| (Inquadramento di personale
delle camere di commercio).
1. Il personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n.547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.644, che al
12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio
conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale
vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella
qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed
economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n.580, e successive modificazioni, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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