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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66494
DDL5629-0002
Progetto di legge Camera n. 5629 - testo presentato - (DDL13-5629)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5629. TESTIPDL
...C5629.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5629 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il dibattito svoltosi nella
  Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha posto
  in primo piano il tema del metodo di elezione del Presidente
  della Repubblica.  E' noto a tutti il modo per molti versi
  casuale in cui la Commissione giunse ad esprimersi per
  l'elezione diretta popolare.  Sulla base di tale decisione si
  costruì poi un sistema che non collegava alla forma
  dell'elezione un netto rafforzamento dei poteri del Capo dello
  Stato sul modello statunitense o francese.  Se si raffrontano i
  poteri attribuiti al Presidente dalla vigente Costituzione a
  quelli previsti dal progetto della Commissione bicamerale si
  vede come essi siano sostanzialmente analoghi, salvo
  un'accentuazione della presenza della figura nel settore delle
  relazioni internazionali.  Per converso, vincoli, oggi non
  previsti, venivano posti al potere di scioglimento delle
  Camere.
     La scelta della Commissione bicamerale ha suscitato un
  ampio dibattito sulla compatibilità dell'elezione diretta del
  Capo dello Stato con la forma di governo parlamentare e vi
  sono state proposte volte ad innestarla sull'attuale impianto
  costituzionale.
     Se si intende restare nell'ambito di tale impianto, ma
  ovviare ad alcuni inconvenienti del metodo di elezione
 
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  parlamentare e adeguarlo al sistema elettorale politico
  maggioritario, è tuttavia possibile individuare un'altra
  soluzione che contempera varie esigenze.
     Si tratta di una soluzione già prospettata all'Assemblea
  costituente dal relatore sulla forma di governo, Egidio
  Tosato, che combina l'elezione parlamentare con una eventuale
  seconda fase del procedimento elettorale di scelta diretta del
  Capo dello Stato da parte del corpo elettorale.  Tosato
  proponeva, infatti, che se il Presidente della Repubblica non
  fosse stato eletto dopo tre scrutini con il  quorum  di
  due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune, si
  sarebbe proceduto a suffragio universale diretto previa
  designazione da parte delle Camere riunite di un candidato di
  maggioranza e di uno di minoranza.
     La motivazione della proposta era individuata nelle
  caratteristiche proprie della forma di governo parlamentare
  delineata dalla Costituente, intermedia tra un sistema con un
  Capo dello Stato dotato di poteri effettivi ed incidenti nelle
  ordinarie vicende politiche e un sistema di governo
  d'assemblea con i Ministri chiamati a costituirne il comitato
  esecutivo.
     Al modello italiano di forma di governo parlamentare
  dunque non si confaceva, secondo Tosato, né un Presidente
  forte, del tipo di quello delineato dalla Costituzione di
  Weimar, con funzioni sostanziali che giustificavano l'elezione
  diretta, né un Presidente debole, cioè con funzioni puramente
  dichiarative e rappresentative, espressione della maggioranza
  parlamentare.
     Nella forma di governo italiano al Capo dello Stato era
  riservata "una funzione essenziale, quella di essere il grande
  regolatore del gioco costituzionale, di avere questa funzione
  neutra, di assicurare che tutti gli organi costituzionali
  dello Stato e, in particolare, il Governo e le Camere,
  funzionino secondo il piano costituzionale".  Compito che la
  dottrina costituzionalistica successiva ha riassunto nella
  formula della garanzia con la variante, per alcuni,
  dell'indirizzo politico costituzionale.  Una figura di questo
  genere, secondo Tosato, doveva essere l'espressione di un
  largo suffragio dell'Assemblea elettiva e per questo motivo si
  era compiuta la scelta di prevedere una maggioranza
  qualificata di due terzi.  Era evidente che si dovesse
  prevedere una soluzione nel caso tale elevato  quorum  non
  fosse raggiunto.  Ma la soluzione prescelta dal Comitato dei
  settantacinque, di passare dopo il terzo scrutinio alla
  maggioranza assoluta rendeva il Presidente esponente di una
  maggioranza, anche effimera e contingente, e lo privava dei
  requisiti indispensabili per esercitare la sua funzione di
  tutore e di guardiano della Costituzione.
     Con il sistema proposto, Tosato riteneva invece che si
  sarebbe indotto il Parlamento in seduta comune ad ottenere più
  facilmente la maggioranza di due terzi e, quindi, che il
  Presidente fosse, almeno in parte, espressione del voto della
  minoranza.  Nel caso ciò fosse risultato del tutto impossibile
  sarebbe stato preferibile che a decidere fosse la maggioranza
  del popolo.
     Rimangono ancora valide oggi queste ragioni per rinnovare
  tale proposta?  Vi sono anche motivazioni nuove che si
  aggiungono a quelle prospettate alla Costituente?
     L'introduzione di un sistema elettorale maggioritario, che
  si è innestato sul preesistente impianto costituzionale a
  governo parlamentare, rende ancora più opportuno che la scelta
  del Presidente della Repubblica non sia solo della maggioranza
  di Governo, ma costituisca una scelta condivisa con
  l'opposizione.  La larga maggioranza dei due terzi conferirebbe
  al Capo dello Stato, ancora più che in un assetto di governo
  parlamentare con legge elettorale proporzionale, una
  autorevolezza e un prestigio funzionale alla sua figura di
  supremo garante della vita costituzionale.  Ove l'accordo
  parlamentare non sia raggiunto, queste caratteristiche
  sarebbero comunque meglio garantite, da una pronuncia del
  corpo elettorale.  Essa infatti non necessariamente dovrebbe
  identificarsi con un preciso schieramento politico perché un
  elemento determinante sarebbe la personalità dei candidati.
     La combinazione dei due sistemi di elezione assolve ad una
 
                               Pag. 3
 
  duplice funzione: da un lato, infatti, l'eventualità
  dell'elezione popolare è un deterrente a contrapposizioni
  radicali ed induce a individuare nella fase parlamentare la
  figura più idonea a rappresentare l'unità nazionale,
  dall'altro, il preventivo passaggio parlamentare evita derive
  plebiscitarie, un'insidia nascosta nell'elezione diretta dalla
  quale possono emergere figure che dall'appello al popolo
  possono trovare motivo per conferire alla figura del
  Presidente una carica politica destinata a scompaginare
  l'equilibrio dei poteri voluto dalla Costituzione.
     Nell'attuale sistema istituzionale, dunque, le motivazioni
  alla base della proposta Tosato lungi dall'affievolirsi hanno
  acquisito maggiore spessore ed inducono a riproporla
  all'attenzione del Parlamento, dopo che già essa era stata
  avanzata nella Commissione parlamentare per le riforme
  costituzionali dai deputati La Malfa e Sbarbati.
     Rispetto al testo dell'emendamento presentato alla
  Costituente si è provveduto a qualche innovazione e
  precisazione.
     In primo luogo, appare opportuno allargare il collegio
  elettorale ai rappresentanti italiani al Parlamento di
  Strasburgo.  Si tratta di un riconoscimento della vitale
  importanza per il nostro Paese dell'Unione europea, che
  tuttavia appare inserirsi nella  ratio  dell'articolo 83
  della Costituzione così come voluto dalla Costituente.  Questa
  allargò l'Assemblea elettiva alle regioni mostrando così di
  volere che la scelta del Capo dello Stato fosse espressione
  non solo del Parlamento, ma di una più articolata realtà
  istituzionale.  Oggi il panorama si è allargato a confini che i
  Costituenti non avrebbero potuto prevedere e disciplinare:
  inserire nel collegio elettorale i parlamentari europei
  risponde ad una esigenza di aggiornamento che riflette e fa
  concorrere alla decisione i nuovi livelli di articolazione
  delle istituzioni rappresentative.
     La precisazione del possesso della cittadinanza italiana è
  dovuta alla possibilità, derivante dalle norme sulla
  cittadinanza dell'Unione europea, che nella quota dei seggi
  riservata all'Italia, siano eletti cittadini di altri Paesi
  comunitari.
     Ad oggi i diritti elettorali attinenti alla sfera delle
  elezioni politiche nazionali non sono riconosciuti nell'ambito
  della cittadinanza europea ed appare quindi opportuno che a
  partecipare all'elezione del rappresentante dell'unità
  nazionale siano solo cittadini italiani.
     Per l'accesso al ballottaggio si prevede che abbiano
  automaticamente diritto i due candidati più votati dal
  Parlamento in seduta comune nella terza votazione, nel
  presupposto che essi rappresentino la maggioranza parlamentare
  e l'opposizione o, quantomeno, la più consistente delle
  opposizioni.
     Sono poi disciplinate le ipotesi di rinuncia e di morte o
  impedimento di uno dei candidati ammessi al ballottaggio.
     Nella convinzione che la soluzione prospettata sia la più
  equilibrata per innovare il metodo di elezione del Presidente
  della Repubblica, affidiamo questa proposta di legge
  costituzionale all'attenzione delle Camere.
 
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