| (Agevolazioni per le imprese
a prevalente partecipazione femminile).
1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli
interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.123, le amministrazioni pubbliche competenti
devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle
agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione
femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992,
n.215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di
accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura
delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli
interventi di volta in volta riordinati.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le
misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
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che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne
tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.123.
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