Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66466
DDL5627-0003
Relazione Camera n. 5627-A (DDL13-5627-A)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5627A. TESTIPDL
...C5627A.
Pag. 16 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5627A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        considerato che il disegno di legge, realizzando
  interventi di portata diversa in differenti comparti del
  settore delle attività produttive, inseriti nel testo secondo
  una ripartizione di cui non appaiono chiari i criteri, non
  sembra caratterizzato dal necessario requisito di omogeneità,
  che peraltro risultava maggiormente rispettato nel testo
  presentato dal Governo al Senato;
        nell'auspicio che provvedimenti di questo genere - a
  seguito dell'introduzione, presso ogni Ministero, del Fondo
  unico per gli incentivi alle imprese (articolo 7, comma 9,
  decreto legislativo n. 123/98 e articolo 52 legge n. 448/98),
  per cui le risorse finanziarie assegnate a vario titolo alle
  imprese confluiranno d'ora in poi nel suddetto Fondo unico -
  non debbano essere più oggetto di intervento legislativo;
        considerato che il provvedimento contiene disposizioni
  che per la complessità intrinseca della formulazione inducono
  perplessità sia sotto il profilo della chiarezza del testo ai
  fini della sua efficacia, sia dal punto di vista della tecnica
  legislativa, ai fini dell'individuazione della disciplina
  effettivamente applicabile, come si può rilevare in
  particolare, agli articoli 1, 2 e 6, comma 7, dove
  l'individuazione degli interventi previsti è realizzata
  mediante una serie di richiami, e di rinvii di non semplice
  comprensione, sia dal punto di vista dell'idoneità degli
  strumenti normativi individuati in quanto, all'articolo 2,
  comma 2, pur prevedendosi un regolamento di attuazione,
  mediante una serie di principi e criteri direttivi, si adombra
  sostanzialmente un regolamento di delegificazione;
        rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 12
  andrebbero valutate alla luce dei principi generali in materia
  di pubblico impiego, con particolare riferimento alle
  disposizioni della legge n.59 del 1997 e a quelle dei decreti
  legislativi da essa previsti in materia di pubblico
  impiego;
        esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni sotto il profilo della
  chiarezza e della proprietà di formulazione:
        1) rilevato che la ripartizione delle materie nei
  singoli articoli sembra accrescere il carattere di mancata
  omogeneità del testo, occorre riordinare il testo, accorpando
  e collocando in sequenza alcuni articoli che, pur trattando
  materie affini, risultano attualmente separati (in particolare
 
                              Pag. 17
 
  l'articolo 14), ovvero spostando alcuni commi dagli articoli
  in cui risultano attualmente inseriti, pur riguardando materie
  diverse (si veda ad esempio il comma 6 dell'articolo 6,
  collocato in un articolo che riguarda rifinanziamenti ed
  incentivi anziché nell'articolo 7, che riguarda le attività
  minerarie);
        2) all'articolo 3, per la costituzione del nucleo di
  esperti presso il Ministero dell'industria, occorre modificare
  il rinvio all'analoga disciplina che riguarda il Ministero del
  tesoro (articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428), sia in
  quanto la normativa richiamata è stata superata dal riordino
  del Ministero del tesoro conseguente alla sua unificazione con
  il Ministero del bilancio, sia in quanto appare preferibile
  stabilire direttamente i criteri di riferimento piuttosto che
  richiamare quelli fissati per attività analoghe di altri
  Ministeri;
  e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
  chiarezza e della proprietà di formulazione:
          a)  all'articolo 1, comma 2, le lettere da
  a)  a  d)  contengono l'indicazione di alcuni
  obiettivi, per i quali andrebbe chiaramente definito il
  collegamento (anche ai fini della definizione del loro
  significato precettivo) con gli interventi da attuare ai sensi
  del precedente comma 1, lettera  b);
          b)  valuti la Commissione l'opportunità di
  riformulare l'articolo 4, comma 2, sia per chiarire se ai
  benefici erogati dal fondo che potrebbe essere istituito
  presso l'INPS, secondo quanto affermato dalla relazione
  illustrativa, possano accedere anche i lavoratori che non
  siano stati già riassunti dal commissario liquidatore ai sensi
  dell'articolo 10 del decreto-legge n. 857 del 1976, ossia i
  dipendenti delle imprese che dovessero essere poste in
  liquidazione successivamente all'entrata in vigore del citato
  regolamento, sia per considerare l'ulteriore problema
  dell'utilizzazione dello strumento regolamentare, invece della
  legge, per costituire un fondo alimentato con contributi
  obbligatori dalle imprese e dai lavoratori;
          c)  all'articolo 5, comma 1, andrebbe definito
  l'atto con il quale il Ministro dovrebbe stabilire la forma e
  la misura dell'agevolazione ivi prevista e delle modalità di
  concessione;
          d)  va valutata l'opportunità di riformulare i
  primi quattro commi dell'articolo 6, che prorogano le
  disposizioni di incentivazione alla rottamazione dei
  ciclomotori, in quanto l'applicazione di tali disposizioni
  presuppone precisi adempimenti il cui compimento richiede la
  conoscenza delle norme di riferimento: le norme sembrano
  infatti applicabili solo a quei contraenti che, confidando
  nella proroga degli incentivi annunciata dagli organi di
  informazione, abbiano precostituito la documentazione
  necessaria per usufruire del beneficio;
          e)  all'articolo 6, commi 8 e 9, valuti la
  Commissione l'opportunità di introdurre una nuova definizione
  di "distretto industriale", in un testo normativo
  assolutamente diverso, attraverso una novella legislativa che,
  anche se tiene conto del parametro fondamentale di riferimento
  rappresentato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
  risulta alquanto complessa;
 
                              Pag. 18
 
          f)  valuti la Commissione l'opportunità di
  riformulare l'articolo 6, comma 10, al fine di render chiaro
  se tra i procedimenti ammessi rientra anche la denunzia di
  inizio di attività (DIA), che costituisce un procedimento ben
  distinto dalla concessione edilizia né richiede specifici
  "provvedimenti amministrativi", a tal fine modificando i
  riferimenti testuali presenti nel comma, limitandosi soltanto
  al richiamo dell'articolo 4 del decreto - legge n. 398 del
  1993, che disciplina genericamente i procedimenti, nonché
  aggiungendo l'articolo 11 del decreto - legge 25 marzo 1997 n.
  67 convertito dalla legge n. 135 del 1997;
          g)  appare opportuno che la Commissione chiarisca
  i motivi per cui il comma 11 dell'articolo 6, che reca la
  copertura finanziaria degli incentivi per i ciclomotori, non
  comprenda anche gli oneri conseguenti alle agevolazioni
  previste dal comma 4, relativo ai ciclomotori e motoveicoli
  elettrici; l'articolo 7, ai commi 2 e 3 contenendo
  disposizioni di interpretazione autentica, pone il problema
  della retroattività degli effetti delle norme interpretate,
  nonché dell'esatta definizione dei criteri di
  interpretazione"
          h)  l'articolo 7, ai commi 2 e 3, contenendo norme
  di interpretazione autentica, pone il problema della
  retroattvità degli effetti delle norme interpretate, nonché
  dell'esatta definizione dei criteri di interpretazione.
 
DATA=990312 FASCID=DDL13-5627-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5627 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0016 RIGINIZ=001 PAGFIN=0018 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=562700A00 FASCIDC=13DDL5627 A SORTNAV=0562700A000 00000 ZZDDLC5627A NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati