| 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, recante norme per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Sono elettori i cittadini che entro il
giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale
abbiano compiuto il 18^ anno di età e siano iscritti nelle
liste elettorali compilate a norma delle disposizioni
contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni,
e nella legge 7 febbraio 1979, n. 40, e successive
modificazioni, e in osservanza e applicazione della legge 27
ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni.
2. Sono altresì elettori i cittadini degli altri
Paesi membri dell'Unione europea che, a seguito di formale
richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune
italiano di residenza";
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. L'ufficio elettorale
circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma
dell'articolo 25, compie le operazioni di cui all'articolo 76
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
compilando appositi distinti verbali";
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c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. L'ufficio elettorale
circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli
uffici elettorali provinciali e dagli uffici elettorali delle
sezioni di cui all'articolo 25, facendosi assistere, ove lo
creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista e
per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra
elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data
dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella
circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla
somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il
gruppo nella circoscrizione;
b) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per
ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12,
il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra
elettorale;
c) determina la cifra individuale di ogni
candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati
da ciascuno di essi in tutte le sezioni della
circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di
ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.
A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di
presentazione nella lista";
d) il titolo VI, costituito dagli articoli dal 25
al 40, è sostituito dal seguente:
"TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI
RESIDENTI ALL'ESTERO.
Art. 25. - 1. Presso ogni ufficio elettorale
circoscrizionale sono costituite apposite sezioni elettorali
per gli elettori residenti all'estero di cui all'articolo 26,
comma 1, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
all'articolo 52.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per le
liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
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Art. 26. - 1. Per gli elettori residenti all'estero,
in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze
diplomatiche o consolari, è istituita la facoltà, da
esercitare mediante opzione, del voto per corrispondenza.
2. Chi non esercita l'opzione di cui al comma 1 può
esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in
Italia presso cui è iscritto.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
all'articolo 52, danno avviso alle comunità italiane
dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali, nonché della facoltà del voto per
corrispondenza.
Art. 27. - 1. La Direzione centrale per i servizi
elettorali del Ministero dell'interno provvede alla
formazione, alla revisione e alla conservazione degli elenchi
degli elettori italiani residenti all'estero, desumendo i
relativi dati dall'Anagrafe centrale degli italiani residenti
all'estero (AIRE).
Art. 28. - 1. La Direzione centrale per i servizi
elettorali del Ministero dell'interno, entro il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per le elezioni, provvede,
tramite gli uffici consolari italiani, a spedire agli elettori
compresi negli elenchi di cui all'articolo 27, la notifica
della possibilità di esercitare il diritto di voto per
corrispondenza, e un'apposita cartolina postale affrancata,
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente per
territorio, da utilizzare per esercitare l'opzione del voto
per corrispondenza.
Art. 29. - 1. Gli elettori che hanno ricevuto la
notifica di cui all'articolo 28, entro il decimo giorno dalla
data di ricezione della notifica, provvedono a spedire
all'ufficio consolare la cartolina postale di cui al medesimo
articolo 28, con cui viene esercitata l'opzione del voto per
corrispondenza, e tramite la quale gli elettori medesimi sono
tenuti ad aggiornare i dati anagrafici che li riguardano.
Art. 30. - 1. Gli elettori di cui all'articolo 26,
comma 1, qualora non abbiano ricevuto e rispedito nei termini
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la cartolina, di cui all'articolo 28, possono inoltrare
domanda per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza
all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il
trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le
votazioni.
Art. 31. - 1. La Direzione centrale per i servizi
elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle
opzioni esercitate con le modalità di cui agli articoli 29 e
30, provvede ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 27,
contrassegnando tutti gli elettori che hanno optato per il
voto per corrispondenza.
Art. 32. - 1. I comuni italiani, sulla base degli
elenchi aggiornati di cui all'articolo 31, sono tenuti a
sospendere l'esercizio del voto in Italia per gli elettori che
hanno optato per il voto per corrispondenza, relativamente
alla consultazione elettorale cui l'opzione stessa si
riferisce.
Art. 33. - 1. La Direzione centrale per i servizi
elettorali del Ministero dell'interno, entro il trentesimo
giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al
Ministero degli affari esteri un elenco, suddiviso per
circoscrizione consolare e, nell'ambito di questa, per
circoscrizione elettorale, degli elettori residenti all'estero
che votano per corrispondenza e, per ciascuno di questi, un
plico chiuso contenente il certificato elettorale, la scheda
elettorale, una busta recante la sola indicazione "contiene
scheda elettorale", una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente e un foglio con le
indicazioni esplicative per l'espressione del voto.
2. La Direzione centrale per i servizi elettorali
del Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso
giorno, a trasmettere copia dell'elenco di cui al comma 1,
suddiviso per circoscrizione elettorale e, nell'ambito di
questa, per circoscrizione consolare, a ciascuno degli uffici
elettorali circoscrizionali.
Art. 34. - 1. Il Ministero degli affari esteri,
ricevuti i plichi di cui all'articolo 33, comma 1, trasmette
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immediatamente a ciascun ufficio consolare la sezione
dell'elenco di cui al medesimo articolo 33, comma 1,
comprendente gli elettori residenti nella relativa
circoscrizione consolare, unitamente ai plichi di cui al
presente comma, uno per ciascun elettore.
2. Gli uffici consolari provvedono a spedire, entro
il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i
plichi di cui al comma 1 agli elettori compresi nella sezione
dell'elenco di cui al medesimo comma 1.
Art. 35. - 1. Entro il ventesimo giorno precedente
la data delle elezioni il console costituisce l'ufficio
elettorale consolare, da lui presieduto e composto da non meno
di tre e da non più di sei elettori italiani residenti nel
Paese in cui è situato il consolato, nominati per un terzo dal
console medesimo e per due terzi dal locale comitato degli
italiani all'estero, per lo svolgimento delle operazioni di
cui all'articolo 36.
Art. 36. - 1. L'elettore residente all'estero che ha
optato per il voto per corrispondenza, ricevuto il plico di
cui all'articolo 34, comma 2, dopo avere espresso il voto
piega la scheda, la inserisce nell'apposita busta recante
l'indicazione "contiene scheda elettorale", sigilla tale
busta, la inserisce insieme al certificato elettorale nella
busta recante l'indirizzo dell'ufficio consolare e sigilla
anche quest'ultima; entro il dodicesimo giorno antecedente la
data delle elezioni, provvede a spedire la busta così
confezionata o a consegnarla all'ufficio consolare competente,
che ne rilascia ricevuta, a seconda dei casi, a mezzo posta o
brevi manu.
2. La scheda e la prima busta che la contiene non
devono recare alcun segno di riconoscimento.
3. L'ufficio elettorale consolare di cui
all'articolo 35, entro quarantotto ore antecedenti l'apertura
dei seggi elettorali, inoltra agli uffici elettorali
circoscrizionali competenti i plichi contenenti le buste
pervenute, con l'indicazione, sull'involucro esterno del
plico, del numero delle predette buste.
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4. I plichi di cui al comma 3 sono spediti in un
unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
5. I capi degli uffici elettorali consolari
provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
6. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio,
devono pervenire non oltre le ore 20 del giorno di
votazione.
Art. 37. - 1. Alle ore 7 del giorno di votazione i
presidenti delle sezioni istituite ai sensi dell'articolo 25,
costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune
capoluogo della circoscrizione elettorale il plico sigillato
contenente il bollo della sezione e le urne destinate a
contenere le schede votate. Alla stessa ora ricevono da parte
del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli
scrutatori.
2. A ciascun presidente delle sezioni di cui
all'articolo 25, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale provvede a fare consegnare:
a) la lista degli elettori residenti all'estero
ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla
sezione;
b) un plico sigillato contenente le buste
pervenute dagli elettori di cui alla lettera a), con
l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste
contenute.
Art. 38. - 1. Il presidente di ciascuna delle
sezioni di cui all'articolo 25 apre il plico di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 37; dopo avere
controllato il numero delle buste in esso contenute, apre
ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna
scheda votata e, apposti sulla stessa il bollo della sezione
nonché la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza
aprirla, nella corrispondente urna.
2. Di volta in volta che le schede sono introdotte
nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore
ha votato, apponendo la firma accanto al nome dello stesso
nella apposita colonna della lista di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 37.
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3. Nel caso in cui nel plico manchi il certificato
elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta
avere spedito il plico, la scheda in esso contenuta è
considerata come non pervenuta; la busta recante l'indicazione
"contiene scheda elettorale" è reinserita nella busta
originale di spedizione insieme al certificato ed allegata al
verbale. La busta di spedizione, la busta contenente la scheda
e il certificato devono essere vidimati dal presidente e da
almeno due componenti del seggio.
4. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore
avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga
alcuna scheda, della scheda mancante è presa nota nella
colonna della lista elettorale, accanto al nominativo
dell'elettore stesso, che è considerato non votante.
5. Una volta completate le operazioni di scrutinio,
i presidenti degli uffici elettorali delle sezioni di cui
all'articolo 25 provvedono a far pervenire i plichi contenenti
gli estratti e gli atti dello scrutinio ai competenti uffici
elettorali circoscrizionali.
Art. 39. - 1. Per la propaganda elettorale il
Governo italiano assume apposite intese con i Governi dei
singoli Stati esteri.
2. E' consentita unicamente l'affissione nei locali
del consolato di un manifesto o di un programma firmato dai
presentatori di ogni lista elettorale nonché la distribuzione
di materiale elettorale, che consentano agli elettori una
sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di
candidati intende assumere sul piano politico e degli
obiettivi che saranno perseguiti.
Art. 40. - 1. Per l'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo è consentito che gli elettori appartenenti
ai Paesi dell'Unione europea che si trovano in Italia al
momento della votazione votino per candidati del Paese di
cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute
fra tali Paesi ed il Governo italiano.
2. Al fine di cui al comma 1, il Governo italiano,
su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di
ciascun Paese dell'Unione europea garanzie e facilitazioni
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corrispondenti a quelle che saranno accordate ai cittadini
italiani residenti nei Paesi stessi.
3. Le misure di volta in volta necessarie al fine di
cui al comma 2 sono disposte dal Ministro dell'interno, previe
intese con il Ministro degli affari esteri";
e) il titolo VIII è sostituito dal seguente ed è
costituito dagli articoli da 48 a 51:
"TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PENALI.
Art. 48. - 1. Il cittadino o lo straniero che
commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dalla
presente legge o dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo la legge
italiana.
2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo
comma, del codice penale, concernenti la richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino
italiano.
Art. 49. - 1. Chi, in occasione della elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per
l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei
rappresentanti di altro Paese dell'Unione europea è punito con
la reclusione da tre a cinque anni e con la multa sino a lire
4.000.000.
Art. 50. - 1. Al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito
dal seguente:
"Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni
elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, nonché
chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il
voto nella sezione elettorale in cui è iscritto è punito con
la reclusione da tre a cinque anni e con la multa sino a lire
4.000.000";
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b) l'ottavo comma dell'articolo 104 è sostituito
dal seguente:
"Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di
certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000".
Art. 51. - 1. Chiunque prenda cognizione del
contenuto di uno dei plichi chiusi di cui all'articolo 33,
comma 1, a lui non diretti ovvero li sottragga o distragga al
fine di prenderne o di farne prendere cognizione da altri,
ovvero in tutto o in parte li distrugga o sopprima, li dirotti
dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattenga e
ne ritardi l'inoltro, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000";
f) il titolo IX è sostituito dal seguente ed è
costituito dagli articoli da 52 a 54:
"TITOLO IX. - DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 52. - 1. Il Governo emana, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, un regolamento per disciplinare
l'attuazione della presente legge.
Art. 53. - 1. Salvo quanto disposto dalla presente
legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, nonché le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge.
Art. 54. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge si fa fronte con gli ordinari
stanziamenti di bilancio".
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