| (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i
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programmi idonei a favorire il rafforzamento della
competitività internazionale sia in settori sistemistici che
specialistici, la collaborazione tra industria e comunità
scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie
aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli
adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente
nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), sono disciplinati con regolamento, da emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere
sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni
parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle
eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere
definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere
emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), progetti o programmi per la
realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento
di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio,
progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la
concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o
in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e
commerciale dei prodotti di cui alla lettera a),
intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo
di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle
imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
clienti finali;
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c) concorrere, tramite finanziamenti da
restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e
del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale
in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
costituzione ed operatività di società, anche di diritto
estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi
applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio
delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere
a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti
dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito,
tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti
dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al
presente articolo non siano cumulabili con i benefici
eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in
base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando
modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle
amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad
esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima
lettera, evitando situazioni di incompatibilità con
particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con
le imprese e le società operanti nei medesimi settori,
determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Al relativo onere si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3.
4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge sono soggetti alle procedure di
valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto
1997, n.266.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate
quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono
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autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001.
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