| (Fondo per l'innovazione
degli impianti a fune).
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il
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miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune
situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono
accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori
dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10
miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, le domande vengono trasmesse al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse
di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla
base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma
2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle
domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli
sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono
essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le
domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e
finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento
dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti
intervenute in corso d'opera non comportano aumento del
contributo assegnato.
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