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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66465
DDL5627-0002
Relazione Camera n. 5627-A (DDL13-5627-A)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5627A. TESTIPDL
...C5627A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5627A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame mira
  essenzialmente ad utilizzare e rendere disponibili risorse già
  stanziate nelle leggi finanziarie 1998 e 1999.  Tale manovra,
  che per quest'anno si rende indispensabile, non sarà più
  necessaria dal prossimo anno per effetto della normativa sul
  fondo unico per le imprese contenuta nel decreto legislativo
  n. 123 del 1998.
     Al Senato si è svolta una discussione sul carattere di
  questo disegno di legge, definito "omnibus" per la varietà
  delle materie trattate: interventi nei settori aeronautico,
  spaziale e dei prodotti elettronici  high-tech
  suscettibili di impiego duale; modernizzazione dei mercati
  agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti
  industriali e le camere di commercio.  Ma anche disposizioni
  che interessano le assicurazioni, il settore minerario e
  quello alberghiero.
     Tuttavia l'importanza e l'urgenza del provvedimento in
  esame discendono dalla necessità di completare un insieme di
  interventi, i cui obiettivi principali sono una rapida ed
  efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle
  leggi finanziarie, e la modifica e l'adattamento di meccanismi
  insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di
  tempestivi aggiustamenti sia nella fase istruttoria della
  domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa.  Si
  tratta di una serie di azioni mirate alla ricerca di
  automatismi nella erogazione degli incentivi, in grado di dare
  certezza al mondo delle imprese per la loro caratteristica di
  linearità e di trasparenza: scopo non secondario di tale
  impostazione è quello di utilizzare la nuova metodologia di
  erogazione degli incentivi, quale regolatrice di una parte
  rilevante dell'approvvigionamento finanziario delle imprese,
  soprattutto nelle aree depresse, e di stimolare l'emersione
  del sommerso.
  Il testo trasmesso dal Senato.
       Il provvedimento consta di 15 articoli.  I primi due
  trattano del settore aeronautico, del settore spaziale e dei
  prodotti elettronici high-tech suscettibili di impiego duale.
  Si tratta di disposizioni che toccano temi di grande interesse
  per un Paese come l'Italia che, pur forte di alcuni settori di
  eccellenza, si trova tuttavia a dover recuperare, secondo gli
  esperti, un gap tecnologico e produttivo in vari settori ad
  alta tecnologia.
     Dal 1989 si è registrata in questi settori, una drastica
  caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una
  conversione sempre più marcata verso tecnologie, cosiddette
  "duali", con applicazioni civili, ma che prevedono la
  possibilità anche di uno sviluppo militare.  Quanto
  all'industria aeronautica, i processi di sviluppo e
  concentrazione delle imprese statunitensi, leader nel settore,
  rendono necessaria un'analoga concentrazione dell'industria
  europea.
     Come precedentemente ricordato, la prospettiva in cui
  queste iniziative si collocano è quella di una maggiore
  integrazione dell'industria europea.  Va proprio nel senso di
  una progressiva integrazione delle imprese nei settori della
  difesa, la conclusione di due significativi accordi fra i
  Ministri dell'industria dei principali paesi europei, che
  hanno teso a conciliare le diverse strategie e le esigenze dei
 
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  vari paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a
  contemperare l'autonomia delle aziende con la politica di
  settore dei Governi.
     I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e
  della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed
  aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di
  riferimento in cui, considerazioni politiche sia di carattere
  militare, sia di prestigio statale permettevano di trascurare
  qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.
     La fine della guerra fredda, con il conseguente allentarsi
  della tensione fra i due grandi blocchi, ha fatto tramontare
  questo modello economico mettendo in crisi i tre settori sopra
  indicati.
     Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione
  industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti
  con forte decisione, sia nel settore aeronautica sia nel
  settore aerospaziale, creando un comparto estremamente
  competitivo.  In Europa invece la struttura industriale risulta
  ancora molto frazionata, frammentata e caratterizzata da forti
  eccedenze di personale.
     Ne consegue che si è avviata ed è in corso, un'attività di
  razionalizzazione in tutti i comparti dei settori tecnologici
  avanzati, ma nello scenario europeo è in atto uno scontro per
  la supremazia nazionale e tutto questo rende più limitata la
  possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su
  progetti e programmi.  L'Italia, in questo contesto, appare in
  una posizione di retroguardia rispetto alle tre grandi
  dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e
  la Germania.
     In tale quadro le disposizioni riguardanti l'industria
  aeronautica, sono rivolte a garantire la partecipazione delle
  imprese italiane alla costituenda società Airbus, nonché la
  realizzazione dei programmi di tale società.  L'industria
  aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento
  dopo aver attraversato un profondo processo di
  ristrutturazione che ne garantisce un'adeguata competitività e
  con alcuni punti di forza quali l'elicotteristica, la
  radaristica ed i sistemi di controllo.
     Quanto alla trasformazione del consorzio Airbus in
  società, al momento attuale i Ministri dell'industria dell'UE
  sono in fase di concertazione di un'agenda che consenta la
  ripresa dei contatti per la realizzazione della trasformazione
  societaria, comunque prevista entro il 1999.
     Con l'articolo 1, comma 1, lettera  a),  vengono
  autorizzati gli interventi del Ministero dell'industria per la
  realizzazione, anche nell'ambito di collaborazioni
  internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto
  tecnologico nei settori aeronautico e spaziale, e nel settore
  dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di
  impiego duale, ai quali garantire la partecipazione di imprese
  italiane.
     I commi 1, lettera  b),  e 2 dell'articolo 1
  autorizzano invece il Ministero dell'industria, ad adottare
  misure per garantire la partecipazione delle imprese italiane
  del settore aeronautico, al capitale di rischio di società,
  preferibilmente nell'ambito della cooperazione europea,
  limitandosi a fissare i principi e demandando la definizione
  di una più articolata normativa del settore ad un regolamento
  che dovrà essere previamente sottoposto all'esame delle
  Commissioni parlamentari competenti.
     Lo stanziamento a tal fine è previsto al comma 4, in cui
  si prevede un'autorizzazione di spesa di 64,2 miliardi a
  partire dal 1999 e di 99,7 miliardi a partire dall'anno 2000.
  L'ammontare complessivo dell'impegno previsto è di 2.000
  miliardi.
     Il Senato ha inserito alcune modifiche tese a rafforzare,
  tra i criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti
  i predetti interventi, quello relativo alla capacità di
  ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare
  riferimento alle aree depresse, ed il criterio secondo il
  quale tali partecipazioni debbono non tanto adeguare quanto
  migliorare le condizioni di competitività delle nostre
  industrie in campo internazionale.
     L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei
  programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie
  cosiddette duali.  Si tratta di rafforzare la capacità di
  competizione a livello internazionale delle industrie e della
 
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  ricerca scientifica italiana.  Per tale materia il Governo ha
  chiesto una delega per poter varare un apposito regolamento
  che dovrebbe consentire un'attività più snella per l'azione di
  Governo.
     Il Senato ha votato un emendamento tendente a riformulare
  il comma 1, semplificandolo ed eliminando il secondo periodo
  che imponeva l'emanazione di un decreto da parte del Ministero
  per la definizione dei criteri relativi ai progetti ed ai
  programmi.  E' stata inoltre modificata la lettera  e),
  relativa a programmi applicativi di interesse di
  Amministrazioni pubbliche ed a razionalizzare e meglio
  definire i contenuti delle lettere  a)  e  b),
  relative alla promozione di progetti o programmi innovativi e
  per un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei
  prodotti nei settori aeronautico ed aerospaziale.  Un'ulteriore
  modifica riguarda l'obbligo di sottoporre tutti gli interventi
  previsti all'articolo 1, comma 1, riguardanti l'industria
  nazionale ad alta tecnologia, alle procedure di valutazione
  previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che
  prevedono, tra l'altro, la presentazione, da parte del Governo
  al Parlamento, di una relazione annuale illustrativa delle
  caratteristiche e dell'andamento dei diversi provvedimenti in
  materia di sostegno alle attività economiche e produttive.
     Con l'articolo 3 il Ministero dell'industria, alla stregua
  di altre Amministrazioni, intende dotarsi di una migliore e
  più efficace struttura capace di aggiornate analisi e proposte
  nei settori di propria competenza.  E' prevista a tal fine
  l'attivazione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 1998
  per attività di studio, di analisi e di elaborazione nel
  settore delle attività produttive di competenza del Ministero,
  utilizzando anche strutture e personale adatto a questo
  scopo.
     L'articolo 4, comma 1 contiene disposizioni intese a
  sanare la nota questione del personale proveniente dal
  soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dal personale
  delle imprese assicurative in liquidazione coatta
  amministrativa.  Con la norma in esame si intende risolvere in
  via definitiva la situazione di carenza congenita del
  personale già operante all'interno dell'Ente.  L'operazione è
  rivolta a dare una immediata risposta alle carenze in
  organico, ricollocando oltre 160 dipendenti, senza oneri
  aggiuntivi.  L'obiettivo viene raggiunto rendendo indisponibili
  nella pianta organica i posti attualmente vacanti fino al
  riassorbimento delle predette posizioni sopranumerarie.
     Con il comma 2 dell'articolo 4, si autorizza il Ministero
  dell'industria ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in
  vigore della legge, un regolamento per agevolare l'esodo di
  lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
  obbligatoria degli autoveicoli, mentre il comma 3 circoscrive
  l'efficacia temporale di questa normativa.
     L'articolo 5 tratta la complessa materia dei mercati
  agroalimentari all'ingrosso.  Si intende dare una completa
  attuazione al consorzio obbligatorio per il collegamento
  informatico e telematico dei mercati alimentari all'ingrosso,
  dotandolo di uno strumento non solo di controllo della
  distribuzione all'ingrosso, ma soprattutto dei prezzi.  Viene
  così a concludersi una vicenda ferma da due anni con la
  creazione di uno strumento di programmazione della produzione
  agricola nazionale, particolarmente importante in questa fase
  di trasformazione del settore.  Nello stesso articolo 5 si
  interviene sui meccanismi di finanziamento della rete dei
  mercati agro alimentari all'ingrosso realizzati da società
  consortili.  Scopo della norma è garantire l'equilibrio
  finanziario delle società consortili, a quasi totalità di
  capitale pubblico, infatti in carenza di tali norme le
  amministrazioni pubbliche interessate sarebbero costrette a
  sanare gli squilibri di gestione con ricorso al mercato
  finanziario a tassi normali di interesse, con inevitabili
  successive ripercussioni sui prezzi all'ingrosso.  Si
  interviene pertanto sulla durata del mutuo agevolato
  unificandone la durata a 15 anni sia per il Mezzogiorno sia
  per il nord.  Restano fermi i vantaggi previsti per il
  Mezzogiorno relativamente al tasso agevolato (30 per cento del
 
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  tasso di riferimento contro il 50 per cento del centro nord)
  ed all'importo del mutuo (40 per cento contro il 35 per cento
  del centro nord).
     L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento di vari
  interventi in campo economico e proroghe di incentivi inerenti
  materie già trattate in altri provvedimenti di legge: il
  contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli; il
  rifinanziamento della legge n. 317 del 1991; la riconversione
  delle aree minerarie in crisi; l'istituto di promozione
  industriale; la promozione di procedure finanziarie nel
  settore commerciale.
     In particolare il Senato ha introdotto la proroga delle
  agevolazioni per l'acquisto dei ciclomotori, un provvedimento
  che, nella sua prima fase, non è riuscito a realizzare
  l'atteso svecchiamento del parco circolante.  La proroga delle
  agevolazioni vale per i ciclomotori acquistati dal 12 agosto
  1998 al 30 novembre 1998 (i contributi oscillano tra le
  600mila lire e i 6 milioni, per metà concessi dal Governo e
  per l'altra metà dai concessionari).
       Il Senato ha voluto dare al provvedimento un carattere
  innovativo, estendendo le citate agevolazioni, per un anno
  dalla data di entrata in vigore della legge, agli acquisti di
  ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE,
  che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che
  contribuirà a ridurre l'inquinamento da benzene, altamente
  nocivo per la salute.  Le modifiche introdotte puntano a
  erogare contributi anche per i motorini elettrici nella misura
  di 1,620 milioni, metà a carico dello Stato e metà a carico
  del costruttore.  Per le biciclette elettriche, il contributo
  complessivo ammonta, invece, a 600 mila lire e per l'acquisto
  di ciclomotori e motoveicoli elettrici a tre o quattro ruote
  sono concesse agevolazioni per un totale di tre milioni.  Per
  le due ruote a quattro tempi, infine, è concesso un incentivo
  all'acquisto pari a un milione, di cui metà a carico dello
  Stato.  L'emendamento prevede inoltre che per avere diritto
  agli sconti bisognerà portare al concessionario per la
  rottamazione un ciclomotore o una moto immatricolati prima del
  1^ gennaio '92 e intestati all'acquirente prima della fine del
  '98.  Il Governo si è inoltre impegnato a vietare la vendita,
  la commercializzazione e il montaggio dei  kit  (come le
  marmitte e i carburatori) che modificano le prestazioni delle
  moto.  Questo pacchetto di misure contribuirà non solo a
  svecchiare il parco motociclistico italiano, ma servirà anche
  a contenere le emissioni inquinanti e i consumi energetici.
     Il Senato ha inoltre soppresso lo stanziamento di 29
  miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a favore
  dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), contenuto
  al comma 7 dell'articolo 6.  In tal modo si è inteso
  sottolineare il fatto che, essendo l'IPI uno dei tanti enti
  che operano nel Mezzogiorno ed essendo stata costituita la
  società Sviluppo Italia, si rischiava di fornire un messaggio
  incoerente riguardo alla necessità di razionalizzare gli enti
  che si occupano, a vario titolo di promozione dello sviluppo
  nel Mezzogiorno.
     L'articolo 6 prevede inoltre: norme per il rifinanziamento
  dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi,
  in riferimento alla legge n. 317 del 1991, e del Fondo
  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito
  presso il Ministero dell'industria; norme per l'attuazione
  della politica mineraria, tendenti a dare un sostegno preciso
  alle realtà minerarie (Toscana, Sardegna, Piemonte e Sicilia)
  interessate da programmi di risanamento.
     Ancora riguardo all'articolo 6, il Senato ha riformulato i
  commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
  317 riguardante una più aggiornata definizione dei distretti
  industriali, con tale norma vengono altresì delegati alle
  regioni l'individuazione dei sistemi produttivi locali e il
  finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo predisposti
  da soggetti pubblici o privati.
     Un'ulteriore modifica all'articolo 6 ha prorogato fino al
  2002 i termini per completare l'adeguamento delle normative
  antincendio per le attività ricettive con oltre venticinque
  posti letto.  La proroga è però condizionata alla verifica
  dell'espletamento di tutti gli interventi previsti dalle
  precedenti fasi e alla presentazione della richiesta di
  concessione edilizia per le opere di adeguamento.
 
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     L'articolo 7 interviene in modo più particolare sulle
  questioni inerenti le attività minerarie, unificando gli
  stanziamenti di settore sia per quanto riguarda la ricerca in
  Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie
  all'estero.  In particolare viene inserita una norma che torna
  ancora sugli interventi per i territori colpiti da eventi
  sismici del 1980-1981, mentre una norma specifica riguarda le
  miniere del Sulcis.  Il Senato ha poi approvato un emendamento
  tendente a consentire che dal 1^ gennaio 1999 alle regioni a
  statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1, di cui al
  regolamento (CEE) n. 2052/88, sia corrisposta, per il
  finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
  nelle aree di estrazione ed adiacenti, anche l'aliquota
  destinata allo Stato.
     L'articolo 8 intende costituire uno stimolo al
  rinnovamento per gli impianti a fune, per migliorarne lo
  standard di efficienza e di sicurezza.  Si istituisce a tal
  fine un apposito fondo presso il Ministero dell'industria.  In
  considerazione della modesta dotazione finanziaria iniziale,
  pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, il Senato ha approvato
  un emendamento che stanzia ulteriori 5 miliardi per l'anno
  2000.
     L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del
  1991 in materia di pesi e misure.  Esso prevede l'adeguamento
  alle norme dell'Unione europea in materia di pesi e misure, un
  atto dovuto rispetto ad un'infrazione corrente contestataci
  dalla Comunità europea che punta l'indice su nostre norme
  restrittive in materia di pesi e misure: oltre a costituire un
  adeguamento formale agli orientamenti comunitari, costituisce
  un adeguamento sostanziale rispetto al movimento di merci e
  strumenti garantendo la reciprocità rispetto alle analisi
  tecniche che devono accompagnare questi movimenti.
     Il Senato ha modificato il dPR 12 agosto 1982, n. 798,
  sostituendo il secondo e terzo comma dell'articolo 12 del
  citato dPR, con lo scopo di facilitare le procedure per la
  verificazione prima CEE degli strumenti di alcune categorie,
  qualora gli uffici metrici non siano in grado di espletare
  tale compito.  In tal caso si prevede che la verifica possa
  essere delegata ad enti ed istituti pubblici, o a loro
  aziende, o a fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed
  offrano adeguate garanzie nel settore merceologico.
       L'articolo 10 tratta un argomento che è già stato
  oggetto di una discussione molto impegnata in occasione
  dell'approvazione della citata legge n. 266/1997.  Si tratta di
  fornire al Ministero dell'industria i mezzi finanziari per
  svolgere l'attività di valutazione e controllo degli effetti
  dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e
  produttive previste da quella legge, a tal fine vengono
  finanziate attività di formazione e monitoraggio.
     L'articolo 11 detta disposizioni concernenti le camere di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura: vengono
  apportate alcune modifiche alla legge di riordino, n. 580/93,
  provvedendo in primo luogo ad aumentare di un anno la durata
  degli organi delle camere di commercio: la durata del
  consiglio, della giunta e del presidente passa da quattro a
  cinque anni, quella del collegio dei revisori dei conti da tre
  a quattro anni.  Inoltre, al fine di semplificare gli
  adempimenti amministrativi a carico delle imprese, si prevede
  che l'Unioncamere possa acquisire direttamente dalle
  amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari
  all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche.  Di
  converso l'Unioncamere è impegnata a mettere a disposizione
  delle medesime amministrazioni le informazioni, gli atti e i
  documenti contenuti nel registro delle imprese, senza alcun
  onere.
     Con due ulteriori emendamenti approvati dal Senato sono
  stati aggiunti gli articoli 12 e 13.  L'articolo 12 riguarda il
  personale delle camere di commercio, la modifica consente ai
  funzionari capi servizio delle camere di essere inquadrati
  nella qualifica immediatamente superiore.  La norma mira a
  mettere sullo stesso piano i funzionari camerali con quelli di
  altri settori della pubblica amministrazione, che già
  usufruiscono di tale beneficio.
     L'articolo 13 prevede che le amministrazioni pubbliche di
  qualsivoglia livello, nell'ambito del riordino della
 
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  disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo
  sviluppo delle attività produttive, previsto dal decreto
  legislativo n. 123 del 1998, s'impegnino ad individuare
  meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni,
  delle imprese a prevalente partecipazione femminile, aventi i
  requisiti soggettivi indicati dalla legge n. 215 del 1992,
  anche attraverso eventuali priorità d'accesso, o risorse di
  fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo
  conto della peculiarità degli interventi di volta in volta
  riordinati.  Le misure adottate dalle amministrazioni
  competenti dovranno essere comunicate al Ministero
  dell'industria che, sentito il Comitato per l'imprenditoria
  femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione
  programmatica prevista dal medesimo decreto legislativo n. 123
  del 1998.  La norma, non prevede un obbligo per le
  amministrazioni competenti e lascia dunque aperto il tema di
  un ripensamento dei meccanismi della legge sull'imprenditoria
  femminile.
       L'articolo 14, infine, prevede il finanziamento del
  programma di fusione nucleare a freddo denominato IGNITOR, per
  il quale è previsto uno stanziamento di 20 miliardi.  Il
  Governo ritiene infatti utile spingere su questo filone di
  ricerca, alimentando anche i rapporti internazionali che una
  ricerca di questo tipo comporta.
     L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore
  della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale.
  L'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione.
     Come accennato all'inizio della presente relazione, il
  testo in esame ha essenzialmente lo scopo di sbloccare i fondi
  accantonati dalle leggi finanziarie 1998 e 1999 a favore di
  vari settori produttivi, ed inoltre modifica od integra alcune
  disposizioni legislative vigenti.  Ciò conferma la necessità
  dell'intervento legislativo nei termini indicati dall'articolo
  79, comma 4, lettera  a),  del regolamento della
  Camera.
     Va ricordato che, per un approfondimento sulla congruità
  delle norme in esame rispetto agli obiettivi indicati -
  aspetto rimarcato dalla lettera  c)  del citato articolo
  79 - la Commissione ha fatto ricorso agli strumenti
  conoscitivi forniti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo: su
  iniziativa dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
  forza Italia, giudicata utile dalla Commissione ai fini del
  compimento dell'istruttoria legislativa, è stata fatta
  richiesta al Governo di fornire dati ed informazioni in ordine
  agli articoli 1 e 2 sui settori aeronautico e aerospaziale,
  all'articolo 3 sulle consulenze per il Ministero
  dell'industria, all'articolo 6, commi 8 e 9, sulle definizioni
  di "distretti industriali" e "sistemi produttivi locali".  Il
  Governo ha reso le informazioni richieste nella seduta del 2
  marzo scorso, con una nota che si ritiene opportuno allegare
  alla presente relazione.
     Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Comitato per
  la legislazione per il parere di competenza, su richiesta del
  prescritto numero di deputati, appartenenti ai gruppi di
  alleanza nazionale e forza Italia, che hanno addotto a
  motivazione la eterogeneità del testo.
     Il Comitato per la legislazione ha effettivamente
  sottolineato tale aspetto, pur rilevando che questa tipologia
  di interventi normativi non dovrebbe più essere necessaria con
  l'istituzione del fondo unico per le imprese già
  richiamato.
     Le condizioni poste dal Comitato sono due: da un lato,
  procedere a riaccorpamenti e ricollocazioni di articoli e
  commi, che, pur trattando materie affini, risultano separati;
  dall'altro, modificare l'articolo 3 ("studi e ricerche per la
  politica industriale"), in quanto, facendo riferimento ad una
  normativa ritenuta superata dal riordino del Ministero del
  tesoro, avrebbe comportato la necessità di stabilire
  direttamente i criteri di riferimento per il ricorso a
  consulenze esterne piuttosto che richiamare quelli fissati per
  attività analoghe di altri Ministeri.
     Quest'ultimo rilievo ha potuto essere considerato
  superato, poiché l'operatività della disposizione richiamata
 
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  dall'articolo 3, ossia l'articolo 10 della legge 7 agosto
  1985, n. 428, è confermata dall'articolo 14 del decreto
  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante riordino del
  Ministero del tesoro.  Infatti, i commi secondo e terzo del
  citato articolo 10, che individuano i criteri organizzativi ed
  amministrativi cui anche il consiglio di esperti istituito
  presso il Ministero del tesoro deve attenersi, non sono stati
  abrogati dal suddetto articolo 14 del decreto n. 430.  In
  sostanza la normativa del 1985 costituisce tuttora un punto di
  riferimento per la definizione delle modalità di ricorso a
  consulenze esterne nei Ministeri, allorché se ne ravvisi la
  necessità.
     Quanto al riaccorpamento o spostamento di articoli e
  commi, è evidente che tale operazione avrebbe reso
  normativamente organico il testo in esame.  Tuttavia, questa
  giusta necessità avrebbe comportato una modificazione di
  numerosi articoli del provvedimento, con conseguente
  sostanziale riapertura del confronto.  Ciò ha indotto la
  Commissione a valutare che, in ordine alle ragioni di
  approvazione del provvedimento per gli obiettivi di politica
  industriale in esso contenuti e per le risorse da assegnare in
  ordine agli stanziamenti 1998-1999, fosse opportuno - pur
  ravvisandosi la giustezza dei rilievi contenuti nel parere del
  Comitato - procedere al mantenimento sostanziale dell'impianto
  del testo.
     Il recepimento integrale delle condizioni poste dalla
  Commissione bilancio nel suo parere, in ordine alla
  tecnicalità della copertura finanziaria (articoli 6 e 14), è
  stato rigorosamente attuato nel testo sottoposto
  all'Assemblea, intendendosi evitare in tal modo ogni possibile
  rischio di rinvio alle Camere del provvedimento per violazione
  dell'articolo 81 della Costituzione.
     Infine, per quanto concerne la condizione posta dalla
  Commissione lavoro relativamente alla soppressione
  dell'articolo 12, afferente a materie da riservare alla
  contrattazione collettiva, il dibattito svoltosi in
  Commissione ha visto riconoscere l'appropriatezza della sede
  cui la XI Commissione fa riferimento.  Tuttavia, le suaccennate
  ragioni di urgenza e le attese del mondo produttivo in ordine
  al provvedimento in esame hanno prevalso sull'esigenza del
  rigoroso recepimento della condizione soppressiva.
  Le modifiche apportate al testo trasmesso dal
  Senato.
       Il complesso di considerazioni sopra esposte ha fatto
  sì che il testo che si sottopone all'Assemblea contenga
  esclusivamente modificazioni, relative a tre articoli, di
  natura tale da consentire l'approvazione definitiva da parte
  dell'altro ramo del Parlamento in tempi brevissimi:
       all'articolo 1, comma 3, si è inteso superare ogni
  possibile rischio di equivoco sulla disponibilità dei beni
  ceduti in comodato ad operatori del settore aeronautico per
  attività di manutenzione: essi dovranno essere resi
  disponibili "per la difesa nazionale e in ogni caso di
  emergenza".  La modifica, frutto di un emendamento presentato
  dai colleghi del gruppo di alleanza nazionale, ha contribuito
  alla chiarezza della norma, sciogliendo ogni dubbio che la
  disposizione riguardi la potestà dell'Esecutivo in ordine non
  solo ad eventi bellici, ma a qualsiasi emergenza possa
  verificarsi.  Si è provveduto inoltre, nel medesimo comma, ad
  un correzione formale consistente nella sostituzione delle
  parole "della presente norma" con le parole "del presente
  comma";
       all'articolo 6 e all'articolo 14 è stato dato corso
  all'introduzione delle condizioni poste dalla Commissione
  bilancio in ordine alle modalità della copertura
  finanziaria.
  Conclusioni
       Onorevoli Colleghi, il senso di responsabilità che ha
  guidato l'intera Commissione nel lavoro celere, ma serrato,
  nel dibattito e nel confronto di merito, ci consente oggi di
  giungere alla discussione dell'Assemblea, consapevoli di
  evitare per il futuro l'affanno della ristrettezza dei tempi e
 
                              Pag. 10
 
  l'esame di testi non sempre organici per materia.  Situazioni
  pregresse da sanare, modalità di trasferimento di risorse
  dalle leggi di bilancio trovano oggi soluzione nel testo al
  nostro esame.  Con il decreto legislativo n. 123 del 1998 il
  futuro non è più ipotecato dal medesimo percorso.  Alla fase di
  transizione più generale, che il Paese attraversa, si
  accompagna anche una quasi obbligata fase di transizione
  giuridica delle nostre leggi, che la X Commissione Attività
  produttive ha potuto riscontrare in occasione della
  discussione del testo in esame.  L' animus  che ci ha
  guidato lungo il tragitto è stato quello di evitare al sistema
  delle imprese incertezze per il futuro e al sistema-Paese di
  mancare posizionamenti europei e internazionali capaci di
  rispondere alle sfide della globalizzazione.
   GRAZIA LABATE,  Relatore
 
                              Pag. 11
 
                                       ALLEGATO ALLA RELAZIONE
  DATI ED INFORMAZIONI COMUNICATI DAL GOVERNO AI SENSI
   DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
  1)  Indirizzi perseguiti e da perseguire nel settore
  aeronautico.
      Al fine di arrestare il processo di degrado di un settore
  condizionante per la presenza italiana nell'alta tecnologia
  per avviarne il successivo rilancio, il Governo ha approvato
  un piano di settore per l'industria aeronautica (3 ottobre
  1995).
      Il piano originario sulla cui base doveva essere
  realizzato un rilancio del settore, che muovesse da
  presupposti economicamente più sani delle sole
  commesse-militari, prevedeva inizialmente due successive fasi
  fra loro connesse:
        nel breve periodo (biennio 1996-1997) mira a
  consolidare la massa critica dell'industria aeronautica
  nazionale, ormai prossima al minimo vitale, impiegando in un
  programma "d'emergenza" le risorse già disponibili sul I e II
  rifìnanziamento della legge 808/85 (leggi 237/93 e 644/94).
        nel medio periodo (quadriennio 1997-2000) muovendo da
  una base consolidata e dopo un'analisi dei risultati
  raggiunti, punta al necessario rilancio del settore con una
  filosofia che vede da un lato la concentrazione delle risorse
  su pochi programmi strategici e dall'altro mira a promuovere
  le PMI della componentistica che rappresentano
  l'irrinunciabile supporto tecnologico di altissima qualità
  delle produzioni sistemistiche.  Il piano quantifica, con
  accettabile approssimazione, i volumi finanziari aggiuntivi
  necessari al sostanziale avvio della fase di rilancio.
      La originale tempistica del piano, anche per l'anticipato
  scioglimento della legislatura, ha trovato alcune notevoli
  ragioni di ritardo e di conseguenza il 1996 si è configurato
  come un anno intermedio in cui hanno coesistito due approcci
  di intervento:
        1) il primo, mirante al completamento del finanziamento
  di programmi già avviati, al duplice fine di evitare la
  vanifìcazione degli sforzi economici, tecnologici e produttivi
  compiuti in passato sia dall'Erario sia dalle aziende e di
  preservare quel nucleo di risorse industriali sulla cui base
  il piano di settore avrebbe basato il riposizionamento
  dell'industria nazionale;
        2) il secondo, mirante direttamente e primariamente
  all'applicazione delle linee di indirizzo politico del piano
  di settore e quindi all'avvio dei programmi espressamente
  previsti da questo.
      L'anno 1997 ha segnato il punto di svolta a conclusione
  della crisi strutturale ed ha registrato un primo concreto
  riavvio della nostra industria aeronautica nella prospettiva
 
                              Pag. 12
 
  di un suo inserimento nei programmi internazionali soprattutto
  civili, ma anche duali, atti ad assicurarne l'effettivo
  rilancio su più solide basi economiche.
      Le proposte formulate dal Ministro Bersani, e
  coerentemente portate avanti nel 1997 e 1998, possono essere
  così sintetizzate:
          a)  ricercare ed avviare la partecipazione
  italiana al processo d'integrazione dell'industria europea
  favorendo l'ingresso dell'industria nazionale nella
  costituenda Società Europea per l'Aerospazio e la Difesa
  (European Aerospace and Defence Company, EADC) attraverso: 1)
  la partecipazione dell'industria italiana nei nuovi programmi
  dei velivoli da trasporto europei (in particolare A3XX, FLA)
  come partner paritetico e quelli relativi a velivoli derivati
  (A340-500/600) come subcontraente; 2) la confluenza diretta
  dell'industria dei velivoli militari da combattimento nel
  "cluster" EADC corrispondente che dovrebbe scaturire
  dall'integrazione attorno al consorzio Eurofighter, cui
  l'Italia partecipa con quota significativa, di tutte le
  attività europee del settore.
          b)  Consolidare l'attività italiana in poche "aree
  di eccellenza" già acquisite quali elicotteri, addestratori a
  getto, velivoli da trasporto regionale, grandi radar di
  controllo del traffico aereo.
          c)  Lanciare tre programmi cardine (progetti
  d'immagine) nelle aree di eccellenza idonei a ribadire le
  nostre - seppure realisticamente limitate - aree di
  leadership; l'addestramento a getto YAK-AEM130, l'AB609
  convertiplano, il velivolo regionale a getto da 70 posti
  italo-franco-tedesco che si auspica estendere alla Spagna ed
  anche al Brasile.
          d)  Portare a compimento programmi già avviati nel
  campo dei velivoli da trasporto militari (C 27-J) ed in quello
  elicotteristico (EH101, A139) favorendo anche per quest'ultimo
  settore l'avvio di processi d'integrazione con partner
  europei.
          e)  Potenziare le attività produttive nel campo
  delle aerostrutture aumentando il carico di lavoro attraverso
  l'acquisizione di ordini di programmi europei, migliorando ad
  un tempo la presenza in campo intemazionale grazie
  all'accresciuta competitivita ed efficienza.
          f)  Potenziare le attività in campo motoristico
  con qualificate partecipazioni ai grandi programmi
  intemazionali.
          g)  Raggruppare i subfornitori (PMI e non) attorno
  ai "programmi cardine delle aree di eccellenza" al fine di: -
  consolidare la componentistica quale tessuto connettivo
  dell'Industria aeronautica, (ed in tale prospettiva è in fase
  di studio un programma organico di interventi su programmi
  high-tech della componentistica aerospaziale purché
  rispondenti a stringenti criteri di innovatività e che
  verranno sottoposti a parere del CIPE); - radicare sul
  territorio, con una costellazione di subforniture high-tech di
  specifica eccellenza, i programmi cardine delle aree di
  eccellenza anche per prevenire tentativi di acquisizione di
  queste aree da parte di altri paesi europei nel quadro della
  ristrutturazione in corso.  L'esperienza che sta maturando con
  lo YAK 130 conferma la fattibilità e la validità di uno schema
 
                              Pag. 13
 
  di intervento che dovrà essere ripetuto per il convertiplano
  AB 609 e Commuter a getto da 70 posti quale condizione
  obbligatoria per la concessione dei benefìci statali.
      Si conferma dunque che gli obiettivi che il Governo si
  pone con l'atto Camera n. 5627, articoli 1 e 2, sono:
        1) Consolidare la partecipazione italiana alla Società
  Europea Aerospaziale e della Difesa nel settore dei velivoli
  da trasporto e dei velivoli militari, anche con conferimento
  di assetti produttivi;
        2) Favorire il progressivo inserimento del settore
  elicotteristico, attraverso successive integrazioni con gli
  altri partners europei, nella ADC Europea;
        3) Portare a compimento, con la linea finale di
  assemblaggio in Italia, i programmi cardine iniziati nel
  triennio ed avviarne la successiva commercializzazione;
        4) Mantenere ed espandere ulteriormente le attività
  motoristiche;
        5) Completare il processo di consolidamento
  dell'industria componentistica favorendone un'ulteriore
  crescita nel contesto dei programmi europei, stabilizzando nel
  contempo tutta la costellazione dei minori fornitori sorta o
  consolidata grazie alla funzione traente dei programmi
  cardini.
      Ove fosse ritenuto necessario si chiarisce che l'articolo
  2 tende ad intervenire in quell'area, sempre più estesa, delle
  alte tecnologie duali, in quanto solo per convenzione si
  ritiene ancora effettivo il confine tra le tecnologie militari
  e quelle civili quando è noto che solo le più raffinate
  tecnologie duali consentono lo sviluppo dei prodotti militari
  dei settori di punta elettronico ed aerospaziale.
      L'articolo 2 è infatti diretto a sviluppare le tecnologie
  soprattutto nel settore duale ed a tal proposito si ritiene di
  dover sottolineare che le tecnologie ed i prodotti
  esclusivamente militari fanno riferimento ad aree per lo più
  tecnologicamente mature se non obsolete (meccanica,
  esplosivistica, chimica eccetera).
  2)  Ammontare delle spese per incarichi di studio e
  ricerca.
      Per la ristrettezza delle risorse finanziarie,
  l'attribuzione di incarichi di studio e di ricerca da parte
  del MICA, ha rappresentato fino a questo momento, un fenomeno
  assai contenuto.
      Per le esigenze indispensabili si è potuto attingere alle
  disponibilità del capitolo n. 1110 che negli ultimi tre anni
  ha presentato stanziamenti iniziali rispettivamente di 470,
  321 e 320 milioni annui e che sono stati peraltro oggetto di
  variazioni in riduzione nel corso dei relativi esercizi e, per
  la parte residua, destinati anche a sostenere gli oneri di
  commissione e comitati già previsti da specifiche disposizioni
  di carattere legislativo.
 
                              Pag. 14
 
      Negli ultimi tre anni (1996-97-98) è stata sostenuta per
  studi e ricerche una spesa pari a 156 milioni prevalentemente
  indirizzata sui seguenti temi:
        trasferimento alle PMI dell'innovazione tecnologica e
  dei risultati della ricerca scientifica;
        monitoraggio degli interventi a favore delle PMI in
  connessione con le metodologie dell'Unione Europea;
        verifica dell'impatto del settore commercio sulle
  PMI;
        analisi delle tematiche ambientali sotto l'aspetto
  dello smaltimento dei rifiuti per il sistema della Produzione
  industriale.
      Da quanto sopra esposto risulta indispensabile - anche in
  considerazione della complessità dell'evoluzione del sistema
  industriale italiano nel contesto del mercato unico europeo -
  dotare questa Amministrazione - come del resto è avvenuto per
  altre - delle risorse necessarie per poter produrre analisi,
  ricerche ed elaborazioni di profilo molto elevato sia per i
  singoli settori produttivi sia per il sistema industriale nel
  suo complesso.
      Si evidenzia, peraltro, che l'autorizzazione di spesa
  proposta a questo fine con il disegno di legge in esame
  costituisce un tetto massimo di spesa che sarà comunque
  utilizzato con criteri prudenziali a seconda dell'effettiva
  necessità e che la stessa è destinata a dare copertura non
  solo agli oneri diretti derivanti dalle conseguenti
  collaborazioni instaurate con società e esperti, ma anche per
  avere il necessario supporto logistico e strumentale.
  3)  Definizione di "sistema produttivo locale".
      L'obiettivo principale del comma 8 dell'articolo 6 è
  quello di ampliare sul piano legislativo la definizione di
  distretto industriale così come individuato dall'articolo 36,
  commi 1-3 della legge 317/91.
      Questo ampliamento avviene attraverso l'individuazione di
  un nuovo livello di sistema produttivo - il sistema produttivo
  locale che rispetto alla definizione classica di distretto, si
  caratterizza da un'alta concentrazione di imprese non
  necessariamente ed esclusivamente industriali e non
  necessariamente ed esclusivamente formate da PMI.
      Questo nuovo livello di distretto è coerente con
  l'evoluzione degli studi di economia distrettuale.  Infatti
  rispetto alla prima definizione formulata da Marshall agli
  inizi del secolo (il quale poneva in risalto come "la
  possibilità di separare le fasi di un processo manifatturiero
  in stabilimenti distinti, consentisse di organizzare
  efficacemente il processo produttivo sia in forma
  verticalmente integrata che in forma disintegrata, a patto che
  le piccole imprese di fase siano territorialmente
  raggruppate"), lo studioso Becattini, nel 1979, ne precisava i
  contorni, definendo il distretto come "un entità
  socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in
  un'area territoriale circoscritta, naturalisticamente e
  storicamente determinata, di una comunità di persone e di una
  popolazione di imprese".
 
                              Pag. 15
 
      Le analisi successive hanno evidenziato che "in caso di
  presenza di una pluralità di filiere nella stessa località
  territoriale, il concetto di distretto industriale
  mono-settoriale sfuma nell'idea di area-sistema ovvero di
  distretto industriale complesso."
      Il sistema produttivo locale è dunque sia una più ampia
  definizione di distretto industriale sia un modello a sé
  stante.  In questo senso si può correttamente parlare di un
  modello a due livelli.  Con questa formulazione si vogliono
  raggiungere tre obiettivi importanti:
        si offre uno strumento per una migliore lettura della
  identità dei tessuti industriali locali, intesi come organica
  concentrazione di imprese in senso lato;
        si mettono nelle condizioni le Regioni di definire con
  propria iniziativa i loro modelli specifici di distretto
  industriale, superando gli ostacoli che a questa
  individuazione avevano frapposto sia la rigida normativa
  dell'articolo 36, sia i parametri individuati dal decreto MICA
  del 1993;
        ed infine si creano le condizioni per utilizzare
  correttamente nuove forme di incentivi industriali (anche in
  riferimento all'articolo 3 comma 6 della legge n. 266/97).
      E' del tutto evidente che la delega alle Regioni per
  operare in questa direzione va inquadrata nell'operazione più
  generale di decentramento degli incentivi (ai sensi del
  decreto legislativo 123/98); di formazione dello sportello
  unico (ai sensi del decreto legislativo 112/98); di
  istituzione del fondo unico (ai sensi dell'articolo 52 della
  legge 448/98), anticipata di un anno per quanto riguarda le
  competenze del MICA.
 
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