| Il Comitato per la legislazione,
considerato che il disegno di legge, realizzando
interventi di portata diversa in differenti comparti del
settore delle attività produttive, inseriti nel testo secondo
una ripartizione di cui non appaiono chiari i criteri, non
sembra caratterizzato dal necessario requisito di omogeneità,
che peraltro risultava maggiormente rispettato nel testo
presentato dal Governo al Senato;
nell'auspicio che provvedimenti di questo genere - a
seguito dell'introduzione, presso ogni Ministero, del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese (articolo 7, comma 9,
decreto legislativo n. 123/98 e articolo 52 legge n. 448/98),
per cui le risorse finanziarie assegnate a vario titolo alle
imprese confluiranno d'ora in poi nel suddetto Fondo unico -
non debbano essere più oggetto di intervento legislativo;
considerato che il provvedimento contiene disposizioni
che per la complessità intrinseca della formulazione inducono
perplessità sia sotto il profilo della chiarezza del testo ai
fini della sua efficacia, sia dal punto di vista della tecnica
legislativa, ai fini dell'individuazione della disciplina
effettivamente applicabile, come si può rilevare in
particolare, agli articoli 1, 2 e 6, comma 7, dove
l'individuazione degli interventi previsti è realizzata
mediante una serie di richiami, e di rinvii di non semplice
comprensione, sia dal punto di vista dell'idoneità degli
strumenti normativi individuati in quanto, all'articolo 2,
comma 2, pur prevedendosi un regolamento di attuazione,
mediante una serie di principi e criteri direttivi, si adombra
sostanzialmente un regolamento di delegificazione;
rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 12
andrebbero valutate alla luce dei principi generali in materia
di pubblico impiego, con particolare riferimento alle
disposizioni della legge n.59 del 1997 e a quelle dei decreti
legislativi da essa previsti in materia di pubblico
impiego;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni sotto il profilo della
chiarezza e della proprietà di formulazione:
1) rilevato che la ripartizione delle materie nei
singoli articoli sembra accrescere il carattere di mancata
omogeneità del testo, occorre riordinare il testo, accorpando
e collocando in sequenza alcuni articoli che, pur trattando
materie affini, risultano attualmente separati (in particolare
Pag. 17
l'articolo 14), ovvero spostando alcuni commi dagli articoli
in cui risultano attualmente inseriti, pur riguardando materie
diverse (si veda ad esempio il comma 6 dell'articolo 6,
collocato in un articolo che riguarda rifinanziamenti ed
incentivi anziché nell'articolo 7, che riguarda le attività
minerarie);
2) all'articolo 3, per la costituzione del nucleo di
esperti presso il Ministero dell'industria, occorre modificare
il rinvio all'analoga disciplina che riguarda il Ministero del
tesoro (articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428), sia in
quanto la normativa richiamata è stata superata dal riordino
del Ministero del tesoro conseguente alla sua unificazione con
il Ministero del bilancio, sia in quanto appare preferibile
stabilire direttamente i criteri di riferimento piuttosto che
richiamare quelli fissati per attività analoghe di altri
Ministeri;
e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
chiarezza e della proprietà di formulazione:
a) all'articolo 1, comma 2, le lettere da
a) a d) contengono l'indicazione di alcuni
obiettivi, per i quali andrebbe chiaramente definito il
collegamento (anche ai fini della definizione del loro
significato precettivo) con gli interventi da attuare ai sensi
del precedente comma 1, lettera b);
b) valuti la Commissione l'opportunità di
riformulare l'articolo 4, comma 2, sia per chiarire se ai
benefici erogati dal fondo che potrebbe essere istituito
presso l'INPS, secondo quanto affermato dalla relazione
illustrativa, possano accedere anche i lavoratori che non
siano stati già riassunti dal commissario liquidatore ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 857 del 1976, ossia i
dipendenti delle imprese che dovessero essere poste in
liquidazione successivamente all'entrata in vigore del citato
regolamento, sia per considerare l'ulteriore problema
dell'utilizzazione dello strumento regolamentare, invece della
legge, per costituire un fondo alimentato con contributi
obbligatori dalle imprese e dai lavoratori;
c) all'articolo 5, comma 1, andrebbe definito
l'atto con il quale il Ministro dovrebbe stabilire la forma e
la misura dell'agevolazione ivi prevista e delle modalità di
concessione;
d) va valutata l'opportunità di riformulare i
primi quattro commi dell'articolo 6, che prorogano le
disposizioni di incentivazione alla rottamazione dei
ciclomotori, in quanto l'applicazione di tali disposizioni
presuppone precisi adempimenti il cui compimento richiede la
conoscenza delle norme di riferimento: le norme sembrano
infatti applicabili solo a quei contraenti che, confidando
nella proroga degli incentivi annunciata dagli organi di
informazione, abbiano precostituito la documentazione
necessaria per usufruire del beneficio;
e) all'articolo 6, commi 8 e 9, valuti la
Commissione l'opportunità di introdurre una nuova definizione
di "distretto industriale", in un testo normativo
assolutamente diverso, attraverso una novella legislativa che,
anche se tiene conto del parametro fondamentale di riferimento
rappresentato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
risulta alquanto complessa;
Pag. 18
f) valuti la Commissione l'opportunità di
riformulare l'articolo 6, comma 10, al fine di render chiaro
se tra i procedimenti ammessi rientra anche la denunzia di
inizio di attività (DIA), che costituisce un procedimento ben
distinto dalla concessione edilizia né richiede specifici
"provvedimenti amministrativi", a tal fine modificando i
riferimenti testuali presenti nel comma, limitandosi soltanto
al richiamo dell'articolo 4 del decreto - legge n. 398 del
1993, che disciplina genericamente i procedimenti, nonché
aggiungendo l'articolo 11 del decreto - legge 25 marzo 1997 n.
67 convertito dalla legge n. 135 del 1997;
g) appare opportuno che la Commissione chiarisca
i motivi per cui il comma 11 dell'articolo 6, che reca la
copertura finanziaria degli incentivi per i ciclomotori, non
comprenda anche gli oneri conseguenti alle agevolazioni
previste dal comma 4, relativo ai ciclomotori e motoveicoli
elettrici; l'articolo 7, ai commi 2 e 3 contenendo
disposizioni di interpretazione autentica, pone il problema
della retroattività degli effetti delle norme interpretate,
nonché dell'esatta definizione dei criteri di
interpretazione"
h) l'articolo 7, ai commi 2 e 3, contenendo norme
di interpretazione autentica, pone il problema della
retroattvità degli effetti delle norme interpretate, nonché
dell'esatta definizione dei criteri di interpretazione.
| |