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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame mira
essenzialmente ad utilizzare e rendere disponibili risorse già
stanziate nelle leggi finanziarie 1998 e 1999. Tale manovra,
che per quest'anno si rende indispensabile, non sarà più
necessaria dal prossimo anno per effetto della normativa sul
fondo unico per le imprese contenuta nel decreto legislativo
n. 123 del 1998.
Al Senato si è svolta una discussione sul carattere di
questo disegno di legge, definito "omnibus" per la varietà
delle materie trattate: interventi nei settori aeronautico,
spaziale e dei prodotti elettronici high-tech
suscettibili di impiego duale; modernizzazione dei mercati
agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti
industriali e le camere di commercio. Ma anche disposizioni
che interessano le assicurazioni, il settore minerario e
quello alberghiero.
Tuttavia l'importanza e l'urgenza del provvedimento in
esame discendono dalla necessità di completare un insieme di
interventi, i cui obiettivi principali sono una rapida ed
efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle
leggi finanziarie, e la modifica e l'adattamento di meccanismi
insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di
tempestivi aggiustamenti sia nella fase istruttoria della
domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa. Si
tratta di una serie di azioni mirate alla ricerca di
automatismi nella erogazione degli incentivi, in grado di dare
certezza al mondo delle imprese per la loro caratteristica di
linearità e di trasparenza: scopo non secondario di tale
impostazione è quello di utilizzare la nuova metodologia di
erogazione degli incentivi, quale regolatrice di una parte
rilevante dell'approvvigionamento finanziario delle imprese,
soprattutto nelle aree depresse, e di stimolare l'emersione
del sommerso.
Il testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento consta di 15 articoli. I primi due
trattano del settore aeronautico, del settore spaziale e dei
prodotti elettronici high-tech suscettibili di impiego duale.
Si tratta di disposizioni che toccano temi di grande interesse
per un Paese come l'Italia che, pur forte di alcuni settori di
eccellenza, si trova tuttavia a dover recuperare, secondo gli
esperti, un gap tecnologico e produttivo in vari settori ad
alta tecnologia.
Dal 1989 si è registrata in questi settori, una drastica
caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una
conversione sempre più marcata verso tecnologie, cosiddette
"duali", con applicazioni civili, ma che prevedono la
possibilità anche di uno sviluppo militare. Quanto
all'industria aeronautica, i processi di sviluppo e
concentrazione delle imprese statunitensi, leader nel settore,
rendono necessaria un'analoga concentrazione dell'industria
europea.
Come precedentemente ricordato, la prospettiva in cui
queste iniziative si collocano è quella di una maggiore
integrazione dell'industria europea. Va proprio nel senso di
una progressiva integrazione delle imprese nei settori della
difesa, la conclusione di due significativi accordi fra i
Ministri dell'industria dei principali paesi europei, che
hanno teso a conciliare le diverse strategie e le esigenze dei
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vari paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a
contemperare l'autonomia delle aziende con la politica di
settore dei Governi.
I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e
della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed
aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di
riferimento in cui, considerazioni politiche sia di carattere
militare, sia di prestigio statale permettevano di trascurare
qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.
La fine della guerra fredda, con il conseguente allentarsi
della tensione fra i due grandi blocchi, ha fatto tramontare
questo modello economico mettendo in crisi i tre settori sopra
indicati.
Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione
industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti
con forte decisione, sia nel settore aeronautica sia nel
settore aerospaziale, creando un comparto estremamente
competitivo. In Europa invece la struttura industriale risulta
ancora molto frazionata, frammentata e caratterizzata da forti
eccedenze di personale.
Ne consegue che si è avviata ed è in corso, un'attività di
razionalizzazione in tutti i comparti dei settori tecnologici
avanzati, ma nello scenario europeo è in atto uno scontro per
la supremazia nazionale e tutto questo rende più limitata la
possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su
progetti e programmi. L'Italia, in questo contesto, appare in
una posizione di retroguardia rispetto alle tre grandi
dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e
la Germania.
In tale quadro le disposizioni riguardanti l'industria
aeronautica, sono rivolte a garantire la partecipazione delle
imprese italiane alla costituenda società Airbus, nonché la
realizzazione dei programmi di tale società. L'industria
aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento
dopo aver attraversato un profondo processo di
ristrutturazione che ne garantisce un'adeguata competitività e
con alcuni punti di forza quali l'elicotteristica, la
radaristica ed i sistemi di controllo.
Quanto alla trasformazione del consorzio Airbus in
società, al momento attuale i Ministri dell'industria dell'UE
sono in fase di concertazione di un'agenda che consenta la
ripresa dei contatti per la realizzazione della trasformazione
societaria, comunque prevista entro il 1999.
Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), vengono
autorizzati gli interventi del Ministero dell'industria per la
realizzazione, anche nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto
tecnologico nei settori aeronautico e spaziale, e nel settore
dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di
impiego duale, ai quali garantire la partecipazione di imprese
italiane.
I commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 1
autorizzano invece il Ministero dell'industria, ad adottare
misure per garantire la partecipazione delle imprese italiane
del settore aeronautico, al capitale di rischio di società,
preferibilmente nell'ambito della cooperazione europea,
limitandosi a fissare i principi e demandando la definizione
di una più articolata normativa del settore ad un regolamento
che dovrà essere previamente sottoposto all'esame delle
Commissioni parlamentari competenti.
Lo stanziamento a tal fine è previsto al comma 4, in cui
si prevede un'autorizzazione di spesa di 64,2 miliardi a
partire dal 1999 e di 99,7 miliardi a partire dall'anno 2000.
L'ammontare complessivo dell'impegno previsto è di 2.000
miliardi.
Il Senato ha inserito alcune modifiche tese a rafforzare,
tra i criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti
i predetti interventi, quello relativo alla capacità di
ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare
riferimento alle aree depresse, ed il criterio secondo il
quale tali partecipazioni debbono non tanto adeguare quanto
migliorare le condizioni di competitività delle nostre
industrie in campo internazionale.
L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei
programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie
cosiddette duali. Si tratta di rafforzare la capacità di
competizione a livello internazionale delle industrie e della
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ricerca scientifica italiana. Per tale materia il Governo ha
chiesto una delega per poter varare un apposito regolamento
che dovrebbe consentire un'attività più snella per l'azione di
Governo.
Il Senato ha votato un emendamento tendente a riformulare
il comma 1, semplificandolo ed eliminando il secondo periodo
che imponeva l'emanazione di un decreto da parte del Ministero
per la definizione dei criteri relativi ai progetti ed ai
programmi. E' stata inoltre modificata la lettera e),
relativa a programmi applicativi di interesse di
Amministrazioni pubbliche ed a razionalizzare e meglio
definire i contenuti delle lettere a) e b),
relative alla promozione di progetti o programmi innovativi e
per un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei
prodotti nei settori aeronautico ed aerospaziale. Un'ulteriore
modifica riguarda l'obbligo di sottoporre tutti gli interventi
previsti all'articolo 1, comma 1, riguardanti l'industria
nazionale ad alta tecnologia, alle procedure di valutazione
previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che
prevedono, tra l'altro, la presentazione, da parte del Governo
al Parlamento, di una relazione annuale illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento dei diversi provvedimenti in
materia di sostegno alle attività economiche e produttive.
Con l'articolo 3 il Ministero dell'industria, alla stregua
di altre Amministrazioni, intende dotarsi di una migliore e
più efficace struttura capace di aggiornate analisi e proposte
nei settori di propria competenza. E' prevista a tal fine
l'attivazione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 1998
per attività di studio, di analisi e di elaborazione nel
settore delle attività produttive di competenza del Ministero,
utilizzando anche strutture e personale adatto a questo
scopo.
L'articolo 4, comma 1 contiene disposizioni intese a
sanare la nota questione del personale proveniente dal
soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dal personale
delle imprese assicurative in liquidazione coatta
amministrativa. Con la norma in esame si intende risolvere in
via definitiva la situazione di carenza congenita del
personale già operante all'interno dell'Ente. L'operazione è
rivolta a dare una immediata risposta alle carenze in
organico, ricollocando oltre 160 dipendenti, senza oneri
aggiuntivi. L'obiettivo viene raggiunto rendendo indisponibili
nella pianta organica i posti attualmente vacanti fino al
riassorbimento delle predette posizioni sopranumerarie.
Con il comma 2 dell'articolo 4, si autorizza il Ministero
dell'industria ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in
vigore della legge, un regolamento per agevolare l'esodo di
lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli, mentre il comma 3 circoscrive
l'efficacia temporale di questa normativa.
L'articolo 5 tratta la complessa materia dei mercati
agroalimentari all'ingrosso. Si intende dare una completa
attuazione al consorzio obbligatorio per il collegamento
informatico e telematico dei mercati alimentari all'ingrosso,
dotandolo di uno strumento non solo di controllo della
distribuzione all'ingrosso, ma soprattutto dei prezzi. Viene
così a concludersi una vicenda ferma da due anni con la
creazione di uno strumento di programmazione della produzione
agricola nazionale, particolarmente importante in questa fase
di trasformazione del settore. Nello stesso articolo 5 si
interviene sui meccanismi di finanziamento della rete dei
mercati agro alimentari all'ingrosso realizzati da società
consortili. Scopo della norma è garantire l'equilibrio
finanziario delle società consortili, a quasi totalità di
capitale pubblico, infatti in carenza di tali norme le
amministrazioni pubbliche interessate sarebbero costrette a
sanare gli squilibri di gestione con ricorso al mercato
finanziario a tassi normali di interesse, con inevitabili
successive ripercussioni sui prezzi all'ingrosso. Si
interviene pertanto sulla durata del mutuo agevolato
unificandone la durata a 15 anni sia per il Mezzogiorno sia
per il nord. Restano fermi i vantaggi previsti per il
Mezzogiorno relativamente al tasso agevolato (30 per cento del
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tasso di riferimento contro il 50 per cento del centro nord)
ed all'importo del mutuo (40 per cento contro il 35 per cento
del centro nord).
L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento di vari
interventi in campo economico e proroghe di incentivi inerenti
materie già trattate in altri provvedimenti di legge: il
contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli; il
rifinanziamento della legge n. 317 del 1991; la riconversione
delle aree minerarie in crisi; l'istituto di promozione
industriale; la promozione di procedure finanziarie nel
settore commerciale.
In particolare il Senato ha introdotto la proroga delle
agevolazioni per l'acquisto dei ciclomotori, un provvedimento
che, nella sua prima fase, non è riuscito a realizzare
l'atteso svecchiamento del parco circolante. La proroga delle
agevolazioni vale per i ciclomotori acquistati dal 12 agosto
1998 al 30 novembre 1998 (i contributi oscillano tra le
600mila lire e i 6 milioni, per metà concessi dal Governo e
per l'altra metà dai concessionari).
Il Senato ha voluto dare al provvedimento un carattere
innovativo, estendendo le citate agevolazioni, per un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, agli acquisti di
ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE,
che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che
contribuirà a ridurre l'inquinamento da benzene, altamente
nocivo per la salute. Le modifiche introdotte puntano a
erogare contributi anche per i motorini elettrici nella misura
di 1,620 milioni, metà a carico dello Stato e metà a carico
del costruttore. Per le biciclette elettriche, il contributo
complessivo ammonta, invece, a 600 mila lire e per l'acquisto
di ciclomotori e motoveicoli elettrici a tre o quattro ruote
sono concesse agevolazioni per un totale di tre milioni. Per
le due ruote a quattro tempi, infine, è concesso un incentivo
all'acquisto pari a un milione, di cui metà a carico dello
Stato. L'emendamento prevede inoltre che per avere diritto
agli sconti bisognerà portare al concessionario per la
rottamazione un ciclomotore o una moto immatricolati prima del
1^ gennaio '92 e intestati all'acquirente prima della fine del
'98. Il Governo si è inoltre impegnato a vietare la vendita,
la commercializzazione e il montaggio dei kit (come le
marmitte e i carburatori) che modificano le prestazioni delle
moto. Questo pacchetto di misure contribuirà non solo a
svecchiare il parco motociclistico italiano, ma servirà anche
a contenere le emissioni inquinanti e i consumi energetici.
Il Senato ha inoltre soppresso lo stanziamento di 29
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a favore
dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), contenuto
al comma 7 dell'articolo 6. In tal modo si è inteso
sottolineare il fatto che, essendo l'IPI uno dei tanti enti
che operano nel Mezzogiorno ed essendo stata costituita la
società Sviluppo Italia, si rischiava di fornire un messaggio
incoerente riguardo alla necessità di razionalizzare gli enti
che si occupano, a vario titolo di promozione dello sviluppo
nel Mezzogiorno.
L'articolo 6 prevede inoltre: norme per il rifinanziamento
dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi,
in riferimento alla legge n. 317 del 1991, e del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito
presso il Ministero dell'industria; norme per l'attuazione
della politica mineraria, tendenti a dare un sostegno preciso
alle realtà minerarie (Toscana, Sardegna, Piemonte e Sicilia)
interessate da programmi di risanamento.
Ancora riguardo all'articolo 6, il Senato ha riformulato i
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317 riguardante una più aggiornata definizione dei distretti
industriali, con tale norma vengono altresì delegati alle
regioni l'individuazione dei sistemi produttivi locali e il
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo predisposti
da soggetti pubblici o privati.
Un'ulteriore modifica all'articolo 6 ha prorogato fino al
2002 i termini per completare l'adeguamento delle normative
antincendio per le attività ricettive con oltre venticinque
posti letto. La proroga è però condizionata alla verifica
dell'espletamento di tutti gli interventi previsti dalle
precedenti fasi e alla presentazione della richiesta di
concessione edilizia per le opere di adeguamento.
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L'articolo 7 interviene in modo più particolare sulle
questioni inerenti le attività minerarie, unificando gli
stanziamenti di settore sia per quanto riguarda la ricerca in
Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie
all'estero. In particolare viene inserita una norma che torna
ancora sugli interventi per i territori colpiti da eventi
sismici del 1980-1981, mentre una norma specifica riguarda le
miniere del Sulcis. Il Senato ha poi approvato un emendamento
tendente a consentire che dal 1^ gennaio 1999 alle regioni a
statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1, di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88, sia corrisposta, per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree di estrazione ed adiacenti, anche l'aliquota
destinata allo Stato.
L'articolo 8 intende costituire uno stimolo al
rinnovamento per gli impianti a fune, per migliorarne lo
standard di efficienza e di sicurezza. Si istituisce a tal
fine un apposito fondo presso il Ministero dell'industria. In
considerazione della modesta dotazione finanziaria iniziale,
pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, il Senato ha approvato
un emendamento che stanzia ulteriori 5 miliardi per l'anno
2000.
L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del
1991 in materia di pesi e misure. Esso prevede l'adeguamento
alle norme dell'Unione europea in materia di pesi e misure, un
atto dovuto rispetto ad un'infrazione corrente contestataci
dalla Comunità europea che punta l'indice su nostre norme
restrittive in materia di pesi e misure: oltre a costituire un
adeguamento formale agli orientamenti comunitari, costituisce
un adeguamento sostanziale rispetto al movimento di merci e
strumenti garantendo la reciprocità rispetto alle analisi
tecniche che devono accompagnare questi movimenti.
Il Senato ha modificato il dPR 12 agosto 1982, n. 798,
sostituendo il secondo e terzo comma dell'articolo 12 del
citato dPR, con lo scopo di facilitare le procedure per la
verificazione prima CEE degli strumenti di alcune categorie,
qualora gli uffici metrici non siano in grado di espletare
tale compito. In tal caso si prevede che la verifica possa
essere delegata ad enti ed istituti pubblici, o a loro
aziende, o a fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed
offrano adeguate garanzie nel settore merceologico.
L'articolo 10 tratta un argomento che è già stato
oggetto di una discussione molto impegnata in occasione
dell'approvazione della citata legge n. 266/1997. Si tratta di
fornire al Ministero dell'industria i mezzi finanziari per
svolgere l'attività di valutazione e controllo degli effetti
dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e
produttive previste da quella legge, a tal fine vengono
finanziate attività di formazione e monitoraggio.
L'articolo 11 detta disposizioni concernenti le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura: vengono
apportate alcune modifiche alla legge di riordino, n. 580/93,
provvedendo in primo luogo ad aumentare di un anno la durata
degli organi delle camere di commercio: la durata del
consiglio, della giunta e del presidente passa da quattro a
cinque anni, quella del collegio dei revisori dei conti da tre
a quattro anni. Inoltre, al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi a carico delle imprese, si prevede
che l'Unioncamere possa acquisire direttamente dalle
amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari
all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche. Di
converso l'Unioncamere è impegnata a mettere a disposizione
delle medesime amministrazioni le informazioni, gli atti e i
documenti contenuti nel registro delle imprese, senza alcun
onere.
Con due ulteriori emendamenti approvati dal Senato sono
stati aggiunti gli articoli 12 e 13. L'articolo 12 riguarda il
personale delle camere di commercio, la modifica consente ai
funzionari capi servizio delle camere di essere inquadrati
nella qualifica immediatamente superiore. La norma mira a
mettere sullo stesso piano i funzionari camerali con quelli di
altri settori della pubblica amministrazione, che già
usufruiscono di tale beneficio.
L'articolo 13 prevede che le amministrazioni pubbliche di
qualsivoglia livello, nell'ambito del riordino della
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disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, previsto dal decreto
legislativo n. 123 del 1998, s'impegnino ad individuare
meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni,
delle imprese a prevalente partecipazione femminile, aventi i
requisiti soggettivi indicati dalla legge n. 215 del 1992,
anche attraverso eventuali priorità d'accesso, o risorse di
fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo
conto della peculiarità degli interventi di volta in volta
riordinati. Le misure adottate dalle amministrazioni
competenti dovranno essere comunicate al Ministero
dell'industria che, sentito il Comitato per l'imprenditoria
femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione
programmatica prevista dal medesimo decreto legislativo n. 123
del 1998. La norma, non prevede un obbligo per le
amministrazioni competenti e lascia dunque aperto il tema di
un ripensamento dei meccanismi della legge sull'imprenditoria
femminile.
L'articolo 14, infine, prevede il finanziamento del
programma di fusione nucleare a freddo denominato IGNITOR, per
il quale è previsto uno stanziamento di 20 miliardi. Il
Governo ritiene infatti utile spingere su questo filone di
ricerca, alimentando anche i rapporti internazionali che una
ricerca di questo tipo comporta.
L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore
della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione.
Come accennato all'inizio della presente relazione, il
testo in esame ha essenzialmente lo scopo di sbloccare i fondi
accantonati dalle leggi finanziarie 1998 e 1999 a favore di
vari settori produttivi, ed inoltre modifica od integra alcune
disposizioni legislative vigenti. Ciò conferma la necessità
dell'intervento legislativo nei termini indicati dall'articolo
79, comma 4, lettera a), del regolamento della
Camera.
Va ricordato che, per un approfondimento sulla congruità
delle norme in esame rispetto agli obiettivi indicati -
aspetto rimarcato dalla lettera c) del citato articolo
79 - la Commissione ha fatto ricorso agli strumenti
conoscitivi forniti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo: su
iniziativa dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
forza Italia, giudicata utile dalla Commissione ai fini del
compimento dell'istruttoria legislativa, è stata fatta
richiesta al Governo di fornire dati ed informazioni in ordine
agli articoli 1 e 2 sui settori aeronautico e aerospaziale,
all'articolo 3 sulle consulenze per il Ministero
dell'industria, all'articolo 6, commi 8 e 9, sulle definizioni
di "distretti industriali" e "sistemi produttivi locali". Il
Governo ha reso le informazioni richieste nella seduta del 2
marzo scorso, con una nota che si ritiene opportuno allegare
alla presente relazione.
Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Comitato per
la legislazione per il parere di competenza, su richiesta del
prescritto numero di deputati, appartenenti ai gruppi di
alleanza nazionale e forza Italia, che hanno addotto a
motivazione la eterogeneità del testo.
Il Comitato per la legislazione ha effettivamente
sottolineato tale aspetto, pur rilevando che questa tipologia
di interventi normativi non dovrebbe più essere necessaria con
l'istituzione del fondo unico per le imprese già
richiamato.
Le condizioni poste dal Comitato sono due: da un lato,
procedere a riaccorpamenti e ricollocazioni di articoli e
commi, che, pur trattando materie affini, risultano separati;
dall'altro, modificare l'articolo 3 ("studi e ricerche per la
politica industriale"), in quanto, facendo riferimento ad una
normativa ritenuta superata dal riordino del Ministero del
tesoro, avrebbe comportato la necessità di stabilire
direttamente i criteri di riferimento per il ricorso a
consulenze esterne piuttosto che richiamare quelli fissati per
attività analoghe di altri Ministeri.
Quest'ultimo rilievo ha potuto essere considerato
superato, poiché l'operatività della disposizione richiamata
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dall'articolo 3, ossia l'articolo 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428, è confermata dall'articolo 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante riordino del
Ministero del tesoro. Infatti, i commi secondo e terzo del
citato articolo 10, che individuano i criteri organizzativi ed
amministrativi cui anche il consiglio di esperti istituito
presso il Ministero del tesoro deve attenersi, non sono stati
abrogati dal suddetto articolo 14 del decreto n. 430. In
sostanza la normativa del 1985 costituisce tuttora un punto di
riferimento per la definizione delle modalità di ricorso a
consulenze esterne nei Ministeri, allorché se ne ravvisi la
necessità.
Quanto al riaccorpamento o spostamento di articoli e
commi, è evidente che tale operazione avrebbe reso
normativamente organico il testo in esame. Tuttavia, questa
giusta necessità avrebbe comportato una modificazione di
numerosi articoli del provvedimento, con conseguente
sostanziale riapertura del confronto. Ciò ha indotto la
Commissione a valutare che, in ordine alle ragioni di
approvazione del provvedimento per gli obiettivi di politica
industriale in esso contenuti e per le risorse da assegnare in
ordine agli stanziamenti 1998-1999, fosse opportuno - pur
ravvisandosi la giustezza dei rilievi contenuti nel parere del
Comitato - procedere al mantenimento sostanziale dell'impianto
del testo.
Il recepimento integrale delle condizioni poste dalla
Commissione bilancio nel suo parere, in ordine alla
tecnicalità della copertura finanziaria (articoli 6 e 14), è
stato rigorosamente attuato nel testo sottoposto
all'Assemblea, intendendosi evitare in tal modo ogni possibile
rischio di rinvio alle Camere del provvedimento per violazione
dell'articolo 81 della Costituzione.
Infine, per quanto concerne la condizione posta dalla
Commissione lavoro relativamente alla soppressione
dell'articolo 12, afferente a materie da riservare alla
contrattazione collettiva, il dibattito svoltosi in
Commissione ha visto riconoscere l'appropriatezza della sede
cui la XI Commissione fa riferimento. Tuttavia, le suaccennate
ragioni di urgenza e le attese del mondo produttivo in ordine
al provvedimento in esame hanno prevalso sull'esigenza del
rigoroso recepimento della condizione soppressiva.
Le modifiche apportate al testo trasmesso dal
Senato.
Il complesso di considerazioni sopra esposte ha fatto
sì che il testo che si sottopone all'Assemblea contenga
esclusivamente modificazioni, relative a tre articoli, di
natura tale da consentire l'approvazione definitiva da parte
dell'altro ramo del Parlamento in tempi brevissimi:
all'articolo 1, comma 3, si è inteso superare ogni
possibile rischio di equivoco sulla disponibilità dei beni
ceduti in comodato ad operatori del settore aeronautico per
attività di manutenzione: essi dovranno essere resi
disponibili "per la difesa nazionale e in ogni caso di
emergenza". La modifica, frutto di un emendamento presentato
dai colleghi del gruppo di alleanza nazionale, ha contribuito
alla chiarezza della norma, sciogliendo ogni dubbio che la
disposizione riguardi la potestà dell'Esecutivo in ordine non
solo ad eventi bellici, ma a qualsiasi emergenza possa
verificarsi. Si è provveduto inoltre, nel medesimo comma, ad
un correzione formale consistente nella sostituzione delle
parole "della presente norma" con le parole "del presente
comma";
all'articolo 6 e all'articolo 14 è stato dato corso
all'introduzione delle condizioni poste dalla Commissione
bilancio in ordine alle modalità della copertura
finanziaria.
Conclusioni
Onorevoli Colleghi, il senso di responsabilità che ha
guidato l'intera Commissione nel lavoro celere, ma serrato,
nel dibattito e nel confronto di merito, ci consente oggi di
giungere alla discussione dell'Assemblea, consapevoli di
evitare per il futuro l'affanno della ristrettezza dei tempi e
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l'esame di testi non sempre organici per materia. Situazioni
pregresse da sanare, modalità di trasferimento di risorse
dalle leggi di bilancio trovano oggi soluzione nel testo al
nostro esame. Con il decreto legislativo n. 123 del 1998 il
futuro non è più ipotecato dal medesimo percorso. Alla fase di
transizione più generale, che il Paese attraversa, si
accompagna anche una quasi obbligata fase di transizione
giuridica delle nostre leggi, che la X Commissione Attività
produttive ha potuto riscontrare in occasione della
discussione del testo in esame. L' animus che ci ha
guidato lungo il tragitto è stato quello di evitare al sistema
delle imprese incertezze per il futuro e al sistema-Paese di
mancare posizionamenti europei e internazionali capaci di
rispondere alle sfide della globalizzazione.
GRAZIA LABATE, Relatore
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE
DATI ED INFORMAZIONI COMUNICATI DAL GOVERNO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
1) Indirizzi perseguiti e da perseguire nel settore
aeronautico.
Al fine di arrestare il processo di degrado di un settore
condizionante per la presenza italiana nell'alta tecnologia
per avviarne il successivo rilancio, il Governo ha approvato
un piano di settore per l'industria aeronautica (3 ottobre
1995).
Il piano originario sulla cui base doveva essere
realizzato un rilancio del settore, che muovesse da
presupposti economicamente più sani delle sole
commesse-militari, prevedeva inizialmente due successive fasi
fra loro connesse:
nel breve periodo (biennio 1996-1997) mira a
consolidare la massa critica dell'industria aeronautica
nazionale, ormai prossima al minimo vitale, impiegando in un
programma "d'emergenza" le risorse già disponibili sul I e II
rifìnanziamento della legge 808/85 (leggi 237/93 e 644/94).
nel medio periodo (quadriennio 1997-2000) muovendo da
una base consolidata e dopo un'analisi dei risultati
raggiunti, punta al necessario rilancio del settore con una
filosofia che vede da un lato la concentrazione delle risorse
su pochi programmi strategici e dall'altro mira a promuovere
le PMI della componentistica che rappresentano
l'irrinunciabile supporto tecnologico di altissima qualità
delle produzioni sistemistiche. Il piano quantifica, con
accettabile approssimazione, i volumi finanziari aggiuntivi
necessari al sostanziale avvio della fase di rilancio.
La originale tempistica del piano, anche per l'anticipato
scioglimento della legislatura, ha trovato alcune notevoli
ragioni di ritardo e di conseguenza il 1996 si è configurato
come un anno intermedio in cui hanno coesistito due approcci
di intervento:
1) il primo, mirante al completamento del finanziamento
di programmi già avviati, al duplice fine di evitare la
vanifìcazione degli sforzi economici, tecnologici e produttivi
compiuti in passato sia dall'Erario sia dalle aziende e di
preservare quel nucleo di risorse industriali sulla cui base
il piano di settore avrebbe basato il riposizionamento
dell'industria nazionale;
2) il secondo, mirante direttamente e primariamente
all'applicazione delle linee di indirizzo politico del piano
di settore e quindi all'avvio dei programmi espressamente
previsti da questo.
L'anno 1997 ha segnato il punto di svolta a conclusione
della crisi strutturale ed ha registrato un primo concreto
riavvio della nostra industria aeronautica nella prospettiva
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di un suo inserimento nei programmi internazionali soprattutto
civili, ma anche duali, atti ad assicurarne l'effettivo
rilancio su più solide basi economiche.
Le proposte formulate dal Ministro Bersani, e
coerentemente portate avanti nel 1997 e 1998, possono essere
così sintetizzate:
a) ricercare ed avviare la partecipazione
italiana al processo d'integrazione dell'industria europea
favorendo l'ingresso dell'industria nazionale nella
costituenda Società Europea per l'Aerospazio e la Difesa
(European Aerospace and Defence Company, EADC) attraverso: 1)
la partecipazione dell'industria italiana nei nuovi programmi
dei velivoli da trasporto europei (in particolare A3XX, FLA)
come partner paritetico e quelli relativi a velivoli derivati
(A340-500/600) come subcontraente; 2) la confluenza diretta
dell'industria dei velivoli militari da combattimento nel
"cluster" EADC corrispondente che dovrebbe scaturire
dall'integrazione attorno al consorzio Eurofighter, cui
l'Italia partecipa con quota significativa, di tutte le
attività europee del settore.
b) Consolidare l'attività italiana in poche "aree
di eccellenza" già acquisite quali elicotteri, addestratori a
getto, velivoli da trasporto regionale, grandi radar di
controllo del traffico aereo.
c) Lanciare tre programmi cardine (progetti
d'immagine) nelle aree di eccellenza idonei a ribadire le
nostre - seppure realisticamente limitate - aree di
leadership; l'addestramento a getto YAK-AEM130, l'AB609
convertiplano, il velivolo regionale a getto da 70 posti
italo-franco-tedesco che si auspica estendere alla Spagna ed
anche al Brasile.
d) Portare a compimento programmi già avviati nel
campo dei velivoli da trasporto militari (C 27-J) ed in quello
elicotteristico (EH101, A139) favorendo anche per quest'ultimo
settore l'avvio di processi d'integrazione con partner
europei.
e) Potenziare le attività produttive nel campo
delle aerostrutture aumentando il carico di lavoro attraverso
l'acquisizione di ordini di programmi europei, migliorando ad
un tempo la presenza in campo intemazionale grazie
all'accresciuta competitivita ed efficienza.
f) Potenziare le attività in campo motoristico
con qualificate partecipazioni ai grandi programmi
intemazionali.
g) Raggruppare i subfornitori (PMI e non) attorno
ai "programmi cardine delle aree di eccellenza" al fine di: -
consolidare la componentistica quale tessuto connettivo
dell'Industria aeronautica, (ed in tale prospettiva è in fase
di studio un programma organico di interventi su programmi
high-tech della componentistica aerospaziale purché
rispondenti a stringenti criteri di innovatività e che
verranno sottoposti a parere del CIPE); - radicare sul
territorio, con una costellazione di subforniture high-tech di
specifica eccellenza, i programmi cardine delle aree di
eccellenza anche per prevenire tentativi di acquisizione di
queste aree da parte di altri paesi europei nel quadro della
ristrutturazione in corso. L'esperienza che sta maturando con
lo YAK 130 conferma la fattibilità e la validità di uno schema
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di intervento che dovrà essere ripetuto per il convertiplano
AB 609 e Commuter a getto da 70 posti quale condizione
obbligatoria per la concessione dei benefìci statali.
Si conferma dunque che gli obiettivi che il Governo si
pone con l'atto Camera n. 5627, articoli 1 e 2, sono:
1) Consolidare la partecipazione italiana alla Società
Europea Aerospaziale e della Difesa nel settore dei velivoli
da trasporto e dei velivoli militari, anche con conferimento
di assetti produttivi;
2) Favorire il progressivo inserimento del settore
elicotteristico, attraverso successive integrazioni con gli
altri partners europei, nella ADC Europea;
3) Portare a compimento, con la linea finale di
assemblaggio in Italia, i programmi cardine iniziati nel
triennio ed avviarne la successiva commercializzazione;
4) Mantenere ed espandere ulteriormente le attività
motoristiche;
5) Completare il processo di consolidamento
dell'industria componentistica favorendone un'ulteriore
crescita nel contesto dei programmi europei, stabilizzando nel
contempo tutta la costellazione dei minori fornitori sorta o
consolidata grazie alla funzione traente dei programmi
cardini.
Ove fosse ritenuto necessario si chiarisce che l'articolo
2 tende ad intervenire in quell'area, sempre più estesa, delle
alte tecnologie duali, in quanto solo per convenzione si
ritiene ancora effettivo il confine tra le tecnologie militari
e quelle civili quando è noto che solo le più raffinate
tecnologie duali consentono lo sviluppo dei prodotti militari
dei settori di punta elettronico ed aerospaziale.
L'articolo 2 è infatti diretto a sviluppare le tecnologie
soprattutto nel settore duale ed a tal proposito si ritiene di
dover sottolineare che le tecnologie ed i prodotti
esclusivamente militari fanno riferimento ad aree per lo più
tecnologicamente mature se non obsolete (meccanica,
esplosivistica, chimica eccetera).
2) Ammontare delle spese per incarichi di studio e
ricerca.
Per la ristrettezza delle risorse finanziarie,
l'attribuzione di incarichi di studio e di ricerca da parte
del MICA, ha rappresentato fino a questo momento, un fenomeno
assai contenuto.
Per le esigenze indispensabili si è potuto attingere alle
disponibilità del capitolo n. 1110 che negli ultimi tre anni
ha presentato stanziamenti iniziali rispettivamente di 470,
321 e 320 milioni annui e che sono stati peraltro oggetto di
variazioni in riduzione nel corso dei relativi esercizi e, per
la parte residua, destinati anche a sostenere gli oneri di
commissione e comitati già previsti da specifiche disposizioni
di carattere legislativo.
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Negli ultimi tre anni (1996-97-98) è stata sostenuta per
studi e ricerche una spesa pari a 156 milioni prevalentemente
indirizzata sui seguenti temi:
trasferimento alle PMI dell'innovazione tecnologica e
dei risultati della ricerca scientifica;
monitoraggio degli interventi a favore delle PMI in
connessione con le metodologie dell'Unione Europea;
verifica dell'impatto del settore commercio sulle
PMI;
analisi delle tematiche ambientali sotto l'aspetto
dello smaltimento dei rifiuti per il sistema della Produzione
industriale.
Da quanto sopra esposto risulta indispensabile - anche in
considerazione della complessità dell'evoluzione del sistema
industriale italiano nel contesto del mercato unico europeo -
dotare questa Amministrazione - come del resto è avvenuto per
altre - delle risorse necessarie per poter produrre analisi,
ricerche ed elaborazioni di profilo molto elevato sia per i
singoli settori produttivi sia per il sistema industriale nel
suo complesso.
Si evidenzia, peraltro, che l'autorizzazione di spesa
proposta a questo fine con il disegno di legge in esame
costituisce un tetto massimo di spesa che sarà comunque
utilizzato con criteri prudenziali a seconda dell'effettiva
necessità e che la stessa è destinata a dare copertura non
solo agli oneri diretti derivanti dalle conseguenti
collaborazioni instaurate con società e esperti, ma anche per
avere il necessario supporto logistico e strumentale.
3) Definizione di "sistema produttivo locale".
L'obiettivo principale del comma 8 dell'articolo 6 è
quello di ampliare sul piano legislativo la definizione di
distretto industriale così come individuato dall'articolo 36,
commi 1-3 della legge 317/91.
Questo ampliamento avviene attraverso l'individuazione di
un nuovo livello di sistema produttivo - il sistema produttivo
locale che rispetto alla definizione classica di distretto, si
caratterizza da un'alta concentrazione di imprese non
necessariamente ed esclusivamente industriali e non
necessariamente ed esclusivamente formate da PMI.
Questo nuovo livello di distretto è coerente con
l'evoluzione degli studi di economia distrettuale. Infatti
rispetto alla prima definizione formulata da Marshall agli
inizi del secolo (il quale poneva in risalto come "la
possibilità di separare le fasi di un processo manifatturiero
in stabilimenti distinti, consentisse di organizzare
efficacemente il processo produttivo sia in forma
verticalmente integrata che in forma disintegrata, a patto che
le piccole imprese di fase siano territorialmente
raggruppate"), lo studioso Becattini, nel 1979, ne precisava i
contorni, definendo il distretto come "un entità
socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in
un'area territoriale circoscritta, naturalisticamente e
storicamente determinata, di una comunità di persone e di una
popolazione di imprese".
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Le analisi successive hanno evidenziato che "in caso di
presenza di una pluralità di filiere nella stessa località
territoriale, il concetto di distretto industriale
mono-settoriale sfuma nell'idea di area-sistema ovvero di
distretto industriale complesso."
Il sistema produttivo locale è dunque sia una più ampia
definizione di distretto industriale sia un modello a sé
stante. In questo senso si può correttamente parlare di un
modello a due livelli. Con questa formulazione si vogliono
raggiungere tre obiettivi importanti:
si offre uno strumento per una migliore lettura della
identità dei tessuti industriali locali, intesi come organica
concentrazione di imprese in senso lato;
si mettono nelle condizioni le Regioni di definire con
propria iniziativa i loro modelli specifici di distretto
industriale, superando gli ostacoli che a questa
individuazione avevano frapposto sia la rigida normativa
dell'articolo 36, sia i parametri individuati dal decreto MICA
del 1993;
ed infine si creano le condizioni per utilizzare
correttamente nuove forme di incentivi industriali (anche in
riferimento all'articolo 3 comma 6 della legge n. 266/97).
E' del tutto evidente che la delega alle Regioni per
operare in questa direzione va inquadrata nell'operazione più
generale di decentramento degli incentivi (ai sensi del
decreto legislativo 123/98); di formazione dello sportello
unico (ai sensi del decreto legislativo 112/98); di
istituzione del fondo unico (ai sensi dell'articolo 52 della
legge 448/98), anticipata di un anno per quanto riguarda le
competenze del MICA.
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