| (Mercati agro-alimentari all'ingrosso).
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, ai fini della immediata realizzazione
del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari
all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui
all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517, destinate
alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al
consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, è riservato
l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un
programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle
apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a
garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura
dell'agevolazione e le modalità di concessione.
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.41,
concessi a favore delle società consortili a maggioranza di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo
massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei
confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento
agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è
concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per
l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n.41
del 1986, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e
18, della legge 28 febbraio 1986, n.41, come modificato
dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997,
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n.449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno
quindicennale di lire 22 miliardi.
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