| (Studi e ricerche
per la politica industriale).
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
ad avvalersi della collaborazione di esperti o società
specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo
di esperti per la politica industriale, dotato della
necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito
decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto
disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428,
ferma restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma
3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a
decorrere dal 1999.
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