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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66450
DDL5627-0003
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
  (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
     1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1,
  lettera  a),  sono considerati preminenti i progetti e i
 
                               Pag. 4
 
  programmi idonei a favorire il rafforzamento della
  competitività internazionale sia in settori sistemistici che
  specialistici, la collaborazione tra industria e comunità
  scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie
  aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli
  adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente
  nell'ambito dell'Unione europea.
     2.  Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
  a),  sono disciplinati con regolamento, da emanare,
  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
  n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Il parere
  sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni
  parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle
  eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri
  direttivi di cui al comma 3.  Il Governo, esaminato il parere,
  ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
  modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere
  definitivo.  Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
  quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere
  emanato.
     3.  Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai
  seguenti criteri e princìpi direttivi:
         a)  promuovere nei settori di cui all'articolo 1,
  comma 1, lettera  a),  progetti o programmi per la
  realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento
  di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio,
  progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la
  concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o
  in conto interessi;
         b)  promuovere un adeguato utilizzo industriale e
  commerciale dei prodotti di cui alla lettera  a),
  intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo
  di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle
  imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi
  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
  relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
  clienti finali;
 
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         c)  concorrere, tramite finanziamenti da
  restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e
  del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale
  in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
  ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
  costituzione ed operatività di società, anche di diritto
  estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi
  applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio
  delle stesse;
         d)  consentire, per i fini indicati alle lettere
  a)  e  c)  e in alternativa ai finanziamenti diretti
  dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito,
  tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali
  corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti
  dalle imprese;
         e)  assicurare che gli interventi di cui al
  presente articolo non siano cumulabili con i benefici
  eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in
  base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
         f)  assicurare il coordinamento degli interventi di
  cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  individuando
  modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle
  amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad
  esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima
  lettera, evitando situazioni di incompatibilità con
  particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con
  le imprese e le società operanti nei medesimi settori,
  determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto
  con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica.  Al relativo onere si provvede
  nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
  3.
     4.  Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
  della presente legge sono soggetti alle procedure di
  valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto
  1997, n.266.
     5.  Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate
  quelle di cui alla lettera  f)  del comma 3, sono
 
                               Pag. 6
 
  autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
  milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
  rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
  2001.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5627 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5627 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=031 PAGFIN=0006 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=562700 00 FASCIDC=13DDL5627 SORTNAV=0562700 000 00000 ZZDDLC5627 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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