| (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale
cellulosa e carta e delle imprese assicurative).
1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39,
commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il
perfezionamento del trasferimento presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale
utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.240,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
n.337, è effettuato mediante inquadramento anche in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e
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livello professionale, purché entro i limiti accertati delle
vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica
approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, rendendo
transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di
inquadramento un numero di posti per l'onere
corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè
aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei
lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti
dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, nell'ambito
delle misure per il perseguimento di politiche attive di
sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti che saranno disposte successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n.39.
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