| (Copertura finanziaria).
1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire
10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20
miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994,
n.396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n.481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2,
comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10,
pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1,
2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma
3, dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, comma
1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600
Pag. 19
milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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