Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66455
DDL5627-0008
Progetto di legge Camera n. 5627 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5627)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5627. TESTIPDL
...C5627.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5627 ZZ13 ZZPD ZZTR
            (Gestione finanziaria degli interventi
              a favore delle attività minerarie
            e interpretazione autentica di norme).
     1.  Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17
  della legge 6 ottobre 1982, n.752, da ultimo sostituito
 
                              Pag. 12
 
  dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n.221, è
  sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato
  con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17.
  Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito
  negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.
     2.  L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre
  1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  dicembre 1992, n.488, va interpretato nel senso che gli
  impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
  per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali
  comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981,
  n.219, e successive modificazioni, assunti anche dai
  precedenti organi amministrativi competenti.
     3.  L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno
  1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1995, n.341, come modificato dall'articolo 10, comma 2,
  della legge 7 agosto 1997, n.266, va interpretato nel senso
  che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della
  produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e
  produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di
  ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14
  maggio 1981, n.219, e successive modificazioni.
     4.  L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla
  società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della
  legge 27 giugno 1985, n.351, costituita allo scopo di
  sviluppare tecnologie innovative ed avanzate
  nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero
  del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non
  ancora conferite.
     5.  La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare,
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, un nuovo piano di attività per il
  perseguimento delle finalità ivi indicate.
     6.  Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre
  1996, n.625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
     " 1- bis.  A decorrere dal 1^ gennaio 1999, alle
  regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n.1 di cui
 
                              Pag. 13
 
  al regolamento (CEE) n.2052/88, del Consiglio, del 24 giugno
  1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il
  finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
  nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota
  destinata allo Stato".
     7.  Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1^
  ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 novembre 1996, n.608, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole: "nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2,
  comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n.248, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n.402".
     8.  Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della
  legge 23 dicembre 1998, n.448, sono da rendicontare con le
  stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della
  legge 27 dicembre 1997, n.449.  Di dette risorse, l'importo di
  lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società
  Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie
  necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7,
  commi 1 e 2, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
  n.608.
     9.  Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1^
  ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 novembre 1996, n.608, nonchè dalla legge 27 dicembre
  1997, n.449, e successive modificazioni, si intendono
  attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione
  temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in
  essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed
  all'esercizio dell'attività mineraria.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5627 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5627 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=035 PAGFIN=0013 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=562700 00 FASCIDC=13DDL5627 SORTNAV=0562700 000 00000 ZZDDLC5627 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati