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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66492
DDL5628-0003
Progetto di legge Camera n. 5628 - testo presentato - (DDL13-5628)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5628. TESTIPDL
...C5628.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5628 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
  modificazioni, recante norme per l'elezione dei rappresentanti
  dell'Italia al Parlamento europeo, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
         a)  l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
     "Art. 3. -  1.  Sono elettori i cittadini che entro il
  giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale
  abbiano compiuto il 18^ anno di età e siano iscritti nelle
  liste elettorali compilate a norma delle disposizioni
  contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina
  dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
  liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni,
  e nella legge 7 febbraio 1979, n. 40, e successive
  modificazioni, e in osservanza e applicazione della legge 27
  ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni.
       2.  Sono altresì elettori i cittadini degli altri
  Paesi membri dell'Unione europea che, a seguito di formale
  richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno
  antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto
  l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune
  italiano di residenza";
         b)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
     "Art. 19. -  1.  L'ufficio elettorale
  circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma
  dell'articolo 25, compie le operazioni di cui all'articolo 76
  del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
  compilando appositi distinti verbali";
 
                               Pag. 5
 
         c)  l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
     "Art. 20. -  1.  L'ufficio elettorale
  circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli
  uffici elettorali provinciali e dagli uffici elettorali delle
  sezioni di cui all'articolo 25, facendosi assistere, ove lo
  creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:
         a)  determina la cifra elettorale di ogni lista e
  per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra
  elettorale di gruppo.  La cifra elettorale di lista è data
  dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella
  circoscrizione.  La cifra elettorale di gruppo è data dalla
  somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il
  gruppo nella circoscrizione;
         b)  comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a
  mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per
  ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12,
  il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra
  elettorale;
         c)  determina la cifra individuale di ogni
  candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati
  da ciascuno di essi in tutte le sezioni della
  circoscrizione;
         d)  determina la graduatoria dei candidati di
  ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.
  A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di
  presentazione nella lista";
         d)  il titolo VI, costituito dagli articoli dal 25
  al 40, è sostituito dal seguente:
     "TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI
  RESIDENTI ALL'ESTERO.
     Art. 25. -  1.  Presso ogni ufficio elettorale
  circoscrizionale sono costituite apposite sezioni elettorali
  per gli elettori residenti all'estero di cui all'articolo 26,
  comma 1, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
  all'articolo 52.
       2.  Gli elettori di cui al comma 1 votano per le
  liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il
  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
 
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     Art. 26. -  1.  Per gli elettori residenti all'estero,
  in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze
  diplomatiche o consolari, è istituita la facoltà, da
  esercitare mediante opzione, del voto per corrispondenza.
       2.  Chi non esercita l'opzione di cui al comma 1 può
  esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in
  Italia presso cui è iscritto.
       3.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari
  italiane, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
  all'articolo 52, danno avviso alle comunità italiane
  dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione dei
  comizi elettorali, nonché della facoltà del voto per
  corrispondenza.
     Art. 27. -  1.  La Direzione centrale per i servizi
  elettorali del Ministero dell'interno provvede alla
  formazione, alla revisione e alla conservazione degli elenchi
  degli elettori italiani residenti all'estero, desumendo i
  relativi dati dall'Anagrafe centrale degli italiani residenti
  all'estero (AIRE).
     Art. 28. -  1.  La Direzione centrale per i servizi
  elettorali del Ministero dell'interno, entro il cinquantesimo
  giorno antecedente la data fissata per le elezioni, provvede,
  tramite gli uffici consolari italiani, a spedire agli elettori
  compresi negli elenchi di cui all'articolo 27, la notifica
  della possibilità di esercitare il diritto di voto per
  corrispondenza, e un'apposita cartolina postale affrancata,
  recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente per
  territorio, da utilizzare per esercitare l'opzione del voto
  per corrispondenza.
     Art. 29. -  1.  Gli elettori che hanno ricevuto la
  notifica di cui all'articolo 28, entro il decimo giorno dalla
  data di ricezione della notifica, provvedono a spedire
  all'ufficio consolare la cartolina postale di cui al medesimo
  articolo 28, con cui viene esercitata l'opzione del voto per
  corrispondenza, e tramite la quale gli elettori medesimi sono
  tenuti ad aggiornare i dati anagrafici che li riguardano.
     Art. 30. -  1.  Gli elettori di cui all'articolo 26,
  comma 1, qualora non abbiano ricevuto e rispedito nei termini
 
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  la cartolina, di cui all'articolo 28, possono inoltrare
  domanda per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza
  all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il
  trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le
  votazioni.
     Art. 31. -  1.  La Direzione centrale per i servizi
  elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle
  opzioni esercitate con le modalità di cui agli articoli 29 e
  30, provvede ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 27,
  contrassegnando tutti gli elettori che hanno optato per il
  voto per corrispondenza.
     Art. 32. -  1.  I comuni italiani, sulla base degli
  elenchi aggiornati di cui all'articolo 31, sono tenuti a
  sospendere l'esercizio del voto in Italia per gli elettori che
  hanno optato per il voto per corrispondenza, relativamente
  alla consultazione elettorale cui l'opzione stessa si
  riferisce.
     Art. 33. -  1.  La Direzione centrale per i servizi
  elettorali del Ministero dell'interno, entro il trentesimo
  giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al
  Ministero degli affari esteri un elenco, suddiviso per
  circoscrizione consolare e, nell'ambito di questa, per
  circoscrizione elettorale, degli elettori residenti all'estero
  che votano per corrispondenza e, per ciascuno di questi, un
  plico chiuso contenente il certificato elettorale, la scheda
  elettorale, una busta recante la sola indicazione "contiene
  scheda elettorale", una busta affrancata recante l'indirizzo
  dell'ufficio consolare competente e un foglio con le
  indicazioni esplicative per l'espressione del voto.
       2.  La Direzione centrale per i servizi elettorali
  del Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso
  giorno, a trasmettere copia dell'elenco di cui al comma 1,
  suddiviso per circoscrizione elettorale e, nell'ambito di
  questa, per circoscrizione consolare, a ciascuno degli uffici
  elettorali circoscrizionali.
     Art. 34. -  1.  Il Ministero degli affari esteri,
  ricevuti i plichi di cui all'articolo 33, comma 1, trasmette
 
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  immediatamente a ciascun ufficio consolare la sezione
  dell'elenco di cui al medesimo articolo 33, comma 1,
  comprendente gli elettori residenti nella relativa
  circoscrizione consolare, unitamente ai plichi di cui al
  presente comma, uno per ciascun elettore.
       2.  Gli uffici consolari provvedono a spedire, entro
  il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i
  plichi di cui al comma 1 agli elettori compresi nella sezione
  dell'elenco di cui al medesimo comma 1.
     Art. 35. -  1.  Entro il ventesimo giorno precedente
  la data delle elezioni il console costituisce l'ufficio
  elettorale consolare, da lui presieduto e composto da non meno
  di tre e da non più di sei elettori italiani residenti nel
  Paese in cui è situato il consolato, nominati per un terzo dal
  console medesimo e per due terzi dal locale comitato degli
  italiani all'estero, per lo svolgimento delle operazioni di
  cui all'articolo 36.
     Art. 36. -  1.  L'elettore residente all'estero che ha
  optato per il voto per corrispondenza, ricevuto il plico di
  cui all'articolo 34, comma 2, dopo avere espresso il voto
  piega la scheda, la inserisce nell'apposita busta recante
  l'indicazione "contiene scheda elettorale", sigilla tale
  busta, la inserisce insieme al certificato elettorale nella
  busta recante l'indirizzo dell'ufficio consolare e sigilla
  anche quest'ultima; entro il dodicesimo giorno antecedente la
  data delle elezioni, provvede a spedire la busta così
  confezionata o a consegnarla all'ufficio consolare competente,
  che ne rilascia ricevuta, a seconda dei casi, a mezzo posta o
  brevi manu.
       2.  La scheda e la prima busta che la contiene non
  devono recare alcun segno di riconoscimento.
       3.  L'ufficio elettorale consolare di cui
  all'articolo 35, entro quarantotto ore antecedenti l'apertura
  dei seggi elettorali, inoltra agli uffici elettorali
  circoscrizionali competenti i plichi contenenti le buste
  pervenute, con l'indicazione, sull'involucro esterno del
  plico, del numero delle predette buste.
 
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       4.  I plichi di cui al comma 3 sono spediti in un
  unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
       5.  I capi degli uffici elettorali consolari
  provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
  incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
       6.  I plichi, per essere sottoposti allo spoglio,
  devono pervenire non oltre le ore 20 del giorno di
  votazione.
     Art. 37. -  1.  Alle ore 7 del giorno di votazione i
  presidenti delle sezioni istituite ai sensi dell'articolo 25,
  costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune
  capoluogo della circoscrizione elettorale il plico sigillato
  contenente il bollo della sezione e le urne destinate a
  contenere le schede votate.  Alla stessa ora ricevono da parte
  del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli
  scrutatori.
       2.  A ciascun presidente delle sezioni di cui
  all'articolo 25, il presidente dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale provvede a fare consegnare:
         a)  la lista degli elettori residenti all'estero
  ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla
  sezione;
         b)  un plico sigillato contenente le buste
  pervenute dagli elettori di cui alla lettera  a),  con
  l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste
  contenute.
     Art. 38. -  1.  Il presidente di ciascuna delle
  sezioni di cui all'articolo 25 apre il plico di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 37; dopo avere
  controllato il numero delle buste in esso contenute, apre
  ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna
  scheda votata e, apposti sulla stessa il bollo della sezione
  nonché la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza
  aprirla, nella corrispondente urna.
       2.  Di volta in volta che le schede sono introdotte
  nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore
  ha votato, apponendo la firma accanto al nome dello stesso
  nella apposita colonna della lista di cui alla lettera  a)
  del comma 2 dell'articolo 37.
 
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       3.  Nel caso in cui nel plico manchi il certificato
  elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta
  avere spedito il plico, la scheda in esso contenuta è
  considerata come non pervenuta; la busta recante l'indicazione
  "contiene scheda elettorale" è reinserita nella busta
  originale di spedizione insieme al certificato ed allegata al
  verbale.  La busta di spedizione, la busta contenente la scheda
  e il certificato devono essere vidimati dal presidente e da
  almeno due componenti del seggio.
       4.  Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore
  avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga
  alcuna scheda, della scheda mancante è presa nota nella
  colonna della lista elettorale, accanto al nominativo
  dell'elettore stesso, che è considerato non votante.
       5.  Una volta completate le operazioni di scrutinio,
  i presidenti degli uffici elettorali delle sezioni di cui
  all'articolo 25 provvedono a far pervenire i plichi contenenti
  gli estratti e gli atti dello scrutinio ai competenti uffici
  elettorali circoscrizionali.
     Art. 39. -  1.  Per la propaganda elettorale il
  Governo italiano assume apposite intese con i Governi dei
  singoli Stati esteri.
       2.  E' consentita unicamente l'affissione nei locali
  del consolato di un manifesto o di un programma firmato dai
  presentatori di ogni lista elettorale nonché la distribuzione
  di materiale elettorale, che consentano agli elettori una
  sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di
  candidati intende assumere sul piano politico e degli
  obiettivi che saranno perseguiti.
     Art. 40. -  1.  Per l'elezione dei rappresentanti al
  Parlamento europeo è consentito che gli elettori appartenenti
  ai Paesi dell'Unione europea che si trovano in Italia al
  momento della votazione votino per candidati del Paese di
  cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute
  fra tali Paesi ed il Governo italiano.
       2.  Al fine di cui al comma 1, il Governo italiano,
  su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di
  ciascun Paese dell'Unione europea garanzie e facilitazioni
 
                              Pag. 11
 
  corrispondenti a quelle che saranno accordate ai cittadini
  italiani residenti nei Paesi stessi.
       3.  Le misure di volta in volta necessarie al fine di
  cui al comma 2 sono disposte dal Ministro dell'interno, previe
  intese con il Ministro degli affari esteri";
         e)  il titolo VIII è sostituito dal seguente ed è
  costituito dagli articoli da 48 a 51:
     "TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PENALI.
     Art. 48. -  1.  Il cittadino o lo straniero che
  commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dalla
  presente legge o dal testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e
  successive modificazioni, è punito secondo la legge
  italiana.
       2.  Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo
  comma, del codice penale, concernenti la richiesta del
  Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino
  italiano.
     Art. 49. -  1.  Chi, in occasione della elezione dei
  rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per
  l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei
  rappresentanti di altro Paese dell'Unione europea è punito con
  la reclusione da tre a cinque anni e con la multa sino a lire
  4.000.000.
     Art. 50. -  1.  Al testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
         a)  il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito
  dal seguente:
     "Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
  una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni
  elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, nonché
  chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il
  voto nella sezione elettorale in cui è iscritto è punito con
  la reclusione da tre a cinque anni e con la multa sino a lire
  4.000.000";
 
                              Pag. 12
 
         b)  l'ottavo comma dell'articolo 104 è sostituito
  dal seguente:
     "Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
  diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di
  certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a
  quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000".
     Art. 51. -  1.  Chiunque prenda cognizione del
  contenuto di uno dei plichi chiusi di cui all'articolo 33,
  comma 1, a lui non diretti ovvero li sottragga o distragga al
  fine di prenderne o di farne prendere cognizione da altri,
  ovvero in tutto o in parte li distrugga o sopprima, li dirotti
  dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattenga e
  ne ritardi l'inoltro, è punito con la reclusione da uno a
  quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000";
         f)  il titolo IX è sostituito dal seguente ed è
  costituito dagli articoli da 52 a 54:
     "TITOLO IX. - DISPOSIZIONI FINALI.
     Art. 52. -  1.  Il Governo emana, entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
  ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  e successive modificazioni, un regolamento per disciplinare
  l'attuazione della presente legge.
     Art. 53. -  1.  Salvo quanto disposto dalla presente
  legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani al
  Parlamento europeo, si osservano, in quanto applicabili, le
  disposizioni del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, nonché le disposizioni del
  regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge.
     Art. 54. -  1.  All'onere derivante dall'attuazione
  della presente legge si fa fronte con gli ordinari
  stanziamenti di bilancio".
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5628 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5628 TOTPAG=0012 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=033 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=562800 00 FASCIDC=13DDL5628 SORTNAV=0562800 000 00000 ZZDDLC5628 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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