| (Norme di rifinanziamento e proroga
di incentivi).
1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997,
n.266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite,
per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998,
fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35,
della legge 27 dicembre 1997, n.449. Il medesimo contributo è
riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli
acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di
emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n.266, le parole: "al 1^ gennaio 1989" sono sostituite dalle
seguenti: "al 1^ gennaio 1992".
3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge
7 agosto 1997, n.266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì,
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a
trazione elettrica, nelle seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a
lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro
ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita elettricamente,
fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli
di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n.49, e successive modificazioni, è assegnata
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l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9
della legge 30 luglio 1990, n.221, è autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli oneri derivanti
dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n.341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre
1995, n.549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23
dicembre 1996, n.662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 25 marzo 1997, n.77, quanto a lire 25 miliardi per
l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n.266, gravano sull'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46,
istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n.449. A tal fine, le risorse previste per le normative
citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico
della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le
normative citate.
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre
1991, n.317, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i
contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie
dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi
produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione
dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di
progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati".
9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,
n.317, è sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi
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locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
industriale".
10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque
posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto
21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994, entro
il termine previsto dalla successiva lettera c), previa
presentazione, acquisito il necessario parere di conformità
del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n.37, entro il termine di cui alla richiamata
lettera b), di specifica richiesta di concessione
edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento
amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n.662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985,
n.47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2
e 3, valutato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per
il 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n.266,
nonchè dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n.30. Il predetto importo è iscritto ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per il successivo riversamento agli appositi capitoli
dell'entrata.
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