| La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
considerato che il provvedimento, pur non delineando un
organico disegno di politica industriale, contiene una serie
di interventi mirati alla crescita, in settori cruciali, del
sistema produttivo nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in via generale, appare indispensabile che la
normativa in discussione sia coerente con i recenti indirizzi
di politica legislativa in tema di decentramento (L. n. 59 del
1997 e relativi decreti attuativi): in particolare, tale
valutazione di coerenza deve essere effettuata in relazione
all'articolo 5 riguardante i mercati agroalimentari
all'ingrosso, stante la competenza regionale in materia di
fiere e mercati, di cui all'articolo 117 della Costituzione, e
la devoluzione pressoché totale di funzioni in tale settore
operata con l'articolo 41 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998; inoltre, con riferimento all'articolo 8, che
istituisce un fondo nazionale per l'innovazione degli impianti
a fune, tale compito sembra ricadere nell'ambito delle
funzioni di programmazione triennale del trasporto locale,
conferite alle regioni con il decreto legislativo n. 422 del
1997;
b) con riferimento all'articolo 3, si rileva che
il rinvio ivi contenuto all'articolo 10 della L. 428 del 1985,
è operato nei confronti di una disposizione che risulta
parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 430 del
1997;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di impegnare il Governo - mediante un apposito ordine del
giorno - a promuovere azioni di stimolo affinché le regioni
adottino una propria specifica legislazione che incentivi
l'imprenditoria femminile".
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