| (Attività di valutazione delle leggi).
1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici,
nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse
allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio
sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività
economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo
1 della legge 7 agosto 1997, n.266, e per le spese di
funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza
dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione
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alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal
1999.
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma
1, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della
collaborazione di esperti o società specializzate, mediante
appositi contratti.
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