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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66452
DDL5627-0005
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
  (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale
       cellulosa e carta e delle imprese assicurative).
     1.  Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39,
  commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il
  perfezionamento del trasferimento presso il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale
  utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo
  2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.240,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
  n.337, è effettuato mediante inquadramento anche in
  soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e
 
                               Pag. 7
 
  livello professionale, purché entro i limiti accertati delle
  vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica
  approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, rendendo
  transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di
  inquadramento un numero di posti per l'onere
  corrispondente.
     2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai
  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
  n.400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie
  dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè
  aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni
  parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare,
  senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei
  lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
  obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
  liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti
  dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del
  decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, nell'ambito
  delle misure per il perseguimento di politiche attive di
  sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2,
  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
     3.  Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese
  esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
  natanti che saranno disposte successivamente alla data di
  entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non
  trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e
  quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
  n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
  1977, n.39.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5627 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5627 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=024 PAGFIN=0007 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=562700 00 FASCIDC=13DDL5627 SORTNAV=0562700 000 00000 ZZDDLC5627 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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