| (Gestione finanziaria degli interventi
a favore delle attività minerarie
e interpretazione autentica di norme).
1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17
della legge 6 ottobre 1982, n.752, da ultimo sostituito
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dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n.221, è
sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato
con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17.
Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito
negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.
2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n.488, va interpretato nel senso che gli
impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali
comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981,
n.219, e successive modificazioni, assunti anche dai
precedenti organi amministrativi competenti.
3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno
1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n.341, come modificato dall'articolo 10, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n.266, va interpretato nel senso
che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della
produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e
produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di
ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n.219, e successive modificazioni.
4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla
società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della
legge 27 giugno 1985, n.351, costituita allo scopo di
sviluppare tecnologie innovative ed avanzate
nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero
del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non
ancora conferite.
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un nuovo piano di attività per il
perseguimento delle finalità ivi indicate.
6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n.625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1- bis. A decorrere dal 1^ gennaio 1999, alle
regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n.1 di cui
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al regolamento (CEE) n.2052/88, del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota
destinata allo Stato".
7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.608, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n.248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n.402".
8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della
legge 23 dicembre 1998, n.448, sono da rendicontare con le
stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n.449. Di dette risorse, l'importo di
lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società
Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie
necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608.
9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1^
ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.608, nonchè dalla legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni, si intendono
attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in
essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed
all'esercizio dell'attività mineraria.
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