| 1. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.
Se nei primi tre scrutini il Presidente non è eletto, si
procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio
universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due
candidati più votati nel terzo scrutinio. A parità di voti,
accede al ballottaggio il più anziano d'età.
Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto
il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi.
In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato
eletto l'altro candidato.
In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei
candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito
per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica
secondo le disposizioni del presente articolo.
La legge disciplina la campagna elettorale".
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