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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66453
DDL5627-0006
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
...DISEGNO DI LEGGE
Pag. 8 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
           (Mercati agro-alimentari all'ingrosso).
     1.  Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo
  31 marzo 1998, n.112, ai fini della immediata realizzazione
  del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari
  all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui
  all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517, destinate
  alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
  capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
  all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al
  consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1,
  del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, è riservato
  l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un
  programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle
  apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a
  garantire la connessione alla rete informatica.  Il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni
  parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura
  dell'agevolazione e le modalità di concessione.
     2.  La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui
  all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.41,
  concessi a favore delle società consortili a maggioranza di
  capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
  all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo
  massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.  Nei
  confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento
  agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è
  concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per
  l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n.41
  del 1986, e successive modificazioni.
     3.  Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e
  18, della legge 28 febbraio 1986, n.41, come modificato
  dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997,
 
                               Pag. 9
 
  n.449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno
  quindicennale di lire 22 miliardi.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5627 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5627 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=562700 00 FASCIDC=13DDL5627 SORTNAV=0562700 000 00000 ZZDDLC5627 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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