| (Disposizioni concernenti le cameredi commercio,
industria, artigianato eagricoltura).
1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo
14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993,
n.580, la parola "quattro" è sostituita dalla parola "cinque",
e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola
"tre" è sostituita dalla parola "quattro".
2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi
a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni,
l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di
comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e
dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento
continuo delle informazioni economiche, statistiche e
amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n.580, effettuato
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le
amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere
stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun
onere.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2,
l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni,
gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese,
che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle
imprese medesime.
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