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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66454
DDL5627-0007
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
             (Norme di rifinanziamento e proroga
                        di incentivi).
     1.  Il contributo agli acquisti di ciclomotori e
  motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997,
  n.266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite,
  per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998,
  fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35,
  della legge 27 dicembre 1997, n.449.  Il medesimo contributo è
  riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della
  presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli
  acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di
  emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
     2.  All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
  n.266, le parole: "al 1^ gennaio 1989" sono sostituite dalle
  seguenti: "al 1^ gennaio 1992".
     3.  All'articolo 22, comma 2, lettera  b),  della legge
  7 agosto 1997, n.266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono
  sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
     4.  Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì,
  a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
  e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a
  trazione elettrica, nelle seguenti misure:
         a)  ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a
  lire 800.000;
         b)  ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro
  ruote, fino a lire 3.000.000;
         c)  biciclette a pedalata assistita elettricamente,
  fino a lire 300.000.
     5.  Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli
  di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
  1985, n.49, e successive modificazioni, è assegnata
 
                              Pag. 10
 
  l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
     6.  Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9
  della legge 30 luglio 1990, n.221, è autorizzata l'ulteriore
  spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
     7.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli oneri derivanti
  dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
  n.341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre
  1995, n.549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23
  dicembre 1996, n.662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
  legge 25 marzo 1997, n.77, quanto a lire 25 miliardi per
  l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7
  agosto 1997, n.266, gravano sull'apposita sezione del fondo di
  cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46,
  istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre
  1997, n.449.  A tal fine, le risorse previste per le normative
  citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico
  della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le
  normative citate.
     8.  I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre
  1991, n.317, sono sostituiti dai seguenti:
     " 1.  Si definiscono sistemi produttivi locali i
  contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
  concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie
  dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
       2.  Si definiscono distretti industriali i sistemi
  produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
  elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla
  specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
       3.  Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n.112, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione
  dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di
  progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi
  locali, predisposti da soggetti pubblici o privati".
     9.  La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,
  n.317, è sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi
 
                              Pag. 11
 
  locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
  industriale".
     10.  Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque
  posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni
  di prevenzione incendi di cui alla lettera  b)  del punto
  21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le
  attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con
  decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n.116 del 20 maggio 1994, entro
  il termine previsto dalla successiva lettera  c),  previa
  presentazione, acquisito il necessario parere di conformità
  del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del
  rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui
  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12
  gennaio 1998, n.37, entro il termine di cui alla richiamata
  lettera  b),  di specifica richiesta di concessione
  edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento
  amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come
  sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
  1996, n.662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985,
  n.47.
     11.  All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2
  e 3, valutato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per
  il 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
  derivanti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n.266,
  nonchè dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
  n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1997, n.30.  Il predetto importo è iscritto ad apposito
  capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze
  per il successivo riversamento agli appositi capitoli
  dell'entrata.
 
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