| (Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n.236, e al decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.798).
1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con
regio decreto 23 agosto 1890, n.7088, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n.236, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
" e) ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la
determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei
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Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico
europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che
devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in
ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti
importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, la verificazione al momento
dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene
effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese
membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a
disposizione delle autorità italiane competenti".
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, sono sostituiti dai seguenti:
"Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici
non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di
una determinata categoria, la sua esecuzione può essere
delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia
ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano
adeguate garanzie nel settore metrologico.
Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle
condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli
Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee".
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