventi per il settore aeronautico).
     1.  Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria
  nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la
  qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana
  nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
  autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
         a)  la realizzazione da parte di imprese italiane,
  anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
  internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto
  tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore
  dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di
  impiego duale;
         b)  la partecipazione di imprese italiane del
  settore aeronautico al capitale di rischio di società,
  preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
  europea.
     2.  Gli interventi di cui al comma 1, lettera  b),  da
  attuare anche secondo i criteri e le modalità recati
  dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994,
  n.547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
  1994, n.644, sono deliberati, previo parere del Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato
  di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n.808, che
  viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti
  Commissioni parlamentari, in merito:
         a)  alla rilevanza, qualitativa e quantitativa,
  della partecipazione italiana in funzione della partecipazione
  societaria da realizzare;
 
                               Pag. 3
 
         b)  all'accrescimento dell'autonomia tecnologica
  dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei
  maggiori sistemi aeronautici;
         c)  alle capacità di ampliamento dell'occupazione
  qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse
  del Paese;
         d)  al miglioramento delle condizioni di
  competitività delle industrie italiane in campo
  internazionale.
     3.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici
  complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998,
  sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del
  decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, ed a valere
  sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di
  attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie
  produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte
  del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i
  piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto.  I
  beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno
  utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati
  operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne
  la disponibilità per la difesa nazionale in caso di
  emergenza.
     4.  Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al
  comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di
  lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire
  99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5627 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5627 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=562700 00 FASCIDC=13DDL5627 SORTNAV=0562700 000 00000 ZZDDLC5627 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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