| (Interventi per il settore aeronautico).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria
nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la
qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana
nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto
tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore
dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di
impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del
settore aeronautico al capitale di rischio di società,
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da
attuare anche secondo i criteri e le modalità recati
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994,
n.547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n.644, sono deliberati, previo parere del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato
di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n.808, che
viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti
Commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa,
della partecipazione italiana in funzione della partecipazione
societaria da realizzare;
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b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica
dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei
maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione
qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse
del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di
competitività delle industrie italiane in campo
internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici
complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998,
sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, ed a valere
sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di
attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie
produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte
del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i
piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I
beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno
utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati
operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne
la disponibilità per la difesa nazionale in caso di
emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al
comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di
lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire
99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
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