| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, il comma 11 sia sostituito dal
seguente:
1. All'onere derivante dalle disposizioni dei
commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno
1999 e lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo,
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dal presente articolo. Il predetto importo è
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento
agli appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata";
all'articolo 14, al comma 1, le parole: "mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001" siano sostituite dalle seguenti:
"mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001"; al comma 2, le parole: "mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001", siano sostituite dalle
seguenti: "mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001"; e, al comma 3, le parole: "dell'articolo 6, commi
4, 5 e 6" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 6,
commi 5 e 6".
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla nuova disciplina applicativa degli incentivi per
l'acquisto di nuovi motoveicoli, recata dall'articolo 6, allo
scopo di imputare gli oneri medesimi al fondo speciale di
parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001 in
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gestione, anziché coprirli con l'utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalla disciplina stessa. Infatti, benché
l'esperienza dei precedenti casi di rottamazione consenta
comunque di affermare che, tanto per gli autoveicoli che per i
motoveicoli, dall'applicazione della relativa disciplina sono
conseguite effettivamente nuove entrate in misura superiore
all'onere iniziale per la concessione dell'incentivo, in
entrambi i casi i relativi provvedimenti (il decreto-legge n.
669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e la
legge n. 266 del 1997) recavano comunque una specifica
copertura finanziaria per tali oneri, disposta in entrambi i
casi a carico del fondo speciale di parte corrente;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità
di modificare l'articolo 12, comma 1, allo scopo di precisare
che all'onere derivante dalla sua applicazione, comunque
connesso ad un inquadramento facoltativo, faranno fronte le
camere di commercio interessate mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte nei propri bilanci, per cui non vi
saranno nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 14, comma 1, allo scopo di provvedere
alla copertura dell'onere di 20 miliardi per il 1999 per la
realizzazione del programma IGNITOR, anziché mediante utilizzo
delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al predetto articolo 1, comma 5, con l'afflusso delle relative
risorse allo stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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